domenica, giugno 17, 2007

Cassazione: il lascito ereditario non ha effetti sull'entità dell'assegno divorzile.

Secondo la Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 12687 del 30 maggio 2007), l'improvvisa eredità ricevuta dall'ex coniuge obbligato al mantenimento non incide sulla somma dovuta all'altro.

In tale caso, precisa la Cassazione, il miglioramento delle condizioni economiche non determina un'automatica revisione dell'assegno, non essendoci un rapporto con l'attività svolta dall'onerato durante il matrimonio. La successione avvenuta dopo la separazione, infatti, non produce conseguenze sul tenore di vita matrimoniale, indice su cui si basa la determinazione dell'importo spettante.

"Il legislatore, - osserva la Corte - subordinando la revisione dell'assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l'aumento dell'assegno; ciò in primo luogo perché, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richieda la rivalutazione dell'assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura".

Per la Cassazione, al fine di rivedere l'assegno, è necessario valutare la natura del miglioramento economico dell'obbligato.

"In particolare - afferma la Cassazione - occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all'attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell'onerato; fra tali incrementi non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso".

"Le aspettative ereditarie - si specifica nella sentenza - sono infatti, sino al momento dell'apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici; con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate".

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