martedì, giugno 12, 2007

Cassazione: non dovuti i costi di “depurazione acque” se il Comune scarica in mare.



Addio canone di depurazione delle acque reflue se il comune scarica in mare. Infatti, gli utenti non devono nulla all'ente locale che non è provvisto di impianti di depurazione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che (sentenza n. 11800 del 21 maggio 2007) ha respinto il ricorso del comune di S. Agnello (NA) e convalidato l'orientamento secondo cui il canone va pagato solo in presenza di un vero e proprio impianto di depurazione. Fra le righe, la Suprema corte ha anche denunciato che nella penisola sorrentina sono molti i comuni che scaricano in mare. Insomma, il canone può essere riscosso soltanto nel caso in cui il comune abbia un vero e proprio impianto di depurazione a terra e non una griglia in acqua.

Questa tesi, prospettata dal giudice di pace di Sorrento, è stata confermata dalla terza sezione civile. In particolare la Cassazione ha spiegato che ´la grigliatura sottomarina non è assolutamente un impianto di depurazione, affermarlo è assolutamente apodittico. Il presupposto del dovere di corrispondere la tariffa per il servizio di fognatura è che le fognature vi siano e siano in grado di fornire il servizio di smaltimento delle acque dell'utente, se questo vi si possa allacciare'.

Ora il comune partenopeo dovrà risarcire l'utente che gli ha fatto causa perché l'ente locale non solo era sprovvisto dell'impianto e neppure ne aveva avviato la realizzazione e ´faceva defluire le acque direttamente in mare senza alcun previo trattamento'.

Il ricorso era stato accolto in pieno poiché lo stesso ente locale aveva ammesso che le acque venivano immesse in mare a distanza di 900 metri dalla costa alla profondità di 70 metri con l'ausilio di una condotta sottomarina. Contro questa decisione il comune di S. Agnello ha fatto ricorso in Cassazione. E ha portato in aula alcune circolari ministeriali ´dalle quali sarebbe risultata la doverosità del pagamento della quota di tariffa attinente al servizio di depurazione, anche quando tale servizio non è in concreto svolto'. Una volta sciolto il problema della competenza a decidere su questo genere di cause, i giudici della terza sezione civile hanno respinto il gravame e condannato definitivamente l'ente locale al rimborso.

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