sabato, giugno 09, 2007

Sciopero ufficiali giudiziari: vale la notifica del giorno successivo.


IN CASO DI SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI NEL GIORNO IN CUI SCADE IL TERMINE PER NOTIFICARE UN ATTO, E’ AMMISSIBILE LA NOTIFICA ESEGUITA IL GIORNO DOPO Il diritto di difesa deve essere garantito (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10209 del 3 maggio 2007, Pres. Criscuolo, Rel. Felicetti).
Il 19 aprile 2004 gli ufficiali giudiziari di Roma hanno scioperato. Conseguentemente l’ufficio di accettazione degli atti per le notifiche è rimasto chiuso. Quel giorno scadeva per A.C. il termine per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il legale di A.C. ha pertanto consegnato il ricorso all’ufficio notifiche il giorno successivo, 20 aprile 2004; quando il termine per l’impugnazione era scaduto. Egli si è fatto rilasciare dal dirigente dell’ufficio un certificato attestante che il 19 aprile 2004 l’ufficio era rimasto chiuso per sciopero e lo ha depositato con il ricorso tardivamente notificato. Nel giudizio davanti alla Suprema Corte, la controparte di A.C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché non notificato nel termine previsto dalla legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 10209 del 3 maggio 2007, Pres. Criscuolo, Rel. Felicetti), ha ritenuto ammissibile il ricorso affermando che la notifica doveva essere ritenuta regolare. In materia – ha affermato la Cassazione – devono applicarsi i principi affermati nelle sentenze n. 69 del 1994, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, volti a garantire l’effettività del diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, in materia di notificazione di atti processuali da compiersi entro termini di decadenza. La Corte Costituzionale infatti (sentenza n. 28 del 2004), in tale specifica materia, ha ritenuto “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (ufficiale giudiziario e l’agente postale suo ausiliario) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità”.
Poiché anche nel caso di specie la decadenza è correlabile unicamente a un diniego di attività (accettazione dell’atto da notificare) degli ufficiali giudiziari (a causa di sciopero) e non a un difetto di attività del notificante – ha affermato la Corte – è soluzione interpretativa costituzionalmente obbligata considerare come tempestiva, nel caso di specie, la notifica del ricorso; ciò a prescindere dal rimedio predisposto dal D. Lgs. 9.4.1948 n. 437 – che nel caso di specie non risulta che sia stato attivato – e cioè dalla emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dall’art. 2) che accerta l’eccezionalità dell’evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, con conseguente proroga (art. 1), con carattere di generalità, di tutti “i termini di decadenza per il compimento di atti” presso gli uffici interessati all’evento “o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici” scadenti “durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi”: proroga che l’art. 1 determina in quindici giorni a decorrere dalla sua emanazione.

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