mercoledì, luglio 11, 2007

Cassazione: "Cliente può sempre recedere dal contratto con professionista"


Nel caso di contratto stipulato con un professionista, il cliente ha la più ampia facoltà di recesso (ex art.2237 cod.civ.).

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 14702 del 25 giugno 2007), precisando che, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale, non occorre presentare giusti motivi per recedere dall'incarico conferito.

La facoltà di recedere dal contratto, specifica la Corte, è la conseguenza del carattere fiduciario che si instaura fra le due parti.

Naturalmente il cliente ha a suo carico "l'obbligo di di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista per il mancato guadagno".

"Ciò non esclude, tuttavia, che, - conclude la Cassazione - ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, allo stesso possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento".

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