venerdì, agosto 31, 2007

Cassazione: responsabilità autista scuolabus.


Se alla fermata non ci sono i genitori ad aspettare il figlio che torna a casa è compito dell’autista dello scuolabus fare attraversare la strada ai ragazzi o più semplicemente attendere che arrivino. Altrimenti sarà proprio l’autista a rispondere di eventuali incidenti in cui i minori possono rimanere coinvolti.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32822 dell'11 agosto 2007, ha respinto il ricorso di un autista sardo condannato per abbandono di minori dopo aver lasciato scendere dallo scuolabus un bimbo in un'area di parcheggio davanti all'abitazione del piccolo: una volta sceso dal mezzo, il bimbo era stato travolto da un'auto che sopraggiungeva.

I genitori avevano sporto denuncia e il Tribunale di Oristano aveva condannato l'autista (assieme alla donna che guidava la macchina per lesioni colpose) perché incurante del fatto che non c'era nessuno ad aspettarlo. La Corte d'Appello di Cagliari aveva però stravolto la prima sentenza assolvendo la donna "perché il fatto non costituisce reato" e condannato l'autista per lesioni colpose (art. 590 del codice penale), addossandogli la colpa per l'80% e facendo ricadere il restante 20 sul minore.

Così l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sottolinenando come il suo compito lavorativo si esaurisse dopo aver aperto le porte del bus.

I giudici di legittimitàhanno confermato la colpa dell’autista: nella sentenza si legge che "il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate le fasi preparatorie e accessorie di salita e discesa dal veicolo, quand'anche, si badi, vi sia stata un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo".

La sentenza conferma quindi che, come per gli insegnanti, anche al di fuori della scuola la responsabilità del personale che ha sotto tutela un alunno non si esaurisce con il mero compito da svolgere: solo nel momento in cui l’alunno viene effettivamente affidato a un collega o ai suoi genitori l’operatore può sentirsi del tutto svincolato dalla sua responsabilità di custodia e sorveglianza del minore.