sabato, dicembre 15, 2007

ESAME DI AVVOCATO 2007:TUTTE LE TRACCE.



PRIMA TRACCIA IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

Tizio, vedovo, il 10.01.1996, muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20.03.1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli, Caio, Sempronio e Filano. Venia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento, era tornata nel suo paese di origine, al ritorno in Italia, a tre anni dalla morte di Tizio e, venuta a conoscenza del lascito in suo favore, accetta l’eredità devolutale.

Il 20.06.2007, Caio, che sta affrontando delle difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Venia. I suoi fratelli, invece, nel rispetto della memoria del genitore deceduto, decidono di non seguire il suo esempio, e rinunciano all’azione di riduzione.

Successivamente Venia viene pertanto convocata, con atto notificato il 20.09.2007, di fronte al tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai 2/3 dell’asse ereditario, per accrescimento della quota ex art. 522 c.c. o in via subordinata alla metà dell’eredità, ai sensi e per l’effetto dell’art. 537 comma 1 c.c.. Venia dunque si rivolge a un legale di fiducia per conoscere di quali mezzi dispone, per tutelare le proprie spettanze. Premessi brevi cenni sull’azione di riduzione, il candidato, assunte le vesti del legale di Venia, rediga motivato parere evidenziando le problematiche relative alle conseguenze della rinunzia all’azione di riduzione e alla prescrizione dei termini per proporre suddetta azione.

SECONDA TRACCIA IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, omettendo all'acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condomino Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza. Caio, nel marzo 2007scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio, infatti, afferma che se Tizio non gli avesse taciuto le circostanze di cui sopra di certo non avrebbe acquistato l’appartamento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un eventuale azione di annullamento.

PRIMA TRACCIA IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Il signor Tizio, che attraversa un periodo di difficoltà economica, riesce ad acquistare da uno sconosciuto dieci banconote da 100 euro contraffatte al fine di saldare il pagamento di tre canoni di locazione arretrati. dopo aver preso appuntamento telefonico con il signor Mevio, suo locatore ed artigiano in pensione, si reca presso il domicilio di quest'ultimo per il saldo dei canoni, ma contrariamente a quanto concordato, trova ad attenderlo il signor Caio, figlio di Mevio, cassiere presso una grossa struttura di vendita.

Nonostante ciò, Tizio decide comunque di consegnare in pagamento le banconote a Caio. Ricevute le banconote, Caio nota che le stesse sono contraffatte perchè sprovviste di filigrana e, di conseguenza, decide di recarsi immediatamente presso la vicina Stazione dei Carabinieri per denunciare l'accaduto.

Da par suo Tizio, pur supponendo di non poter essere punito, in considerazione della grossolana contraffazione delle banconote, immediatamente rilevata da Caio, decide comunque di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti in merito alla questione.

Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di falso nummario, rediga motivato parere circa le conseguenze applicabili alla condotta di Tizio specificando, tra l'altro, se a Tizio è contestabile anche il reato di ricettazione.

SECONDA TRACCIA IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Mevio entrava in un supermercato e, dopo aver riposto nel carrello merce per il valore di euro 600, pagava l'importo regolarmente alla cassa. Uscito fuori con il carrello, Mevio posava la merce nell'auto di proprietà parcheggiata lungo la strada laterale adiacente al supermercato.

A questo punto Mevio si affrettava a rientrare nel supermercato, riponendo nel carrello merce identica a quella acquistata in precedenza.

Portatosi ad una cassa diversa, in gergo denominata "veloce", Mevio mostrava lo scontrino relativo alla prima spesa effettuata, giustificando il doppio passaggio con la necessità di comperare una bottiglia di champagne dimenticata nella lista degli acquisti.

Pagata la sola bevanda, Mevio usciva dal supermercato speingendo il carrello ancora pieno allorquando incrociava la prima cassiera, recatasi fuori per svuotare un cestino di rifiuiti. Quest'ultima, insospettita, avvisava i vigilantes i quali, effettuato un controllo, provvedevano a fermare Mevio.

Il candidato, individuato l'elemento differenziale tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa, rediga motivato parere evidenziando le conseguenze applicabili alla condotta di Mevio.

Atto giudiziario di diritto civile

In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y.

Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale è membro membro da svariati anni.

Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale.

In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:

- di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z.

- che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto.

- che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;

chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene.

Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.

Atto giudiziario di diritto penale

Con ordinanza del 28.10.2003, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunziato nel 1998 e nel 2000, per ulteriori violazioni delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall’art. 179 c.1 c.p., secondo il quale il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Presa conoscenza della pronunzia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad un legale esponendo che i procedimenti a seguito delle denunce subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative circa la condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.

Atto giudiziario di diritto amministrativo

In data 01.12.2002 il comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi unifamiliari.

In data 20.01.2003 la società Beta provvedeva a comunicare l'avvio dei lavori.

In data 01.2.2005 il signor Sempronio - proprietario confinante - depositava presso i competenti uffici del comune di Gamma istanza di riesame del permesso di costruire n. 40 del 2002, denunciando una presunta difformità edilizia relativa all'unità immobiliare sita sul lato ovest. Ricevuta l'istanza di riesame, il comune di Gamma comunicava alla società l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società Beta a consentire l'accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle opportune indagini istruttorie.

Con nota n. 36 del 31.03.2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il comune di Gamma, esaminate le risultanze delle indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l'effetto, ne autorizzava la ripresa.

Sennonchè, in data 15.03.2006, il signor Sempronio reiterava l'istanza di riesame del permesso di costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia di parte. Recepita la nuova richiesta di riesame, il comune di Gamma con nota n. 55 del 10.04.2006, comunicava alla società Beta l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento d'ufficio parziale del permesso di costruire n. 40 del 2002, ordinando nuovamente la sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società interessata al deposito di osservazioni difensive suffragate da una relazione tecnica di parte. Ricevuta la predetta comunicazione la società Beta inoltrava al responsabile del procedimento quanto richiesto, evidenziando che:

1. l'istanza di riesame era inammissibile in quanto meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa amministrazione l'anno precedente;

2. che i lavori assentiti erano ormai completati;

3. che il titolo edilizio era stato rilasciato molto tempo addietro.

Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.

Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10.5.2006, il comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n. 40/2002, limitatamente all'unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo fondata la denuncia del signor Sempronio, così come comprovata dalla perizia allegata all'istanza di riesame. Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata, nè, tantomeno, si dava prova di un effettivo riscontro delle deduzioni presentate dalla società Beta in sede procedimentale.

Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, rediga l'atto giudiziario ritenuto più idoneo a salvaguardarne gli interessi evidenziando i diversi profili di illegittimità del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.