domenica, gennaio 06, 2008

Il regolamento elettorale dell'Ordine degli Avvocati di Roma.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali

1) Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.L. 23 novembre 1944 n.382 nonché del D.L. 26 febbraio 1948 n.l74 l'Assemblea degli iscritti, al fine di eleggere i quindici componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per ogni biennio a partire da quello 1994-1995, verrà convocata:

a) nella seconda domenica del mese di gennaio alle ore 10 in prima convocazione, valida con la richiesta presenza di metà degli iscritti;

b) nella quarta settimana del mese di gennaio per quattro giorni consecutivi dal venerdì al lunedì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, in seconda convocazione, valida con la richiesta presenza di almeno un quarto degli iscritti;

c) nella prima settimana del mese di febbraio per quattro giorni consecutivi dal venerdì al lunedì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, per l'eventuale ballottaggio.

L'Assemblea si terrà in tutte le occasioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, Aula Avvocati.

2) Gli avvocati che intenderanno segnalare a mezzo del Consiglio dell'Ordine agli elettori la loro candidatura potranno farne richiesta scritta da presentare alla Segreteria del Consiglio, entro le ore 14 del mercoledì antecedente la seconda domenica del mese di gennaio (9 gennaio 2008).

La Segreteria del Consiglio, raccolte e numerate tutte le richieste pervenute, procederà alla redazione, stampa ed affissione di un manifesto recante l'indicazione, in ordine alfabetico, di tutti gli avvocati richiedenti. L'indicazione sarà accompagnata dalla avvertenza secondo cui tutti gli iscritti agli Albi di Roma sono eleggibili.

3) Ove si debba far luogo all'Assemblea di ballottaggio, la Segreteria del Consiglio provvederà alla redazione, stampa ed affissione di un manifesto contenente l'indicazione dei risultati dell'Assemblea di seconda convocazione e l'elenco di tutti gli avvocati che, avendo riportato un voto, avranno diritto a concorrere alle elezioni nelle votazioni di ballottaggio.

4) Gli avvocati potranno segnalare la loro candidatura agli elettori mediante l'invio o la distribuzione di lettere o volantini e con qualsiasi altro mezzo compatibile, in ogni caso, con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense.

Gli avvocati potranno conseguire, proponendo la relativa richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio, l'elenco di tutti gli iscritti agli Albi di Roma risultanti dal "targhettario" previo rimborso delle spese vive.

5) Nel corso di tutte le operazioni di voto ed a partire dalle quarantott'ore precedenti sarà vietato distribuire volantini o altro materiale di propaganda negli uffici giudiziari e nelle loro immediate vicinanze.

L'affissione di manifesti di propaganda potrà essere eseguita nei tempi consentiti, solo nelle bacheche mobili predisposte appositamente a tal fine dal Consiglio dell'Ordine e negli spazi riservati a ciascun raggruppamento o singolo candidato.

Nel seggio elettorale, sempre e solo a cura del Consiglio, sarà esposta anche una copia di un manifesto di ciascun raggruppamento o singolo candidato, limitato alla semplice elencazione dei candidati.

6) Il Consiglio designerà, prima dell'inizio delle votazioni, i questori ai quali sarà conferito l'incarico di sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e di far osservare le norme di cui al precedente art. 5. I nominativi dei questori saranno pubblicati in calce al manifesto di cui all'art. 2.

7) Il mancato rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 sarà oggetto di valutazione in sede disciplinare.

8) Le votazioni avranno luogo esclusivamente a mezzo di schede con a retro il timbro del Consiglio dell'Ordine e vistate a stampa dal Presidente, in cui l'elettore indicherà i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a quindici, usufruendo delle apposite cabine.

Inoltre, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi:

a) ove un candidato, di cui all'elenco affisso a cura del Consiglio dell'Ordine, sia indicato con il "solo cognome" anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito come valido al candidato;

b) ove un candidato sia indicato con il "cognome esatto", ma con il "prenome errato", se tale prenome non corrisponde ad altro iscritto agli albi sarà attribuito come valido al candidato;

c) ove un candidato sia indicato con "uno dei due cognomi", se il prenome è esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato, se manca il prenome ricorrerà l'ipotesi di cui al precedente punto a);

d) ove un candidato sia indicato con il "cognome simile" e con il prenome esatto, se il cognome ed il prenome non corrispondono ad altro iscritto agli albi il voto verrà attribuito al candidato;

e) ove un candidato sia indicato con il solo cognome, (e per giunta) simile, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto all'albo, il voto sarà attribuito come valido al candidato.