lunedì, maggio 26, 2008

R.C. auto e natanti, nuove regole.


Il 19 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento 1 aprile 2008 n. 86 contenente disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Queste, in sintesi, le principali novità.

L’art. 3, in primo luogo, differenzia ai fini delle assicurazioni, le aree di proprietà pubblica o privata (ad esempio, strade di un parco) dalle aree aperte alla circolazione del pubblico e alle strade di uso pubblico.

La norma stabilisce, ancora, che devono essere considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Identiche regole sono previste per i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione anche se ormeggiati in acque ad uso pubblico ancorché di uso privato sempre che siano aperte alla navigazione del pubblico.

Per individuare i natanti registrati in Italia, soggetti all’obbligo di assicurazione, il regolamento precisa che deve farsi riferimento alla stazza lorda e alla potenza del motore come risultanti dai documenti di identificazione prescritti dalle vigenti disposizioni.

In relazione al trasferimento di proprietà del veicolo o del natante, l’art. 10 stabilisce che l’alienante deve richiedere all’impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà fornendo gli elementi identificativi.

L’impresa, ricevuta la richiesta, procede al ricalcolo del premio e all’eventuale conguaglio e, nel termine di cinque giorni dal pagamento, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo o natante.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo del natante, che comporti la risoluzione del contratto - è questa una delle novità più rilevanti del regolamento - l’impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta dovuta e del contributo obbligatorio.

La disposizione si applica anche nella ipotesi di demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto.

Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente in Italia, l’obbligo della copertura assicurativa per la durata della permanenza in Italia si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno Stato facente parte della Comunità Europea.

Per i veicoli a motore immatricolati in Stati diversi, in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l’obbligo della copertura assicurativa per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese con sede nel territorio italiano.

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