lunedì, settembre 22, 2008

Le targhe dei professionisti sono soggette all'imposta di pubblicità (Cassazione civile, Sez. Trib., Sentenza del 08/09/2008, n. 22572).


La targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.
E' perciò pubblicitaria la targa di un professionista, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. (art. 7 comma 2 del D. Lgs 507/93).
Infatti, per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e di conseguenza vale un principio impositivo diverso da quello sostenuto ogni volta dal Ministero delle Finanze.

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