martedì, marzo 31, 2009

Gratuito patrocinio: aumentato ad €. 10.628,16 il limite reddituale (Decreto Ministero Giustizia 20.01.2009 in G.U. 27.03.2009).


Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato elevato da euro 9.723,84 ad euro 10.628,16.
E' quanto ha stabilito il Ministro della Giustizia con il Decreto 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72) come adeguamento al rilevato aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 gennaio 2009
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(GU n. 72 del 27-3-2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e' stato aggiornato in euro 9.723,84 l'importo originario fissato dall'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Ormanni
Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 195

Giustizia e riforme : astensione penalisti da oggi al 3 aprile.


Comincia oggi l'astensione dalle udienze degli avvocati penalisti che si concludera' il 3 aprile.
La mobilitazione e' stata indetta dall'Unione Camere Penali per protestare per quello che i penalisti defiscono tradimento degli impegni assunti dalla maggioranza in materia di giustizia (ad es la separazione della carriere dei magistrati) e per il varo di norme sulla sicurezza che l'avvocatura penale considera pericolose e inutili.
A giudizio dell'Avvocato Oreste Dominioni, presidente Ucpi, l'ANM e l'opposizione sono comunque altrettanto passivi nei confronti dell'operato della maggioranza.
Nella delibera di estensione, l'associazione dell'avvocatura penale rilevava "come la politica sembri avere abbandonato ogni ipotesi di riforma organica della giustizia, venendo tra l’altro meno a propri impegni e proclami, consegnando altresì alla inerzia totale ovvero a proposte propagandistiche e demagogiche le affermate istanze liberali che avrebbero dovuto guidare il proprio operato".
I penalisti ricordavano "che lo Stato forte non è quello che viene meno al rispetto dei valori costituzionali del processo penale, ma è lo stato di diritto, che applica severamente le regole esistenti e che garantisce la certezza della pena non con una condanna preventiva ed aprioristica, ma con un percorso processuale di ragionevole durata senza alcun sacrificio delle regole di accertamento dei fatti".
Nel denunciare alla pubblica opinione "l’abbandono di ogni processo di cambiamento in un contesto in cui l’immobilismo riformatore è l’altra faccia della medaglia di un attivismo lesivo di principi liberali e valori costituzionali", l'UCPI ribadiva "che l’avvocatura penale non può restare supina e senza reazione di fronte all’abbandono degli impegni pubblici di riforme democratico liberali, al manifestarsi di spinte oscurantiste nonché di un ritorno della politica alla subalternità della magistratura".
Fra le proposte lanciate dall'avv. Dominioni in occasione dell'astensione, quella di sospensione dalle attivita' forensi degli avvocati eletti in parlamento, speculare alla richiesta - da parte dei penalisti - di evitare il ritorno in attivita' dei magistrati eletti nelle istituzioni e di ridurre o eliminare i magistrati collocati fuori ruolo che - viene sottolineato - sono in aumento.
di Mauro W. Giannini
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lunedì, marzo 30, 2009

Cani randagi: è l'Ente Comune a dover rispondere dei danni che causano.


SENTENZA 1345/2008
CRON. 6088
REP. 1124 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Francesco Ottaviano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1414/2007 R.G., avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata 6.02.2007 n. 297/07 006, passata in decisione alla udienza del 14.01.2008, e vertente
TRA
ASL NA 5, in persona del legale rapp.te, rapp.to e dif. dall’avv.to M. Bonagura ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Torre Annunziata C.so Umberto I 148
Appellante
E
Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif. dall’avv.to D. Frega – procura a margine della comparsa di risposta
Appellato

E

Franco Maddalena rapp.ta e dif. dall’avv.to V. Attanasio dom.to in Boscoreale alla Via T. A. Cirillo 160

Appellato

CONCLUSIONI
Per l’appellante: accogliersi l’appello come da atto introduttivo;
Per gli appellati: rigetto appello e condanna alle spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d’appello regolarmente notificato, l’ASL NA 5 in persona del legale rapp.te, impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 6.02.2007 n. 297/07 che aveva condannato l’ASL NA 5, in via esclusiva, al risarcimento dei danni che Franco Maddalena aveva subito allorquando era stata assalita da un cane randagio il 19.10.2004 in Via Caravelli di Torre Annunziata.
Con comparse si costituivano i convenuti il Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco pro tempore e la predetta Franco, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna della ASL NA 5.
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla udienza del 14.01.2008, precisate dalle parti le conclusioni, si assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e per eventuali memorie di repliche.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Sia l’evento dannoso che l’entità dei danni subiti dall’attrice risultano ampiamente provati dalle dichiarazione rese dal teste escusso che contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non sono affatto in contrasto con quanto riportato nell’atto introduttivo della controversia.
Peraltro sembra appena opportuno ricordare che la pluralità di circostanze che hanno determinato la caduta: inseguimento del cane e dissesto stradale sono state pienamente riscontrate appunto dalle dichiarazioni testimoniali e dagli esiti dei referti prodotti.
Quanto alla attendibilità del teste le doglianze appaiono infondate, invero il teste ha ricordato dell’inseguimento del cane ma non ha ricordato se la donna fosse stata o meno aggredita, circostanza peraltro ininfluente circa la responsabilità.
Resta, dunque, da esaminare l’unica doglianza dell’appellante secondo cui l’evento non sarebbe imputabile alla A.S.L. territorialmente competente.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che la responsabilità deve essere ascritta al Comune di Torre Annunziata ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. in quanto, l’evento dannoso va ricollegato ad una condotta omissiva della stessa Amministrazione Comunale o degli organi ad essa preposti, nella sua qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale.
Invero, l’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere impone all’amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto.
La Suprema Corte ha, chiarito che l’art. 2051 cod.civ., pur non postulando la nozione di custodia in senso tecnico-giuridico, non può tuttavia riferirsi ad una semplice potenziale disponibilità della cosa senza onere di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che essa, per sua natura o per particolari contingenze, non arrechi pregiudizi ad altri.
La Cassazione ha ribadito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall’art. 2051 cod. civ., è applicabile nei confronti della P.A. anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.
Nel caso specifico, il “cane di quartiere”, come definito dall’art. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n. 281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
In base alla normativa di cui sopra ( artt. 5 e 6) spetta ai comuni (singoli o associati) e alle comunità montane, con contribuzioni e criteri regionali il risanamento dei canili comunali già esistenti ovvero la costruzione di rifugi per cani, nel rispetto delle regole igienico sanitarie, con conseguente controllo sanitario da parte dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le quali non sono competenti per il solo controllo sanitario su descritto, atteso che, la menzione normativa ha previsto all’art. 5 regole precise circa l’azione prodromica all’immissione dei cani randagi nei detti canili o rifugi comunali – id est quella di cattura di tali animali – con l’esplicita previsione che tale compito debba essere svolto a cura del servizio sanitario dell’unità sanitaria locale competente.
Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL svolge solo un funzione secondaria che postula innanzi tutto la verifica ed il controllo dell’insorgenza del fenomeno; compito questo senz’altro dell’ente comunale che nel caso di positivo riscontro deve attivare le procedure per la rimozione del pericolo opportunamente segnalando l’inconveniente all’ASL.
Nel caso di specie il comune non ha esplicato un continuo ed efficace controllo delle strade.
Nessun addebito può invece essere mosso alla ASL che non ha un potere di controllo del territorio sicché il suo intervento per la cattura dei cani randagi deve essere sollecitato da chi ha tale potere ed è in grado potenzialmente di constatare l’insorgenza di un pericolo di tal fatta.
In definitiva, la responsabilità deve ascriversi unicamente al comune per non aver esercitato il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e conseguentemente per non aver messo in condizioni l’ASL, segnalando l’inconveniente, di intervenire.
In tali sensi va dunque riformata la sentenza di primo grado con il riconoscimento della esclusiva responsabilità del Comune di Torre Annunziata il quale dovrà risarcire l’appellata per l’importo indicato in sentenza.
Tenuto conto dell’esito della causa, soccorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tre l’ASL NA 5, in persone del legale rapp.te e il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. le spese di lite di primo e secondo grado, mentre va condannato il Comune di Torre Annunziata al pagamento delle spese di lite sopportate dalla Franco.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, sulla domanda proposta da ASL NA 5, in persona del legale rapp.te nei confronti del Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. e di Franco Maddalena, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l’appello e dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. nella produzione del sinistro per cui è causa e per l’effetto lo condanna al pagamento in favore di Franco Maddalena a titolo di risarcimento del danno dell’importo di € 2.015,93 oltre interessi dal sinistro all’effettivo soddisfo;
b) interamente compensa le spese di lite di primo e secondo grado tra l’ASL NA 5, in persona del legale rapp.te e il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t.; condanna il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore dell’avv. Attanasio, dif. distrattario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.800,00 di cui € 700,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 11.10.2008

Il Giudice
dott. Francesco Ottaviano

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Giustizia spettacolo: adesso arrivano i….”testimonial d'accusa”.


Il taglio dei capelli, la squadra del cuore, i rapporti con l’altro sesso, ci manca soltanto che riveli il nome del suo orsacchiotto preferito, poi siamo alle esternazioni da velina.
E seppur premesso che Sollecito deve ancora essere giudicato (dunque per ora è innocente) le sue dichiarazioni sono roba da far rimpiangere un vecchio assassino d’altri tempi come Olindo: televisivamente improponibile, goffo e sempre inadeguato.
Un mostro, certo; uno che con la sua signora, a Erba, ha compiuto una strage; ma che se fosse stato innocente non sarebbe mai finito all’Isola dei Famosi.
Con Sollecito, invece, siamo alla giustizia-spettacolo nel vero senso della parola.
E’ uno che dà l’idea di essere pronto a togliere il mandato al suo legale per prendersi un manager che gli curi il look.
Uno che presenta la lista dei “testimonial a difesa” e per il quale ”Regina Coeli” è una stilista emergente portoghese.
Del resto i precedenti sono illustri.
Lo zingaro Ahmetovich (che ad Appignano uccise 4 giovani guidando ubriaco) doveva diventare sponsor dei RomJeans; e Azouz Marzouk era stato ingaggiato per andare al funerale dei suoi cari con la maglietta griffata Corona’s.
Perchè la giustizia è uno spettacolo, e lo spettacolo deve continuare.

di Vittorio Savini

Le ragioni delle lumache.


Avevo appena scritto per Giustizia Giusta un pezzo in (semiseria) difesa del giudice Edi Pinatto, che aveva impiegato otto anni a depositare la motivazione di una sentenza di cui era estensore, che il Tribunale di Trento sembra abbia preso per buone (e serie) le argomentazioni di quello scherzo, assolvendo, non per scherzo un giudice di Belluno che aveva impiegato un pochetto meno (cinque anni) a depositare una sentenza ed era, perciò, imputato di omissione di atti d’ufficio.
L’articolo di giornale che ne dà notizia si domanda se a Strasburgo, dove la Corte Europea fu inondata di giudizi di risarcimento avanzati contro l’Italia per violazione dell’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad una sentenza in tempi ragionevoli) siano a conoscenza di questa decisione tridentina: cinque anni non sono poi “irragionevoli”.
Ora a Strasburgo c’è un po’ meno ressa di ricorsi per quel benedetto art. 6. L’Italia ha promesso di risarcire in forza di una sua legge e attraverso i suoi organi di giustizia, le vittime della lentezza della giustizia medesima.
Così abbiamo la c.d. Legge Pinto che, con applicazione sommaria di parametri di durata, risarcisce i “passeggeri” della lumaca che è la giustizia italiana.
Il sistema della “Legge Pinto” è, a ben vedere, e malgrado gli effetti pratici conseguiti non solo a beneficio di una vita più tranquilla della Corte Europea, un po’ come il gatto che corre dietro alla sua coda.
Per restare in tema di animali, bisogna dire che l’animalismo ha però esteso le sue ali protettive anche a beneficio delle lumache, almeno di quelle togate. Trento lo dimostra.
Ma, per tornare all’interrogativo del giornalista, curioso di sapere se a Strasburgo siano noti atteggiamenti giustificazionisti ed autoassolutori della giustizia italiana impegnata a valutare se stessa, siamo in grado di rispondere che sì, sono noti, almeno se in quel consesso giudiziario europeo si ha buona memoria e si ricordano le difese che l’Italia spiegò avanti ad esso quando Strasburgo giudicava direttamente il lumachismo della giustizia italiana.
C’è da dire, anzitutto, che a difendere l’Italia (come si dice a Strasburgo: non “lo Stato italiano”, ahi noi, ma l’Italia, come per ricordare che di certe cose siamo responsabili un po’ tutti) non va l’Avvocatura dello Stato, ma dei Magistrati in ruolo o fuori ruolo al Ministero.
Accadde così che dovendo rispondere ad un ricorso per la durata irragionevole di un processo amministrativo avanti al T.A.R., in cui il deposito della sentenza era tardato qualcosa come ventitre mesi (lontani dal primato di Pinatto ed anche da quello del giudice di Belluno ma certo mica poco).
L’Italia, anziché difendere sé stessa (popolo, governo, leggi, baracca e burattini) secondo la logica dei suoi “avvocati” (che, ripetiamo, non erano avvocati ma magistrati) cercò di difendere il giudice estensore ritardatario (che era poi una giudice, tale Dott.ssa Bonavia). Dissero i nostri (si fa per dire) patroni che “la collega” era oberata di lavoro (come il giudice di Belluno) non solo, ma aveva una zia.
Una zia vecchia, sola, zitella e malata, cui doveva accudire, non potendo quindi redigere al contempo sentenze.
Alla fine (finalement, in francese) lingua usata dal nostro difensore nazionale, in cui tale espressione, in verità, non significa solo “finalmente”, la suddetta zia era morta e la giudice aveva redatta e depositata la sentenza.
Questo avrebbe dovuto assolvere l’Italia al cospetto dell’Europa e della sua Carta dei diritti dell’Uomo. La mamma è sempre la mamma. La zia quasi.
Il giudice di Belluno non pare (o non risulta a noi) che avesse una zia cui accudire.
O forse l’aveva ed è, proprio per questo, che magari è sfuggito ai giornalisti,che è stato assolto.
Non l’avrà avuta, invece, il giudice Edi Pinatto, che perciò è stato condannato.
Otto anni, del resto sono proprio molti anche per una lunga e penosa malattia di una vecchia signora.
di Mauro Mellini

sabato, marzo 28, 2009

Il diritto tra paura e sicurezza.


L'iniziativa assunta dai penalisti italiani di proclamare una dura astensione dalle celebrazioni delle attività giudiziarie, dal 30 marzo al 3 aprile, deve essere anche l'occasione, oltre che per esprimere perplessità nei confronti delle nuove misure emergenziali in tema di sicurezza, di ribadire la necessità di un diritto penale che operi quale extrema ratio.
Inammissibile è il ricorso allo strumento penale per intervenire nel campo degli squilibri sociali.
Così facendo non si favoriscono processi di integrazione sociale, non si pensa seriamente a predisporre un efficace contrasto politico alle crescenti aree di marginalità e di nuova povertà, pozzo senza fine di vittime sacrificali da donare al crimine, ma si assiste ad una discutibile concezione della sicurezza urbana che comporta il sacrificio delle garanzie costituzionali, subordinate agli esclusivi interessi della difesa dello Stato e delle istituzioni che devono apparire nerborute, ma mai solidali.
D'altra parte, senza ipocrisie, oggetto della discussione è la creazione di un'opinione pubblica che vede nel fenomeno migratorio la principale causa del dilagare della criminalità.
Ed allora è naturale conseguenza, di questo articolato contesto, che ci troviamo di fronte a opzioni legislative che prediligono il diritto penale dell'autore, anziché del fatto, attraverso la decretazione d'urgenza che espropria il Parlamento dalla funzione legiferante.
Questa condizione fa pensare all'affermarsi di una democrazia sempre più autoritaria e totalizzante, come reazione anche alla progressiva perdita di controllo di regolazione dei conflitti, da ricercarsi nella fine della opposizione parlamentare della sinistra ed alla elusione dell'antagonismo di classe con tentativi di mediazione politica più simili a cabotaggi di scarso raggio.
Si è di fronte, quindi, a strategie repressive volte alla neutralizzazione dell'individuo come immediata conseguenza del bisogno di fronteggiare l'attuale situazione di crisi sociale.
Si ripropone, insomma - è la strada più facile e più breve - un sistema punitivo incentrato sul reo, piuttosto che sul reato.
In definitiva, l’impressione prevalente è che in questa fase storica si stia rinunciando alla via politica a vantaggio di quella giudiziaria.
E questo mediante l'affermazione di un diritto penale del nemico, ove le garanzie dell'accertamento del fatto in una giurisdizione piena nella quale il giusto processo sia la musa ispiratrice, vengono considerati orpelli inutili e da eliminare.
Avv. Cecchino Cacciatore
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati Salerno

Alpa (Cnf): sì al nuovo statuto per l’avvocatura, ma riforma della giustizia più organica.


“La riforma dell’ordinamento professionale e della disciplina di amministrazione della giustizia sono due obiettivi prioritari, tra loro indissolubili. Tuttavia, mentre siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con la proposta unitaria che rinnova il ruolo dell’avvocato, dobbiamo esprimere molte riserve sull’esito attuale, speriamo modificabile, del programma di riforma della giustizia”.
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha così commentato le due sfide principali con le quali in questo momento l’avvocatura è chiamata a fronteggiarsi nel suo intervento con cui ha inaugurato il giorno 25/03 u.s. a Roma l’anno giudiziario forense, presenti il ministro della giustizia Angelino Alfano e i rappresentanti politici e istituzionali del settore giustizia.
Per Alpa, l’anno trascorso è stato segnato da eventi “memorabili”: la ritrovata unità di tutte le componenti dell’avvocatura, la redazione di un testo organico di riforma dell’ordinamento forense modellato secondo le attese di tutta la categoria ma che rispecchia gli interessi del paese, la partecipazione al progetto di riforma della giustizia con la predisposizione di organismi di conciliazione gestiti dagli ordini presso i tribunali, la elevazione della qualità della prestazione professionale mediante l’applicazione del regolamento di formazione permanente.
La riforma della professione.
A quattro giorni dalla conclusione dell’indagine dell’Autorità Antitrust sugli ordini professionali, Alpa si è soffermato sulla proposta unitaria dell’avvocatura di aggiornamento della disciplina professionale, approvata dal Cnf il 27 febbraio scorso, per sottolineare come “l’intero impianto muove dalla definizione di valori (dignità e decoro, indipendenza e autonomia, diligenza professionale e qualità complessiva della prestazione) e non ha finalità conservative né corporative”.
Per questo Alpa sottolinea che il Cnf non condivide le conclusioni dell’Antitrust che “auspica la soppressione di questi termini dal codice deontologico, quasi che si trattasse di una qualificazione ottocentesca limitativa della concorrenza e troppo discrezionale; così come non condividiamo l’auspicio di introdurre corsi di laurea professionalizzanti sostitutivi dell’esame di stato”.
La riforma non vuole “chiudere i cancelli ai giovani” ma al contrario “seguirli passo passo nella loro formazione”, garantire loro un accesso in un ambiente professionale più controllato, qualificato da corsi di aggiornamento, corroborato da un nuovo procedimento disciplinare. “Il controllo degli ordini, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la trasparenza e la semplicità delle tariffe, le informazioni obbligatorie preventive forniranno ai clienti, imprese e consumatori, ogni garanzia per l’adempimento di una prestazione conforme alle attese”.
Alpa ha sottolineato che il nuovo statuto della professione forense implica la riaffermazione del ruolo indefettibile della difesa per l’attività contenziosa, della consulenza e per l’attività stragiudiziale.
Entrando nel merito dell’ordinamento professionale forense, che “ha avuto echi positivi sia nelle forze di maggioranza che in quelle di opposizione”, il guardasigilli ha dichiarato che ci sono tutte le “condizioni” perché il governo possa sostenere “l’impianto” della riforma.
La riforma della giustizia.
Per Alpa, se è vero che alcune disposizioni sono apprezzabili (la riscrittura, della norma sulla rimessione in termini; la nuova disciplina della attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare che introduce una misura coercitiva generalizzata, ma che dovrebbe essere corretta ricomprendendovi anche la materia del lavoro; l’abrogazione del rito societario; l’abrogazione dell’art. 366 bis cpc), tuttavia “l’intera concezione sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il codice di procedura civile e di apportare tagli alle fasi processuali per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In realtà, appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si correla ad essi i tempi di decisione del magistrato”.
Il Cnf ha già segnalato, in forma di “protesta collaborativa”, in diversi documenti e da ultimo con l’audizione che si è svolta nella mattina di oggi presso le commissioni affari costituzionali e bilancio della camera, le perplessità nel merito del provvedimento competitività. “Crediamo che sia innanzitutto necessario prevedere le risorse finanziarie per migliorare le strutture, l’organizzazione nel suo complesso; per assicurare lo sviluppo del processo telematico; per completare la pianta organica. Crediamo che sia necessario risolvere il problema dei giudici onorari e ripartire il carico in modo ottimale non con criteri geografici ma con criteri funzionali”, ha sottolineato nella sua relazione.
Riserve esplicite riguardano la disciplina del ricorso per cassazione, in particolare “i criteri con i quali è disegnato il filtro dei ricorsi”. “Siamo consapevoli del carico di lavoro della corte, così come dell’enorme afflusso di ricorsi; riteniamo però che questo sia solo uno spicchio di una risolutiva riforma che dovrebbe avere un impianto complessivo, sistematico, davvero rivolto a imprimere una svolta nel modo di amministrazione questo servizio essenziale”. Per questo il Cnf ne chiede lo stralcio per studiare “un meccanismo più adeguato e soprattutto rispettoso della Costituzione”. “Siamo disponibili a ragionare sulle modalità di attuazione”, ha specificato Alfano, “ ma sono convinto che il filtro sia utile per restituire alla corte le sue funzioni nomofilattiche e affermare che non tutto e non sempre può andare in
cassazione".
Formazione continua.
Alpa ha dato conto del fatto che la fase sperimentale dell’attuazione del regolamento per la formazione permanente ha dato risultati eccezionali. “Tutti gli Ordini si sono prodigati, con notevoli sforzi, con le modeste risorse a disposizione, con la dedizione di una categoria che voleva dare a se stessa prima che all’esterno il segnale della ripresa e del cambiamento”. Secondo le statistiche (dettagli nella relazione) il numero di istanze di accreditamento dei corsi seriali ricevute nell’anno 2008 ammonta a 405, contenenti 1075 iniziative formative di cui il 75% ha ricevuto l’accreditamento. Particolare attenzione è stata prestata alla formazione a distanza in modalità e-learning. Delle relative istanze ricevute nell’anno solare 2008 (17, contenenti 84 iniziative formative), a seguito di approfondite istruttorie, solo il 29% ha ricevuto l’accreditamento. Delle iniziative formative proposte, ne sono state accreditate il 51%.
Commissioni e Fondazioni.
Nella sua relazione Alpa ha indicato nel dettaglio il lavoro svolto da tutte le commissioni consiliari in materia di tariffe, rapporti con il CCbe, antiriciclaggio e dalle tre Fondazioni, la Scuola superiore dell’avvocatura, la Fondazione per l’avvocatura e la Fondazione per la innovazione e l’informatica forense.

Alfano alla cerimonia inaugurazione anno forense CNF: “il ruolo dell’Avvocatura sarà costituzionalizzato”.


Il ruolo dell’Avvocatura sarà costituzionalizzato. Perché, «se è vero che ci deve essere una parità tra accusa e difesa, è necessario che l’Avvocatura abbia rango costituzionale».
Lo ha annunciato il Guardasigilli, Angelino Alfano, durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario forense che si è tenuta lo scorso 25 marzo a Roma.
La notizia è stata apprezzata dagli avvocati presenti alla cerimonia con un lungo applauso. Anche se il Governo sulla riforma del processo civile e, in particolare, sul cosiddetto filtro in Cassazione – criticato dal Cnf e dalle altre sigle dell’Avvocatura (Oua, Aiga Uncc), nonché dall’Anm – non arretra di un passo. Perché, dice Alfano, «sono convinto che il filtro sia utile per dire ai cittadini che non tutto e non sempre deve andare in Cassazione».
E fa notare: «I Paesi dove c’è il filtro hanno un sistema più efficace, dove non c’è il sistema è meno veloce». Tuttavia, ammette il ministro della Giustizia, il Governo è disponibile a ragionare sulle modalità di attuazione della norma fortemente criticata anche da esponenti stessi della maggioranza nel passaggio tra Camera e Senato.
Riforma della Giustizia.
Ma, al di là del placet degli avvocati per la costituzionalizzazione del loro ruolo, il presidente del Cnf, Guido Alpa, nella sua relazione ha chiesto lo stralcio della norma per studiare «un meccanismo più adeguato e soprattutto rispettoso della Costituzione».
Ma la riforma del processo civile non convince gli avvocati anche su altri punti: «L’intera concezione sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il codice di procedura civile e di apportare tagli alle fasi processuali per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In realtà, appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si correla ad essi i tempi di decisione del magistrato».
Riforma della professione.
A quattro giorni dalla conclusione dell’indagine dell’Autorità Antitrust sugli ordini professionali, Alpa si è soffermato sulla proposta unitaria dell’Avvocatura di aggiornamento della disciplina professionale (qui leggibile come documento correlato), approvata dal Cnf lo scorso 27 febbraio, per sottolineare come «l’intero impianto muove dalla definizione di valori (dignità e decoro, indipendenza e autonomia, diligenza professionale e qualità complessiva della prestazione) e non ha finalità conservative né corporative».
E se sul filtro in Cassazione il ministro della Giustizia, tira dritto, sull’Ordinamento professionale che «ha avuto echi positivi sia nelle forze di maggioranza che in quelle di opposizione» dichiara che ci sono tutte le condizioni perché il Governo possa sostenere l’impianto della riforma.
Attività disciplinare.
Quanto ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, è aumentata la capacità decisoria del Consiglio. Quarantatre le udienze disciplinari che si sono tenute, quattrocentootto i ricorsi esaminati, duecentonovantacinque quelli decisi. Centoquarantotto le sanzioni disciplinari erogate da quelle più gravi, come la radiazione dall’albo, a quelle più lievi.
Il Cnf, infine, sta studiando gli esiti sulla sua attività della sentenza 29294/08 delle Sezioni unite civili della Cassazione (nell’arretrato del 18 dicembre 2008) che ha dichiarato lecito il ricorso al Consiglio nazionale forense contro l’apertura del procedimento disciplinare.

venerdì, marzo 27, 2009

Corso per Conciliatori, organizzato dal Sindacato Forense di Salerno.


DESTINATARI
Il corso è destinato ad avvocati e praticanti avvocati iscritti al Sindacato Forense di Salerno.
OBIETTIVI DEL CORSO
Scopo del corso è quello di fornire una conoscenza teorica e pratica sulla conciliazione stragiudiziale.
MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà una dispensa con il materiale didattico utilizzato durante il corso.
PROGRAMMA
Il percorso formativo, che verrà organizzato dall’ANPAR, Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione, iscritta nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, con D.D.G. del Ministero della Giustizia del 21 settembre 2007, in ottemperanza al decreto 24 luglio 2006 del Ministero della Giustizia, è di complessive 45 ore e si articola in 5 moduli formativi, di 9 ore ciascuno, come da programma che segue:
• I modulo: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione.
• II modulo: esperienze internazionali e principi comunitari; l’esperienza italiana; esercitazione pratica.
• III modulo: compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; esercitazione pratica.
• IV modulo: tecniche di conciliazione; esercitazione pratica.
• V modulo: la procedura di conciliazione e rapporti con la tutela contenziosa; esercitazione pratica.
• VI modulo: simulazione.
• VII modulo: le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
• VIII modulo: i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria.
• IX modulo: simulazione.
• X modulo: test finale a risposta multipla sugli aspetti normativi e sui fondamenti e le tecniche della Conciliazione; redazione verbale di conciliazione.
La frequenza al corso è obbligatoria. A conclusione del percorso formativo, ai partecipanti che avranno superato con esito positivo la valutazione finale, sarà rilasciato un attestato del superamento del corso valido per l’iscrizione ad uno degli Organismi di Conciliazione iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia. L’iscrizione all’organismo è a discrezione del rappresentante legale dello stesso.
Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 partecipanti, in ottemperanza al decreto del 24.07.2006 del Ministero della Giustizia.
Ai partecipanti saranno accreditati n. 24 crediti formativi.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono riservate esclusivamente agli iscritti al Sindacato Forense di Salerno.
Per iscriversi è necessario contattare il responsabile Avv. Renato Galdieri tel 089.251158, il quale provvederà ad inviare i moduli di iscrizione.
Le rischieste di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10.04.2009.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, è di € 960,00 (€ 800,00 + € 160,00 IVA) da versare in due rate (acconto al momento dell’iscrizione e saldo al termine).
La quota d’iscrizione comprende la partecipazione al corso, le dispense per ogni modulo e, con il superamento del test finale, l’attestato previsto e la comunicazione al Ministero della Giustizia. Tale quota è detraibile ai fini fiscali
SEDE
La sede del corso è a Salerno. Le attività didattiche si svolgeranno il venerdì mattina e pomeriggio. Il Sindacato Forense comunicherà singolarmente ai propri iscritti la sede di svolgimento del corso ed eventuali modifiche delle date di inizio, anche tramite e-mail.

giovedì, marzo 26, 2009

Convegno Associazione Avvocati Impresa (27 marzo 2009- Camera Commercio-5 crediti)






CNF: aumentate del 24% le udienze disciplinari, relazione 2008 di Alpa.


(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Sono stati 148 gli avvocati sottoposti nel 2008 a sanzioni disciplinari dal Consiglio nazionale forense (Cnf) nel 2008.
Le sanzioni comprendono quelle gravi, quali la radiazione (4) e la sospensione (62) e quelle piu' lievi, come l'avvertimento e la censura.
E' il dato che emerge dalla relazione del presidente del Cnf, Guido Alpa, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario forense.

mercoledì, marzo 25, 2009

INDAGINE ANTITRUST, OUA: NON SONO LE LIBERE PROFESSIONI L’OSTACOLO ALLA CONCORRENZA IN ITALIA.


«L’Antitrust non vede il Paese reale, la realtà è ben diversa da come viene descritta nella indagine pubblicata dall’Authority. La verità è che le cosiddette liberalizzazioni introdotte dalla legge Bersani non hanno favorito la concorrenza né tutelato i consumatori. Al contrario hanno danneggiato migliaia di professionisti e in particolar modo proprio i giovani appena entrati nel mondo del lavoro. Proprio per questa ragione da mesi ne chiediamo l’abrogazione».
Così Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ha commentato la recente indagine dell’Autorità garante per la concorrenza sugli ordini professionali e sullo stato delle liberalizzazioni in Italia.
«Il sistema ordinistico ha recepito e rispettato quanto previsto dalla legge Bersani - ha concluso de Tilla – ma i problemi in Italia sono ben altri. Il mercato non si favorisce con provvedimenti ideologici o con le cosiddette “lenzuolate liberalizzatrici”, ma investendo nella qualità (e il decoro) delle nostre prestazioni professionali. Temiamo, purtroppo, che si stia riaprendo l’ennesima campagna contro le professioni liberali: un capro espiatorio buono per tutte le stagioni per distrarre l’attenzione dei cittadini dalle vere “caste” che bloccano lo sviluppo economico italiano. Ci auguriamo che l’esperienza negativa di questi anni porti le forze politiche a scelte più razionali rispetto al passato, che tutelino maggiormente un settore produttivo che dà lavoro a tre milioni di persone e che in questo momento di crisi è di grande importanza per il nostro Paese».
Roma, 25 marzo 2009

martedì, marzo 24, 2009

Riforma ordinamento forense: osservazioni critiche del COA di Roma.


CONSIGLIODELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
STRALCIO DEL VERBALE N. 10 DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2009
I lavori hanno inizio alle ore 16,30. Sono presenti i Signori Consiglieri: Cassiani, Ierardi, Barbantini, Fasciotti, Nesta, Vaglio, Rossi, Di Tosto, Arditi di Castelvetere.
Punto 21: riforma dell'Ordinamento professionale: determinazioni del Consiglio in ordine al progetto inviato dal C.N.F. al Ministro della Giustizia, incontro tra i Presidenti degli Ordini del Distretto tenutosi il 10 marzo 2009 a Latina
VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ROMA SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE, INVIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE AL MINISTERO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Considerato:
- che il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una proposta di riforma dell'Ordinamento forense che tende esclusivamente ad accentrare i poteri in capo al Consiglio Nazionale Forense stesso, svuotando di qualsiasi funzione i Consigli dell'Ordine territoriali, così determinando un indirizzo evidentemente contrario a quello nazionale che, invece, mira da una parte ad un concreto federalismo, attribuendo sempre maggiori poteri agli organismi locali e, dall'altra, alla separazione dei poteri;
- che gli Ordini territoriali, sul cui operato si incentra tuttora in modo essenziale la credibilità ed operatività del governo dell'Avvocatura, verrebbero di fatto inaccettabilmente ridimensionati ad enti gerarchicamente sottoordinati ad un nuovo e non condiviso potere sostanzialmente gerarchico e di coordinamento conferito al Consiglio Nazionale Forense e resterebbero per di più gravati da ulteriori insostenibili funzioni di tipo burocratico con il moltiplicarsi dei costi di gestione;
- che, infatti, il Consiglio Nazionale Forense, pur rimanendo Organo giurisdizionale disciplinare, si attribuisce funzioni politiche (di rappresentanza dell'Avvocatura) e normative, con una potestà regolamentare praticamente illimitata, oltre agli ulteriori poteri di coordinamento dei Consigli dell'Ordine, di esprimere pareri sulla previdenza forense, di approvazione dei propri bilanci e di controllo ed indirizzo su quelli dei Consigli dell'Ordine, di proposizione al Ministero di scioglimento dei Consigli dell'Ordine, di invio di Commissari in sostituzione dei Consigli dell'Ordine che non provvedono alla revisione degli Albi;
- che, in tal modo, si verrebbe a creare un sistema di tipo gerarchico e verticistico che minerebbe l'autonomia e l'indipendenza degli Ordini circondariali;
- che le nuove funzioni di normazione attribuite al Consiglio Nazionale Forense si pongono su di un piano di sostanziale incompatibilità costituzionale con le sue irrinunciabili funzioni giurisdizionali nella materia disciplinare;
- che le innumerevoli deleghe che verrebbero conferite al Consiglio Nazionale Forense, al fine del completamento regolamentare della disciplina professionale, non sono accompagnate dalla fissazione dei principi e criteri cui il legislatore delegato dovrebbe attenersi il che, oltre a rendere illegittima in sé la delega, si traduce nell'attribuzione di un eccessivo potere all' Organo nazionale e d’una ulteriore conseguente mortificazione del ruolo e dell'autonomia degli Ordini territoriali;
- che, inoltre, l'immutato attuale meccanismo di elezione per la formazione del Consiglio Nazionale Forense non assicura alcun criterio di ragionevole proporzionalità nella composizione dell'Organo e, fatto ancor più grave, impedisce a larga parte dell'Avvocatura italiana di esercitare in assoluto alcun ruolo nella scelta dei componenti del massimo consesso; situazione che, già grave nell'attuale ordinamento, darebbe luogo ad intollerabili distorsioni di sistema con riferimento alle neo individuate funzioni normative. Al riguardo si rende comunque necessaria la revisione della composizione numerica del Consiglio Nazionale Forense e la previsione di meccanismi che assicurino la eguale rappresentanza proporzionale di tutta l'Avvocatura italiana e che eliminino l'iniquo meccanismo in ragione del quale significative realtà territoriali non sono rappresentate affatto o altre, pur con un numero non rilevante di iscritti, sono rappresentate in modo consistente;
- che l'impostazione della proposta di riforma sulle specializzazioni determina un'inaccettabile "scolarizzazione" a discapito dell'esperienza professionale acquisita "sul campo" e comporta, con l'istituzione di ulteriori elenchi e registri, un aggravio di lavoro per le segreterie degli Ordini territoriali;
- che nel testo della riforma non appare assolutamente condivisibile l'impianto, che ne risulterebbe completamente riformato, del procedimento disciplinare;
- che su tutti gli organi di stampa si è voluto far credere, contrariamente al vero, che la proposta di riforma del Nazionale Forense sia stata largamente condivisa da tutte le componenti dell'Avvocatura;
EVIDENZIA
i seguenti punti non condivisibili proposta di riforma dell'Ordinamento professionale predisposta dal Consiglio Nazionale Forense:
l) POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E SUA COMPOSIZIONE
Non è ipotizzabile l'attribuzione al Consiglio Nazionale Forense di tutti i poteri previsti nell'art. 33: a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura; b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale; c) esercita la funzione disciplinare in materia disciplinare; d) emana e aggiorna il codice deontologico; e) cura la tenuta e aggiorna l'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori; f) promuove attività di coordinamento ed indirizzo dei Consigli territoriali; g) propone al Ministro della Giustizia la revisione ogni due anni delle tariffe professionali; h) ... i) ... l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci delle proprie gestioni; n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni; p) ... q) esprime pareri su proposte e disegni di legge che interessino la professione forense e l'Amministrazione della Giustizia; ... In primo luogo il Consiglio dell'Ordine di Roma propone che il potere regolamentare (lett. b e n), di rappresentanza (lett. a) e di controllo sui singoli Consigli dell' Ordine (lett. f) venga attribuito ad un diverso organismo istituito ad hoc con un sistema elettivo proporzionale in base al numero degli iscritti, in modo che venga adeguatamente rappresentata tutta l'Avvocatura. In alternativa, dovranno essere modificate in senso proporzionale agli iscritti le modalità di elezione dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense al fine di evitare l'attuale iniquo sistema, confermato nella proposta di riforma, che determina l'inammissibile conseguenza che una realtà come quella del Lazio, che annovera un numero di iscritti di circa 25.000 avvocati, sia rappresentato al Consiglio Nazionale Forense da n. 1 componente, mentre la Sicilia, che conta un numero di iscritti di gran lunga inferiore, elegge ben n. 4 componenti. In tale ipotesi subordinata, il potere regolamentare potrà comunque essere esercitato dal Consiglio Nazionale Forense solo ed esclusivamente subordinatamente all'espressione del parere vincolante da parte di un Organismo (costituito anche come semplice Commissione normativa), i cui componenti siano nominati con criteri di proporzionalità tra gli iscritti. Il Consiglio dell'Ordine di Roma ritiene, inoltre, che compito di primaria importanza del Consiglio Nazionale Forense sia quello di proporre la revisione delle tariffe professionali, che dovranno essere obbligatoriamente presentate al Ministro della Giustizia ogni due anni; in caso di inadempimento, dovrà essere previsto l'automatico commissariamento del Consiglio Nazionale Forense.
2) SPECIALIZZAZIONI
La previsione di attribuire il titolo di specialista a chi frequenti scuole o corsi di alta formazione, istituiti secondo un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense, della durata non inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione, determinerà il paradosso che si potrà fregiare del titolo di specialista solo chi non esercita nella realtà la professione forense poichè sarà necessario dedicare ai predetti corsi ogni anno 50 giorni lavorativi per 4 ore ciascuno, con impossibilità di fare contemporaneamente l'avvocato. Senza contare che i notevoli costi di tale formazione andranno evidentemente a ricadere sui clienti. Pur essendo specificato nella norma (art. 8, comma 6) che il titolo di specialista non comporta una riserva di attività professionale, di fatto si ottiene analogo risultato attraverso la tenuta da parte degli Ordini circondariali di un elenco degli avvocati specialisti. Inoltre, non può essere riservata esclusivamente al Consiglio Nazionale Forense la facoltà di attribuire il titolo di specialista.
3) FORMAZIONE CONTINUA
Le modalità e le condizioni per l' assolvimento dell' obbligo di formazione continua non possono essere indicate esclusivamente da un regolamento del Consiglio Nazionale Forense poichè ogni realtà territoriale ha le proprie esigenze; occorre evitare che l'indiscutibile principio deontologico di competenza e aggiornamento professionale da parte di ciascun avvocato si trasformi in un ulteriore necessario costo che andrà a ricadere anche in questo caso, inevitabilmente, sui clienti. Pertanto, deve essere prevista la possibilità per ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale di stabilire per i propri iscritti i criteri e le modalità di assolvimento di tale obbligo.
4) SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI
Ferma restando la responsabilità personale ed illimitata dell'avvocato che si fa sostituire in udienza da altro avvocato, questi non deve necessitare di delega scritta in quanto è soggetto a vincoli deontologici e penali sulla veridicità delle proprie affermazioni. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità di eventuale ratifica successiva e della validità della delega trasmessa via email.
5) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL'ALBO
In primo luogo nell'art. 15 della proposta di riforma occorre prevedere espressamente l'abrogazione degli artt. 26, 30 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 36, poichè non è più possibile, nell'ottica di una selezione nell'accesso alla professione, permettere l'iscrizione nell'Albo senza aver sostenuto l'esame di abilitazione ai Magistrati, agli ex Prefetti della Repubblica, ai professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, a coloro che per un periodo determinato compreso tra gli otto e i quindici anni siano stati vice pretori onorari (o figure analoghe), ai magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo, infine a coloro che "abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo di cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato". La possibilità di cancellare dall'albo coloro che sono privi del requisito dell'esercizio continuativo della professione non può essere basata su "criteri presuntivi" nè essere verificata attraverso la richiesta di informazioni agli uffici finanziari e, comunque, deve protrarsi per un periodo ben determinato, comunque necessariamente superiore ad almeno due anni poichè nella vita professionale può accadere un qualsiasi accidente che comporti la perdita della clientela o l'impossibilità temporanea di lavorare.
6) ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Per un iscritto nell'Albo da oltre dodici anni non è accettabile l'obbligo di frequentare "lodevolmente e proficuamente" un'ulteriore Scuola (Scuola Superiore dell'Avvocatura), sempre istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, e sostenere una verifica finale di idoneità. Sarebbe più che sufficiente prevedere la partecipazione ad un corso di formazione specifico e pratico per cassazionisti della durata massima di venti ore.
7) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI
Occorre integrare l'art. 21 del progetto di riforma con i seguenti principi: a) tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e della professionalità dell'attività forense esercitata negli uffici pubblici; b) previsione in sede di contratto di lavoro che gli Enti si impegnino, da un lato, a garantire una congrua dotazione di mezzi e risorse al fine di consentire lo svolgimento decoroso della professione e, dall'altro, a prevedere che il trattamento economico degli iscritti all'elenco speciale sia equiparato a quello dei dirigenti dell'Ente medesimo, complessivamente considerato; c) responsabilità dei citati Uffici affidata esclusivamente ad un dipendente dell'Ente che sia iscritto all'elenco speciale; d) limitazione esclusivamente ai legali rappresentanti degli Enti dei Soggetti cui gli avvocati dell' elenco speciale siano tenuti a rispondere per la propria attività professionale.
8) GLI ORDINI TERRITORIALI
Nessun regolamento del consiglio Nazionale Forense può determinare le modalità con cui debbono essere redatte le scritture contabili in relazione all'attività svolta dagli Ordini territoriali (art. 22, comma 4) e il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 27, comma 2). I Revisori dei conti (art. 23, comma 3) non debbono essere nominati dal presidente del Tribunale, nè tantomeno essi debbono percepire alcun compenso, così come invece previsto dall' art. 29, comma 5. L'incarico è gratuito e deve considerarsi un onore essere chiamati a svolgerlo, così come lo è per i consiglieri dell'Ordine e per i componenti del Consiglio Nazionale Forense. Nessun Organo della Magistratura viene nominato dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, perciò non è ammissibile il contrario. Il Collegio dei Revisori deve essere nominato dai Consigli stessi. Analogo ragionamento vale per i Revisori dei conti del Consiglio Nazionale Forense (art. 35, commi 3 e 4). Non deve essere attribuito ai consigli degli Ordini territoriali il compito della riscossione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale versati Forense da ciascun avvocato, ma questi devono essere direttamente al Consiglio Nazionale Forense, in modo da escludere l'attribuzione della funzione di esattori ai Consigli dell'Ordine.
9) SPORTELLO PER IL CITTADINO
Costituisce una forma di concorrenza sleale rispetto ai propri iscritti e, nelle ipotesi peggiori, una forma di procacciamento di clientela in favore di questo o di quell'avvocato.
10) DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE TERRITORIALI Nell'ottica di un'uniformità della disciplina dell'Ordinamento forense, non si comprende il motivo per cui i Consigli degli Ordini territoriali debbano durare in carica tre anni, mentre il Consiglio Nazionale Forense quattro anni. Sarebbe opportuno ridurre a tre anni anche durata di quest'ultimo.
11) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Al fine di non svuotare di ogni significato il momento di incontro di tutta l'Avvocatura nazionale, risulta indispensabile specificare nell'unica breve norma che regola l'attività del Congresso Nazionale Forense (art. 37) che esso delibera su ogni proposta/mozione presentata da almeno 50 delegati, anche se relativa a questioni legislative, politiche o di altra natura purchè afferenti alla professione forense.
12) ACCESSO ALLA PROFESSIONE
La preparazione (termine più adatto di "addestramento", che ricorda invece l'attività militare) del praticante, che è appena uscito da un percorso di studi universitari, deve svolgersi prevalentemente attraverso una pratica reale presso uno studio legale (come emerge dall' etimologia stessa del termine "praticante"). L'imposizione di ben 250 ore di formazione comporterà, al contrario, l'impossibilità di effettuare una pratica seria e proficua e immetterà nella professione, ancor più di prima, avvocati che saranno preparati solo teoricamente, ma non saranno in grado di affrontare i problemi pratici e concreti della professione forense. Occorre, invece, incrementare gli obblighi e i controlli nello svolgimento di una effettiva pratica forense. Inoltre, il gravare i praticanti del costo della istituzione e svolgimento dei corsi di formazione, nonchè del funzionamento delle commissioni per le verifiche finali, determinerà un inevitabile discrimine in base all' appartenenza alle diverse classi sociali, escludendo di fatto i meritevoli che, però, non appartengano a famiglie di condizioni economiche elevate.
Il test informatico di ingresso costituisce un ulteriore inutile costo gravante sulla collettività dell'Avvocatura o sul singolo aspirante praticante, a meno che le spese per munire ciascun Ordine territoriale delle necessarie attrezzature non venga sostenuto dal Ministero della Giustizia. Non bisogna, poi, dimenticare le difficoltà che si incontreranno per la composizione delle apposite commissioni nel reclutamento di magistrati e docenti universitari, già restii a partecipare agli esami di abilitazione. Il Consiglio Nazionale Forense vuole anche introdurre una preselezione informatica (art. 45) proprio ora che i notai stanno forse riuscendo, con un grande sospiro di sollievo per tutti, a far abolire la medesima preselezione informatica, come già avvenuto per la Magistratura.
13) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Anche in questo caso, introducendo un sistema farraginoso con l'istituzione di più organismi su base distrettuale, non si fa che moltiplicare i problemi logistici (dislocazione dei fascicoli) e organizzativi (fissazione di adunanze in luoghi differenti), nonchè i costi (più uffici deputati a gestire le procedure e continue trasferte dei componenti di tali organismi), senza peraltro ottenere quella garanzia di terzietà ed uniformità di giudizio tanto sbandierata. Inoltre è aberrante che al Consiglio Nazionale Forense, Organo giurisdizionale innanzi al quale si impugnano i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, vengano attribuiti poteri ispettivi nei confronti degli stessi (art. 63): sarebbe come se il Giudice Ordinario, innanzi al quale si impugnano le ordinanze di ingiunzioni prefettizie, avesse potere ispettivo nei confronti del Prefetto.
DELIBERA
di trasmettere all'Avv. Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Unione Distrettuale, le valutazioni che precedono perchè ne tenga conto nella stesura del documento unitario.

lunedì, marzo 23, 2009

In vista della fusione di An e Fi, anche i professionisti si aggregano: nasce “Lawyers for freedom”, associazione dei legali del Pdl.


Lun. 23 - Si fanno chiamare Lawyers for freedom, o, in italiano, Avvocati per la libertà, ma non sono i protagonisti di un telefilm americano.
Si tratta, invece, degli avvocati che si riconoscono negli ideali del centro-destra e del Pdl, che hanno deciso, forse anche in vista della nascita della nuova coalizione unica frutto della fusione di Alleanza nazionale e di Forza Italia, di raggrupparsi in un'associazione, presentata all'inizio del mese di marzo, a Roma.
«Siamo un gruppo di colleghi, una trentina di soci fondatori, cui sono sicuro che presto se ne aggiungeranno tanti altri, perché stiamo studiando degli eventi pubblici per diffondere la nostra iniziativa negli ambienti politici» spiega Giuseppe Ciardi, presidente nazionale degli Avvocati per la libertà, che affianca l'attività forense a quella di consigliere comunale di Roma.
Ma perché questi legali del Popolo della Libertà, raggruppati in un'associazione presieduta in via onoraria da Donato Bruno, presidente della commissione affari costituzionali della Camera, hanno sentito la necessità di ripararsi sotto uno scudo comune?
«La nostra idea», incalza Ciardi, «nasce dalla constatazione che il tema della giustizia è molto sentito dai cittadini e noi vorremmo dare il nostro contributo al buon funzionamento di questa macchina».
Come intendono farlo è presto detto: «il processo civile, attualmente, rappresenta il primo nodo che intendiamo sciogliere, perché è un tema di grandissima complessità. Vogliamo lavorare per dare risposte in tempi umani, superando le annose lungaggini, alle richieste di giustizia dei tanti utenti.».
Il quarantatreenne Ciardi non si ferma qui: «Un altro obiettivo che ci siamo prefissati noi Lawyers for freedom, è un'opera di delegificazione: le nostre leggi, infatti, non esito a definirle pervasive, ma troppo spesso poco incisive. Il nostro compito», va avanti l'avvocato capitolino, «è rendere le normative effettive per il riconoscimenti dei diritti dei cittadini».
Al centro del sistema, insiste il presidente del neonato soggetto giuridico-politico (di cui si può leggere anche sul sito internet del Pdl), «ci deve essere la gente, non le corporazioni, né avvocati, né magistrati. Soltanto il cittadino».
È per questo, avverte, che l'associazione apre le porte anche a chi di mestiere non fa l'avvocato, «ma possa condividere la nostra stessa impostazione».

Dominioni:” Dall'Anm l'ennesimo segno di protervia.Astenersi dalle udienze non peggiorerà il settore".


Roma, 23 mar. (Apcom) - "L'affermazione dell'Anm secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata dall'Ucpi per i giorni dal 30 marzo al 3 aprile sarebbe un 'contributo allo sfascio della giustizia' è niente di più che l'ennesimo segno di protervia, di insipienza politico-culturale e di corporativismo, tutti fattori che paralizzano intenzionalmente ogni aspirazione di vera riforma della giustizia".
Lo afferma in una nota il presidente dei penalisti Oreste Dominioni. "L'astensione degli avvocati nelle giornate per le quali è deliberata non avranno nessuna incidenza sullo sfascio in atto della giustizia: le udienze - afferma Dominioni - che saranno rinviate sarebbero state comunque destinate a rinvii o alla macina di una attività giudiziaria del tutto inconcludente."
"L'Anm - attacca il presidente dei penalisti - si legga i dati concreti e non strumentalizzi per ragioni di bassa bottega. Capirà che questo 'sfascio' dipende dalle assurde pratiche giudiziarie che l'Anm difende con il più puro spirito oltranzista. Non è più sostenibile che il vertice della magistratura associata, nell'ormai conclamato fallimento del suo immobilismo, giochi un ruolo esso sì di 'sfascio', senza la minima attenzione al rinnovamento di cui il sistema giustizia ha bisogno. Ancora una volta - prosegue Dominioni - i vertici dell'Anm si segnalano per la loro determinazione ostile alla riforma della giustizia".
"Quando poi i vertici dell'Anm asseriscono che le proposte riformatrici dell'Ucpi si limiterebbero alla separazione delle carriere, Csm, azione penale - conclude Dominioni - dimostrano una voluta o colpevole disinformazione rispetto all'impegno propositivo concreto dell'Ucpi su tutte le questioni oggi aperte, che vedono l'Anm assente o del tutto ambigua e contraddittoria".

Presentazione concorso "Aldo Marzano" (Giovedì 26 marzo 2009).

...il lieto evento!

domenica, marzo 22, 2009

E’ nato il “Movimento per la abrogazione dell'art. 2. Legge 4 agosto 2006, n. 248” (legge bersani).


TESTO DELLA PETIZIONE


Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi

Al Presidente del Senato
On. Renato Schifani

Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Gianfranco Fini

Al Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano

Ai Sigg. Capigruppo Parlamentari della
Camera dei Deputati

Ai Sigg. Capigruppo Parlamentari
del Senato

Oggetto: Movimento per la abrogazione dell'art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali - Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Legge 4 agosto 2006, n. 248Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183 (la cd Bersani).

La legge Bersani con la abolizione dei minimi tariffari e l'introduzione della pubblicità ha distrutto le professioni.
Reintroduzione dei minimi tariffari, abolizione del patto di quota lite e abolizione della pubblicità. Inizia la raccolta delle firme da presentare ai nostri governanti.
L'11% del PIL nazionale sviluppato dai professionisti italiani non può essere sottovalutato dai nostri governanti.
Siamo 2 milioni e quattrocentomila professionisti oltre ad altre centinaia di migliaia di persone collegate (familiari, dipendenti, ...) e pretendiamo di essere ascoltati dai nostri politici.

IV Congresso d’aggiornamento professionale forense: modificare le norme di riforma del processo civile.


Riformulare il filtro in Cassazione eliminando il collegio dei tre giudici che giudicano della ammissibilità del ricorso; eliminare la competenza del giudice di pace in materia previdenziale; applicare le misure coercitive (ossia le sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della sentenza) anche alla materia del lavoro; eliminare il processo sommario.
Sono queste le principali modifiche da inserire nel ddl competitività all’esame della camera dei deputati per quanto le disposizioni che riguardano la riforma del codice di procedura civile secondo Giorgio Costantino, ordinario di procedura civile all'Università Roma Tre, che è intervenuto oggi nella sessione dedicata al cpc, coordinata dal consigliere nazionale del CNF Aldo Bulgarelli, nell’ambito del IV Congresso di aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio nazionale forense, che si sta celebrando in questi giorni a Roma.
Gli avvocati sono molto preoccupati per questa riforma, introdotta in maniera non sistematica nell’ambito di un ampio provvedimento come è quello competitività.
Lo stesso Cnf, qualche giorno fa, ha approvato un documento nel quale ha espresso molte riserve e anche qualche proposta per migliorare un testo che desta tante perplessità.
In particolare, il Consiglio nazionale forense ha espresso contrarietà quanto alla logica ed al metodo perché si tratta dei consueti interventi settoriali, episodici e non organici, perché non è stato preceduto dal confronto col CNF e perché non si possono pensare riforme a costo zero; è improponibile l’idea che i tempi dei giudizi possano essere normalizzati restringendo quelli delle parti.
Infine, l’ipotesi del cd. filtro in cassazione trasforma la funzione del ricorso ed introduce un sostanziale principio di precedente vincolante sui generis perché suscettibile, a sua volta, di essere disatteso quando e se i giudici di legittimità decidessero insindacabilmente che è giunto il momento di modificarlo.
“Sarebbe opportuno che il governo ripresentasse il suo emendamento, ritirato in senato, in cui prevedeva l’abrogazione del collegio dei tre giudici competenti a valutare l’ammissibilità dei ricorsi”, ha spiegato Costantino.
Così come la previsione di un ulteriore rito sommario, che si aggiunge a quelli già previsti nelle leggi speciali (per esempio in materia di discriminazioni sessuali o razziali), appesantisce ancora di più l’attività dei legali, costretti a orientarsi tra circa 30 riti diversi.
“Al proposito si potrebbero almeno uniformare tutti i procedimenti sommari in un unico rito”, ha suggerito Costantino.

ALPA (CNF): ANTITRUST HA VAGLIATO FAVOREVOLMENTE LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE.


(AGI) - Roma, 21 mar. - Gli avvocati hanno incassato la disponibilita’ bipartisan della politica a far avanzare il testo in parlamento con una certa celerita’.
“Difenderemo questo testo anche da chi ritiene che abbia un impianto conservatore che francamente non ritrovo”, ha garantito il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Donato Bruno (Pdl).
Dieci le proposte innovativa maggiormente apprezzate da Bruno: la societa’ tra avvocati, la specializzazione, la pubblicita’, l’assicurazione e la formazione obbligatorie, le tariffe, la condizione dell’esercizio effettivo della professione per mantenere l’iscrizione all’albo, lo sportello per il cittadini, il procedimento disciplinare e l’assetto premiante dell’accesso.
Cinzia Capano, responsabile libere professioni del Pd, ha dato conto dell’intenzione, finora non realizzata, di firmare il testo in maniera bipartisan ma ha anche evidenziato gli ambiti di miglioramento, come l’eliminazione del test preselettivo informatico, la previsione del tirocinio anche presso gli uffici giudiziari, maggiore flessibilita’ nel conteggiare la continuita’ di esercizio della professione per le donne-avvocato.
Lanfranco Tenaglia, responsabile giustizia del Pd, ha evocato il ruolo del governo ancora silente sulla materia: “sarebbe auspicabile che il governo facesse sentire la sua voce presentando un suo disegno di legge”.
“Ci auguriamo a questo punto che l’iter della riforma possa giungere in tempi rapidi alla meta”, ha concluso Alpa.

Immagini dal IV Congresso Nazionale d'Aggiornamento Forense.







La magistratura italiana, secondo Giuseppe Ayala.


“La magistratura italiana è perfetta, come la grappa.
Bisogna solo eliminare il capo e la coda.
Il capo sono Csm e Anm, governati da logiche spudoratamente clientelari; la coda sono quei pochi che hanno mania di protagonismo e di cui mi ritengo parte offesa”.
Giuseppe Ayala

venerdì, marzo 20, 2009

Violante: No a candidatura magistrati come De Magistris.Partiti non mettano in lista chi esposto mediaticamente.


Roma, 20 mar. (Apcom) - La candidatura di Luigi De Magistris "è pienamente legittima. Però pone una serie di interrogativi sui rapporti tra politica e magistratura, e anche tra giornalismo e magistratura".
La pensa così Luciano Violante che, in un'intervista a 'La Stampa' afferma: "Adesso certe battaglie di Di Pietro rischiano di assumere un significato diverso. Adesso diventano allarmanti le valutazioni politiche del giudice De Magistris contro Francesco Rutelli in un procedimento al quale Rutelli era del tutto estraneo".
Secondo Violante "devono essere i partiti a decidere di non candidare piu' magistrati dopo che si sono esposti sui media".
"La campagna di Di Pietro e di Marco Travaglio a difesa di De Magistris e del consulente Genchi - sottolinea - può apparire di sostegno non tanto del magistrato quanto del futuro candidato. Non dubito della buona fede dei protagonisti, ma oggi il modo con cui appare essere stata costruita la candidatura di De Magistrisi rischia di screditare insieme magistratura, politica e giornalismo".
Violante propone che "i partiti rinuncino a candidare magistrati che possono usare sul terreno politico il consenso acquisito con le indagini. E poi dovrebbero essere i magistrati a fissare certe regole. Per esempio, chi ha gestito processi mediatici prima di tre anni non può candidarsi. Oppure, chi rientra nel'ordine giudiziario per un po' di anni non deve trattare processi che coinvolgono interessi politici".

giovedì, marzo 19, 2009

19 marzo: la festa a papà Silvio.

GUERRA TRA PROCURE: DE MAGISTRIS E PM DI SALERNO INDAGATI.


(AGI) Roma - Concorso in abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio.
Per questi reati l'ex pm di Catanzaro, Luigi De Magistris, attualmente giudice a Napoli, e altri sette magistrati della procura di Salerno, tra cui l'ex procuratore Luigi Apicella, sono finiti sotto inchiesta a Roma.
La vicenda e' quella relativa all'indagine che lo scorso dicembre avvio' la procura generale di Catanzaro, che iscrisse sul registro degli indagati gli otto pm per le stesse ipotesi di reato.
La posizione di De Magistris e dei pm salernitani e' stata trasmessa ai magistrati di piazzale Clodio per competenza territoriale.
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martedì, marzo 17, 2009

NO ALLE PROPOSTE DI LEGGE CHE VOGLIONO PRIVATIZZARE LA TUTELA DEI DIRITTI NELLA FAMIGLIA.


De Tilla, presidente Oua: “Tutte le proposte che puntano ad aumentare la collaborazione tra figure professionali contigue sono benvenute, ma tutto ciò che riguarda i conflitti all’interno della famiglia, con o senza figli, deve rimanere nell’ambito della giurisdizione, con le garanzie che solo i giudici togati e gli avvocati possono fornire”.
L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, riunitasi a Roma il 13 e 14 marzo 2009, ha approvato un documento (in allegato) che ribadisce la ferma contrarietà alla proposta di attribuire ai notai la competenza in materia di separazione e divorzio.
Tale proposta, ribadisce l’Assemblea dell’Oua, non sarebbe affatto a costo zero (l’onorario del notaio sarebbe a carico delle parti), non aumenterebbe minimamente l’efficienza e la celerità del sistema, anzi aggrava di un ulteriore passaggio una procedura che nella grande maggioranza dei tribunali è celere e semplice.
Infine, la proposta di introdurre convenzioni prematrimoniali (i famosi contratti di cui spesso si sente parlare a proposito dei matrimoni delle star) impone una grande attenzione rispetto alla formazione e alla deontologia di chi li redige per evitare la potenziale lesione dei diritti del coniuge più debole.
“Ancora una volta si cerca una scorciatoia sbagliata per affrontare un problema vero – commenta il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla – i conflitti che sorgono all’interno del nucleo familiare sono delicatissimi, non solo quando coinvolgono i figli. Si dovrebbe prevedere una forma di tutela molto professionale e specializzata, con procedure ad hoc particolarmente garantiste. Tutto ciò si potrebbe realizzare attraverso la costituzione del Tribunale della Persona o di Sezioni Specializzate. Siamo assolutamente favorevoli alla collaborazione con altre figure professionali come i notai e al loro più intenso coinvolgimento all’interno della giurisdizione, ma su diritti indisponibili come quelli legati alla famiglia, i cittadini hanno diritto ad un giudice togato e alla difesa tecnica garantita dagli avvocati”.
Roma, 17 marzo 2009