mercoledì, marzo 04, 2009

I COA nel progetto di riforma della professione forense.


PROGETTO RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE
APPROVATO DAL CNF

Art. 26
(Il consiglio dell'ordine)
1. Il consiglio ha sede presso tribunale ed è composto mediante elezione: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti: e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto, con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF.
Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.
Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti per risulta eletto il più anziano iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità iscrizione, il maggiore d’età. I consiglieri non possono di essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate elezioni quelle fatte nel corso di un mandato consiliare se l'incarico è durato meno di un anno.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra piu anziano per iscrizione, tra coloro che abbiano uguale anzianità, d’iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.
8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario ed il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità d’iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione d’incompatibilità deve optare per di uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto precedenza.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

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