martedì, marzo 24, 2009

Riforma ordinamento forense: osservazioni critiche del COA di Roma.


CONSIGLIODELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
STRALCIO DEL VERBALE N. 10 DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2009
I lavori hanno inizio alle ore 16,30. Sono presenti i Signori Consiglieri: Cassiani, Ierardi, Barbantini, Fasciotti, Nesta, Vaglio, Rossi, Di Tosto, Arditi di Castelvetere.
Punto 21: riforma dell'Ordinamento professionale: determinazioni del Consiglio in ordine al progetto inviato dal C.N.F. al Ministro della Giustizia, incontro tra i Presidenti degli Ordini del Distretto tenutosi il 10 marzo 2009 a Latina
VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ROMA SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE, INVIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE AL MINISTERO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Considerato:
- che il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una proposta di riforma dell'Ordinamento forense che tende esclusivamente ad accentrare i poteri in capo al Consiglio Nazionale Forense stesso, svuotando di qualsiasi funzione i Consigli dell'Ordine territoriali, così determinando un indirizzo evidentemente contrario a quello nazionale che, invece, mira da una parte ad un concreto federalismo, attribuendo sempre maggiori poteri agli organismi locali e, dall'altra, alla separazione dei poteri;
- che gli Ordini territoriali, sul cui operato si incentra tuttora in modo essenziale la credibilità ed operatività del governo dell'Avvocatura, verrebbero di fatto inaccettabilmente ridimensionati ad enti gerarchicamente sottoordinati ad un nuovo e non condiviso potere sostanzialmente gerarchico e di coordinamento conferito al Consiglio Nazionale Forense e resterebbero per di più gravati da ulteriori insostenibili funzioni di tipo burocratico con il moltiplicarsi dei costi di gestione;
- che, infatti, il Consiglio Nazionale Forense, pur rimanendo Organo giurisdizionale disciplinare, si attribuisce funzioni politiche (di rappresentanza dell'Avvocatura) e normative, con una potestà regolamentare praticamente illimitata, oltre agli ulteriori poteri di coordinamento dei Consigli dell'Ordine, di esprimere pareri sulla previdenza forense, di approvazione dei propri bilanci e di controllo ed indirizzo su quelli dei Consigli dell'Ordine, di proposizione al Ministero di scioglimento dei Consigli dell'Ordine, di invio di Commissari in sostituzione dei Consigli dell'Ordine che non provvedono alla revisione degli Albi;
- che, in tal modo, si verrebbe a creare un sistema di tipo gerarchico e verticistico che minerebbe l'autonomia e l'indipendenza degli Ordini circondariali;
- che le nuove funzioni di normazione attribuite al Consiglio Nazionale Forense si pongono su di un piano di sostanziale incompatibilità costituzionale con le sue irrinunciabili funzioni giurisdizionali nella materia disciplinare;
- che le innumerevoli deleghe che verrebbero conferite al Consiglio Nazionale Forense, al fine del completamento regolamentare della disciplina professionale, non sono accompagnate dalla fissazione dei principi e criteri cui il legislatore delegato dovrebbe attenersi il che, oltre a rendere illegittima in sé la delega, si traduce nell'attribuzione di un eccessivo potere all' Organo nazionale e d’una ulteriore conseguente mortificazione del ruolo e dell'autonomia degli Ordini territoriali;
- che, inoltre, l'immutato attuale meccanismo di elezione per la formazione del Consiglio Nazionale Forense non assicura alcun criterio di ragionevole proporzionalità nella composizione dell'Organo e, fatto ancor più grave, impedisce a larga parte dell'Avvocatura italiana di esercitare in assoluto alcun ruolo nella scelta dei componenti del massimo consesso; situazione che, già grave nell'attuale ordinamento, darebbe luogo ad intollerabili distorsioni di sistema con riferimento alle neo individuate funzioni normative. Al riguardo si rende comunque necessaria la revisione della composizione numerica del Consiglio Nazionale Forense e la previsione di meccanismi che assicurino la eguale rappresentanza proporzionale di tutta l'Avvocatura italiana e che eliminino l'iniquo meccanismo in ragione del quale significative realtà territoriali non sono rappresentate affatto o altre, pur con un numero non rilevante di iscritti, sono rappresentate in modo consistente;
- che l'impostazione della proposta di riforma sulle specializzazioni determina un'inaccettabile "scolarizzazione" a discapito dell'esperienza professionale acquisita "sul campo" e comporta, con l'istituzione di ulteriori elenchi e registri, un aggravio di lavoro per le segreterie degli Ordini territoriali;
- che nel testo della riforma non appare assolutamente condivisibile l'impianto, che ne risulterebbe completamente riformato, del procedimento disciplinare;
- che su tutti gli organi di stampa si è voluto far credere, contrariamente al vero, che la proposta di riforma del Nazionale Forense sia stata largamente condivisa da tutte le componenti dell'Avvocatura;
EVIDENZIA
i seguenti punti non condivisibili proposta di riforma dell'Ordinamento professionale predisposta dal Consiglio Nazionale Forense:
l) POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E SUA COMPOSIZIONE
Non è ipotizzabile l'attribuzione al Consiglio Nazionale Forense di tutti i poteri previsti nell'art. 33: a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura; b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale; c) esercita la funzione disciplinare in materia disciplinare; d) emana e aggiorna il codice deontologico; e) cura la tenuta e aggiorna l'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori; f) promuove attività di coordinamento ed indirizzo dei Consigli territoriali; g) propone al Ministro della Giustizia la revisione ogni due anni delle tariffe professionali; h) ... i) ... l) esprime pareri in merito alla previdenza forense; m) approva i conti consuntivi e i bilanci delle proprie gestioni; n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni; p) ... q) esprime pareri su proposte e disegni di legge che interessino la professione forense e l'Amministrazione della Giustizia; ... In primo luogo il Consiglio dell'Ordine di Roma propone che il potere regolamentare (lett. b e n), di rappresentanza (lett. a) e di controllo sui singoli Consigli dell' Ordine (lett. f) venga attribuito ad un diverso organismo istituito ad hoc con un sistema elettivo proporzionale in base al numero degli iscritti, in modo che venga adeguatamente rappresentata tutta l'Avvocatura. In alternativa, dovranno essere modificate in senso proporzionale agli iscritti le modalità di elezione dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense al fine di evitare l'attuale iniquo sistema, confermato nella proposta di riforma, che determina l'inammissibile conseguenza che una realtà come quella del Lazio, che annovera un numero di iscritti di circa 25.000 avvocati, sia rappresentato al Consiglio Nazionale Forense da n. 1 componente, mentre la Sicilia, che conta un numero di iscritti di gran lunga inferiore, elegge ben n. 4 componenti. In tale ipotesi subordinata, il potere regolamentare potrà comunque essere esercitato dal Consiglio Nazionale Forense solo ed esclusivamente subordinatamente all'espressione del parere vincolante da parte di un Organismo (costituito anche come semplice Commissione normativa), i cui componenti siano nominati con criteri di proporzionalità tra gli iscritti. Il Consiglio dell'Ordine di Roma ritiene, inoltre, che compito di primaria importanza del Consiglio Nazionale Forense sia quello di proporre la revisione delle tariffe professionali, che dovranno essere obbligatoriamente presentate al Ministro della Giustizia ogni due anni; in caso di inadempimento, dovrà essere previsto l'automatico commissariamento del Consiglio Nazionale Forense.
2) SPECIALIZZAZIONI
La previsione di attribuire il titolo di specialista a chi frequenti scuole o corsi di alta formazione, istituiti secondo un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense, della durata non inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione, determinerà il paradosso che si potrà fregiare del titolo di specialista solo chi non esercita nella realtà la professione forense poichè sarà necessario dedicare ai predetti corsi ogni anno 50 giorni lavorativi per 4 ore ciascuno, con impossibilità di fare contemporaneamente l'avvocato. Senza contare che i notevoli costi di tale formazione andranno evidentemente a ricadere sui clienti. Pur essendo specificato nella norma (art. 8, comma 6) che il titolo di specialista non comporta una riserva di attività professionale, di fatto si ottiene analogo risultato attraverso la tenuta da parte degli Ordini circondariali di un elenco degli avvocati specialisti. Inoltre, non può essere riservata esclusivamente al Consiglio Nazionale Forense la facoltà di attribuire il titolo di specialista.
3) FORMAZIONE CONTINUA
Le modalità e le condizioni per l' assolvimento dell' obbligo di formazione continua non possono essere indicate esclusivamente da un regolamento del Consiglio Nazionale Forense poichè ogni realtà territoriale ha le proprie esigenze; occorre evitare che l'indiscutibile principio deontologico di competenza e aggiornamento professionale da parte di ciascun avvocato si trasformi in un ulteriore necessario costo che andrà a ricadere anche in questo caso, inevitabilmente, sui clienti. Pertanto, deve essere prevista la possibilità per ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale di stabilire per i propri iscritti i criteri e le modalità di assolvimento di tale obbligo.
4) SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI
Ferma restando la responsabilità personale ed illimitata dell'avvocato che si fa sostituire in udienza da altro avvocato, questi non deve necessitare di delega scritta in quanto è soggetto a vincoli deontologici e penali sulla veridicità delle proprie affermazioni. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità di eventuale ratifica successiva e della validità della delega trasmessa via email.
5) ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL'ALBO
In primo luogo nell'art. 15 della proposta di riforma occorre prevedere espressamente l'abrogazione degli artt. 26, 30 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 36, poichè non è più possibile, nell'ottica di una selezione nell'accesso alla professione, permettere l'iscrizione nell'Albo senza aver sostenuto l'esame di abilitazione ai Magistrati, agli ex Prefetti della Repubblica, ai professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, a coloro che per un periodo determinato compreso tra gli otto e i quindici anni siano stati vice pretori onorari (o figure analoghe), ai magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo, infine a coloro che "abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo di cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato". La possibilità di cancellare dall'albo coloro che sono privi del requisito dell'esercizio continuativo della professione non può essere basata su "criteri presuntivi" nè essere verificata attraverso la richiesta di informazioni agli uffici finanziari e, comunque, deve protrarsi per un periodo ben determinato, comunque necessariamente superiore ad almeno due anni poichè nella vita professionale può accadere un qualsiasi accidente che comporti la perdita della clientela o l'impossibilità temporanea di lavorare.
6) ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Per un iscritto nell'Albo da oltre dodici anni non è accettabile l'obbligo di frequentare "lodevolmente e proficuamente" un'ulteriore Scuola (Scuola Superiore dell'Avvocatura), sempre istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, e sostenere una verifica finale di idoneità. Sarebbe più che sufficiente prevedere la partecipazione ad un corso di formazione specifico e pratico per cassazionisti della durata massima di venti ore.
7) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI
Occorre integrare l'art. 21 del progetto di riforma con i seguenti principi: a) tutela dell'autonomia, dell'indipendenza e della professionalità dell'attività forense esercitata negli uffici pubblici; b) previsione in sede di contratto di lavoro che gli Enti si impegnino, da un lato, a garantire una congrua dotazione di mezzi e risorse al fine di consentire lo svolgimento decoroso della professione e, dall'altro, a prevedere che il trattamento economico degli iscritti all'elenco speciale sia equiparato a quello dei dirigenti dell'Ente medesimo, complessivamente considerato; c) responsabilità dei citati Uffici affidata esclusivamente ad un dipendente dell'Ente che sia iscritto all'elenco speciale; d) limitazione esclusivamente ai legali rappresentanti degli Enti dei Soggetti cui gli avvocati dell' elenco speciale siano tenuti a rispondere per la propria attività professionale.
8) GLI ORDINI TERRITORIALI
Nessun regolamento del consiglio Nazionale Forense può determinare le modalità con cui debbono essere redatte le scritture contabili in relazione all'attività svolta dagli Ordini territoriali (art. 22, comma 4) e il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 27, comma 2). I Revisori dei conti (art. 23, comma 3) non debbono essere nominati dal presidente del Tribunale, nè tantomeno essi debbono percepire alcun compenso, così come invece previsto dall' art. 29, comma 5. L'incarico è gratuito e deve considerarsi un onore essere chiamati a svolgerlo, così come lo è per i consiglieri dell'Ordine e per i componenti del Consiglio Nazionale Forense. Nessun Organo della Magistratura viene nominato dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, perciò non è ammissibile il contrario. Il Collegio dei Revisori deve essere nominato dai Consigli stessi. Analogo ragionamento vale per i Revisori dei conti del Consiglio Nazionale Forense (art. 35, commi 3 e 4). Non deve essere attribuito ai consigli degli Ordini territoriali il compito della riscossione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale versati Forense da ciascun avvocato, ma questi devono essere direttamente al Consiglio Nazionale Forense, in modo da escludere l'attribuzione della funzione di esattori ai Consigli dell'Ordine.
9) SPORTELLO PER IL CITTADINO
Costituisce una forma di concorrenza sleale rispetto ai propri iscritti e, nelle ipotesi peggiori, una forma di procacciamento di clientela in favore di questo o di quell'avvocato.
10) DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE TERRITORIALI Nell'ottica di un'uniformità della disciplina dell'Ordinamento forense, non si comprende il motivo per cui i Consigli degli Ordini territoriali debbano durare in carica tre anni, mentre il Consiglio Nazionale Forense quattro anni. Sarebbe opportuno ridurre a tre anni anche durata di quest'ultimo.
11) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Al fine di non svuotare di ogni significato il momento di incontro di tutta l'Avvocatura nazionale, risulta indispensabile specificare nell'unica breve norma che regola l'attività del Congresso Nazionale Forense (art. 37) che esso delibera su ogni proposta/mozione presentata da almeno 50 delegati, anche se relativa a questioni legislative, politiche o di altra natura purchè afferenti alla professione forense.
12) ACCESSO ALLA PROFESSIONE
La preparazione (termine più adatto di "addestramento", che ricorda invece l'attività militare) del praticante, che è appena uscito da un percorso di studi universitari, deve svolgersi prevalentemente attraverso una pratica reale presso uno studio legale (come emerge dall' etimologia stessa del termine "praticante"). L'imposizione di ben 250 ore di formazione comporterà, al contrario, l'impossibilità di effettuare una pratica seria e proficua e immetterà nella professione, ancor più di prima, avvocati che saranno preparati solo teoricamente, ma non saranno in grado di affrontare i problemi pratici e concreti della professione forense. Occorre, invece, incrementare gli obblighi e i controlli nello svolgimento di una effettiva pratica forense. Inoltre, il gravare i praticanti del costo della istituzione e svolgimento dei corsi di formazione, nonchè del funzionamento delle commissioni per le verifiche finali, determinerà un inevitabile discrimine in base all' appartenenza alle diverse classi sociali, escludendo di fatto i meritevoli che, però, non appartengano a famiglie di condizioni economiche elevate.
Il test informatico di ingresso costituisce un ulteriore inutile costo gravante sulla collettività dell'Avvocatura o sul singolo aspirante praticante, a meno che le spese per munire ciascun Ordine territoriale delle necessarie attrezzature non venga sostenuto dal Ministero della Giustizia. Non bisogna, poi, dimenticare le difficoltà che si incontreranno per la composizione delle apposite commissioni nel reclutamento di magistrati e docenti universitari, già restii a partecipare agli esami di abilitazione. Il Consiglio Nazionale Forense vuole anche introdurre una preselezione informatica (art. 45) proprio ora che i notai stanno forse riuscendo, con un grande sospiro di sollievo per tutti, a far abolire la medesima preselezione informatica, come già avvenuto per la Magistratura.
13) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Anche in questo caso, introducendo un sistema farraginoso con l'istituzione di più organismi su base distrettuale, non si fa che moltiplicare i problemi logistici (dislocazione dei fascicoli) e organizzativi (fissazione di adunanze in luoghi differenti), nonchè i costi (più uffici deputati a gestire le procedure e continue trasferte dei componenti di tali organismi), senza peraltro ottenere quella garanzia di terzietà ed uniformità di giudizio tanto sbandierata. Inoltre è aberrante che al Consiglio Nazionale Forense, Organo giurisdizionale innanzi al quale si impugnano i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, vengano attribuiti poteri ispettivi nei confronti degli stessi (art. 63): sarebbe come se il Giudice Ordinario, innanzi al quale si impugnano le ordinanze di ingiunzioni prefettizie, avesse potere ispettivo nei confronti del Prefetto.
DELIBERA
di trasmettere all'Avv. Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Unione Distrettuale, le valutazioni che precedono perchè ne tenga conto nella stesura del documento unitario.

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