mercoledì, marzo 04, 2009

Rilievi del Cnf all'Atto Senato n.1082-A del 28/02/2009 (cd filtro in cassazione).


Il Consiglio Nazionale Forense, richiamate le proprie determinazioni dell’ 11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile - così come approvato dalla Camera - e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l’impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all’art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, ed ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell’art. 360 bis.
A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado , ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. “filtro” dei ricorsi.
Ciò perché :
a) l’inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell’Avvocatura, risultando ostativa alle innovazioni necessarie per adeguare l’ordinamento giuridico alle esigenze economiche e sociali del Paese;
b) in ogni caso, il riferimento alle “precedenti decisioni” implica l’ assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata , che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente;
c) la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione” nuova” implica l’impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali ( tra i quali, ad es., l’estrazione dei giudici dalla classe forense, e per giunta con il metodo della cooptazione);
d) l’attuale formulazione, inoltre, appare sostanzialmente abrogativa dell’art. 360 n.5);
e) la facoltà, concessa al giudice di legittimità, di condannare il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità aggravata implica l’uso di un potere discrezionale sanzionatorio che limita l’accesso alla giustizia e non è collegato con l’abuso del processo, dandosi ingresso ad una concezione sanzionatoria dei mezzi di accesso alla giustizia, che dovrebbe solo esprimersi mediante rimedi deontologici ma non con rimedi che incidano sui diritti dei cittadini; analoghi rilievi si possono muovere alla progettata riforma dell’art. 96 c.p.c., con la quale si introduce l’istituto dei danni punitivi, istituto non compatibile con il nostro sistema, come ha peraltro ribadito anche di recente la Suprema Corte.
E già fin d’ora si segnala che la prevista abrogazione della previsione inerente il quesito di diritto sembra avere effetti solo per il futuro, rimanendone incerta la sorte sui procedimenti pendenti.
Risulta, inoltre, non condivisibile, in quanto in contrasto anche col principio dispositivo, la modifica dell’art. 183 c.p.c. là dove sottrae alle parti le facoltà, attualmente concesse, per lo spiegamento della indispensabile e necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola e condizionata valutazione del giudice, tra l’altro senza ricadute positive sui tempi del processo.
Il Consiglio è ben consapevole della esigenza di smaltire in tempi rapidi l’arretrato e della opportunità di prevedere misure deflattive, e tuttavia intende preservare le garanzie della difesa assicurate ai cittadini in tutte le fasi e i gradi del processo.
Ulteriori rilievi saranno comunicati tempestivamente, nella continua collaborazione con il legislatore affinché gli strumenti di riforma rispondano compiutamente alle attese dei cittadini e degli operatori del settore.

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