venerdì, ottobre 30, 2009

Nomina di un nuovo difensore ed obblighi a carico del precedente avvocato (Cassazione Civile Sez. II, sentenza 12/10/2009 n. 21589).



La questione sottoposta al giudizio di Piazza Cavour, inerente un caso di responsabilità professionale dell’avvocato, in particolare, attiene all’individuazione e all’adempimento degli obblighi che residuano a carico del difensore domiciliatario allorché, esaurito un grado di giudizio, il mandato professionale s’estingua consensualmente ed il cliente affidi l’incarico ad un nuovo avvocato.
In concreto, l’avvocato domiciliatario aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l’avvenuta notifica della sentenza emessa in primo grado dal TAR, determinando la tardiva proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato.
In punto di diritto il professionista aveva sostenuto che soltanto l’ipotesi di rinuncia al mandato implicherebbe, per il difensore, l’obbligo di compiere gli atti formali fino a quando la parte non si sia munita di nuovo difensore sicché, laddove il rapporto professionale si estingua per causa diversa (mutuo consenso o revoca da parte del cliente) non residuerebbe alcun specifico obbligo a carico dell’ex difensore domiciliatario.
La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 21589/09, respinge decisamente una simile impostazione, stabilendo che:
“Nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest’ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto e, in particolare, residua a suo carico l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica do eventuali sentenze che riguardino la parte”.
Secondo la Suprema Corte, l’obbligo d’informazione trae fonte dal più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, nonché nella particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario la quale non fa venir meno gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, che residuano a carico del domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore.
Peraltro, sempre secondo la Corte di Cassazione, la mancata tempestiva comunicazione dell’avvenuta notifica vale da sola a riferire all’avvocato domiciliatario la responsabilità della tardiva proposizione dell’Appello, atteso che solo la pronta conoscenza dell’avvenuta notifica della sentenza permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliderandi rideterminato per legge ai fini della proposizione dell’eventuale impugnazione.
L’onere di provare la comunicazione al nuovo difensore della notifica incombe a carico dell’avvocato domiciliatario.
Appurato l’inadempimento da parte dell’avvocato, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore del cliente, occorrerà raggiungere la prova della fondatezza dell’appello tardivamente proposto per responsabilità professionale.
L’affermazione della responsabilità di un legale, infatti, postula l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta (…) e perciò la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente. Al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass. 9238/07).
Chiarito che, nella fattispecie, sussiste l’inadempimento dell’avvocato e che l’appello predisposto dal nuovo avvocato – se tempestivo – sarebbe stato ammissibile, dunque, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio al giudice di merito proprio per l’accertamento del possibile esito che avrebbe avuto l’impugnazione.

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