giovedì, ottobre 29, 2009

Via libera del governo al decreto legislativo sulla mediazione obbligatoria per le controversie civili.


Il testo, presentato dal ministro Angelino Alfano come “uno dei pilastri della grande riforma della giustizia civile”, che attende “il gradimento dei cittadini, delle imprese e anche dell’ANM”, è stato approvato ieri all’unanimità dal consiglio dei ministri.
Per Alfano, l’obbligo di prevedere una composizione alternativa delle controversie già al momento della stipula del contratto introduce nel sistema “un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano”.
Insieme alla semplificazione dei riti, la mediazione dovrà servirà a “prendere il toro per le corna” e guarire la giustizia dal male che più di tutti la affligge: la lentezza.
Nel merito, la conciliazione consiste in “una mediazione generalizzata per la conciliazione delle controversie civili e commerciali” e potrà essere di due tipi: facilitativa, quando il mediatore, soggetto professionale e terzo; aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole tra loro; o aggiudicativa, quando il mediatore propone una risoluzione della controversia distribuendo torti e ragioni.
In ogni caso, la mediazione civile sarà obbligatoria per poter avviare un processo in materia di diritto della locazione, di condominio, nell’attribuzione di colpa medica e nei contratti bancari, finanziarie assicurativi. Sarà invece facoltativa per tutte le altre applicazioni del diritto civile.
In ogni caso, il giudice potrà indicarla quale strumento idoneo alla composizione di una vertenza, e quindi chiudere in questo modo il processo. Il procedimento è a forma libera e, sé previsto dal regolamento dell’organismo cui ci si rivolge;anche per via telematica.
L’avvocato già nella fase di conclusione del contratto deve informare chiaramente il cliente della possibilità di mediare (e delle agevolazioni fiscali collegate) a pena di nullità del contratto stesso.
Se la mediazione civile non soddisferà una delle parti, questa potrà comunque sempre ricorrere alla giustizia civile ordinaria, solo che, nel caso in cui il giudice faccia propria la proposta avanzata dal mediatore o nella sentenza ne ricalchi la sostanza, chi ha rifiutato in prima istanza la mediazione quale soluzione della vertenza sarà obbligato al pagamento di tutte le spese legali e giudiziarie e di una tassa ulteriore.
L’ultima novità introdotta dal provvedimento è la nascita di una nuova figura giudiziaria: il mediatore dovrà essere una figura professionale terza, indipendente e specializzata, controllata direttamente dal ministero della Giustizia.
Sarà inoltre tenuta al segreto “istruttorio” e non potrà in nessun caso, neanche in quello nel quale le parti approdino poi a un tribunale ordinario, rivelare le dichiarazioni rese in sede di mediazione, che non potranno comunque essère utilizzate tin un eventuale processo ordinario.
Il testo definitivo del decreto ha sollevato immediate proteste dell’Associazione nazionale forense.
Secondo Ester Perifano, segretario dell’Anf, “il decreto prevede un istituto profondamente diverso da quello della conciliazione, a partire da alcuni elementi fondamentali: segretezza e riservatezza”.
Contestando anche “l’obbligatorietà della conciliazione in alcune materie quale condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria”, l’Anf prevede l’insuccesso della conciliazione, così come avvenuto per quella in materia lavoristica.
Tutt’altra l’accoglienza al decreto dal Consiglio nazionale forense. Il presidente Guido Alpa ha ribadito il parere positivo sull’impianto, anche se rileva alcuni «nodi delicati» come «l’estensione a diritti reali», la sovrapposizione ad altri organismi conciliativi (es. bancari, ndr) e la scelta di non vincolare le parti alla difesa tecnica.

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