lunedì, novembre 23, 2009

La PEC diventa obbligatoria: istruzioni per l'uso.


Dopo la PEC_ufficiale (attribuita d'ufficio da alcuni Ordini a tutti i propri iscritti) e la PEC_distintiva (Ordine di Milano: al fine di individuare e distinguere immediatamente gli avvocati milanesi) a Roma, è nata la PEC_us - Posta Elettronica Certificata ufficiale standardizzata per il Giudice di Pace.
PEC_cato, il semplice e rivoluzionario sistema della PEC rischia di essere inquinato da inopportuni, ingiustificati e illegittimi interventi.
Alcuni Ordini degli Avvocati, in questi ultimi giorni, prima della scadenza prevista per la comunicazione, hanno moltiplicato il significato da dare al semplice sistema di Posta elettronica certificata creando una enorme confusione alla quale bisogna porre rimedio.
Dopo la PE (posta elettronica ordinaria), la CPE PTC (Posta elettronica per il processo telematico), la PEC (posta elettronica certificata) , la CEC PAC (Posta elettronica per i rapporti con la pubblica amministrazione) in questi giorni è nata la PEC_ufficiale (attribuita d'ufficio da alcuni Ordini a tutti i propri iscritti), la PEC_distintiva (Ordine di Milano: al fine di individuare e distinguere immediatamente gli avvocati milanesi) e da ultimo la PEC_us (Posta Elettronica Certificata ufficiale standardizzata per il Giudice di Pace di Roma).
La PEC_us è un servizio illegittimo inventato a Roma presso il Giudice di Pace per la richiesta delle copie di sentenze e dei decreti ingiuntivi da parte dei soli Avvocati muniti della Pec ufficiale rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Gli esperti di informatica giuridica sono all'opera, da diversi giorni, per individuare la normativa di riferimento che ha determinato questo provvedimento, ma la ricerca fino ad ora è risultata vana.
Le conseguenze di questa ultima novità (la PEC_us) sono aberranti: avremo la PEC_us Romana, la PEC_us Milanese, la PEC_us Napoletana ...
E' urgente e necessario un intervento istituzionale per bloccare questa illegittima, ingiustificata ed inopportuna determinazione.
Esiste una sola tipologia di posta elettronica certificata, così come previsto dal D.P.R. 68/2005.
L'art. 16 comma 7 del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, ha stabilito che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare, entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o “analogo indirizzo di posta elettronica .....”.
Il comma 9 inoltre precisa che “Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (prevede la ipotesi delle comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni che devono avere una verifica circa la provenienza), le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 (i soggetti: le imprese, i professionisti e le amministrazioni) del presente articolo (art.16), che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo”.
Questa procedura determinerà un sistema di comunicazione analogo a quello oggi attuato con il sistema tradizionale delle raccomandate.
La Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica Certificata (acronimo PEC) è il servizio che consente di inviare e ricevere documentazione digitale, con un elevato livello di sicurezza e di dare valore legale al processo di trasmissione dei messaggi.
Oggi, accanto alla e-mail ordinaria, esistono, in virtù di alcuni provvedimenti normativi, altre tipologie di posta elettronica e precisamente:
1. la posta elettronica certificata, meglio nota come Pec;
2. l’analogo indirizzo di posta elettronica elaborato con particolari caratteristiche;
3. la casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con l’acronimo CEC PAC;
4. la casella di posta elettronica del processo civile telematico, sigla CPE PTC.
La PEC è regolamentata dal D.P.R. n. 68 dell’11/2/2005 come successivamente modificato.
Le recenti disposizioni legislative hanno introdotto l’analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali e la casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con l’acronimo CEC PAC.
La CPE PTC è la casella di posta elettronica prevista dal processo civile telematico, come precisato dal DPR 123/01 ed è autonoma rispetto alla posta elettronica certificata.
E' all'esame di un provvedimento legislativo in corso di discussione, la abrogazione di questa tipologia di posta per consentire la utilizzazione della PEC.
La CEC PAC e’ la PEC utilizzabile nei rapporti tra la PA ed i cittadini.
La PEC garantisce l’effettiva spedizione e l’effettivo ricevimento di un messaggio di posta elettronica tra due soggetti.
Certificare l'invio di un messaggio implica che il gestore di posta fornisca al mittente una ricevuta dell’avvenuta spedizione, valida come prova legale.
Con la stessa procedura, quando il messaggio raggiunge il destinatario, il gestore invierà al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione della data e dell’orario.
In particolare, quando si spedisce un messaggio da una casella di questo tipo, si riceve dal proprio provider di posta certificata (gestore Pec mittente) una ricevuta di accettazione, firmata dal gestore stesso, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari, distinguendo quelli normali da quelli dotati di PEC (le informazioni sono in genere disponibili sia in formato testo che in formato xml). Tale ricevuta ha valore legale, in virtù della citata legge istitutiva della PEC, e conferma l’effettivo oppure il mancato invio della comunicazione.
Il provider del mittente crea quindi un nuovo messaggio, che prende in genere il nome di busta di trasporto.
Questa conterrà non solo l’e-mail originale, ma anche i principali dati della spedizione e gli eventuali allegati. La realizzazione di questo ulteriore “pacchetto” permette di controllare che non ci sia alcuna manomissione nel corso della spedizione.
La busta viene quindi firmata dal gestore del mittente ed inviata.
Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più fornitori (ovvero i provider delle due parti sono differenti), il gestore del destinatario rilascia a quello del mittente l’avvenuta presa in carico della mail.
Una volta ricevuto il “pacchetto”, il provider del destinatario provvederà dunque a verificarne la completa integrità.
Appena effettuata la consegna del messaggio, il gestore di posta del destinatario invierà al mittente la ricevuta di consegna. Anche qui (come nel caso dell’invio) si tratta di una mail, firmata del gestore stesso che specifica l’avvenuto recapito, data ed ora relative.
In aggiunta, essa conterrà anche il messaggio vero e proprio trasmesso al destinatario e comprensivo di tutti gli eventuali allegati.
Quindi la PEC, a differenza dei normali mezzi per l’invio di documenti ufficiali in formato cartaceo, fornisce al mittente una prova firmata dell’avvenuto recapito della “busta di trasporto” (con data e ora di consegna).
Qualora il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute relative ai messaggi inviati (per errore una e mail e’ stata cancellata), potrà richiedere le informazioni di cui ha bisogno al provider.
Infatti il gestore di posta certificata è obbligato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a tenere traccia per trenta mesi delle operazioni di spedizione e ricezione, avvenute per suo tramite all’interno di appositi file. Va infine aggiunto che, se dovesse presentarsi l’eventualità in cui il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, il gestore dovrà comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso.
Anche per la e mail certificata valgono i principi indicati per la e mail ordinaria. La differenza è data dal fatto che la posta elettronica viene inviata in una casella tenuta da un terzo soggetto accreditato dal Cnipa.
Le caselle di posta per l'Avvocato
L’Avvocato puo' essere titolare di uno o più indirizzi e-mail e di una o più casella di posta elettronica ordinaria o di una o più caselle di posta elettronica certificata. Per risolvere il problema della consultazione immediata di tutte le caselle e-mail di cui dispone, si può attivare un servizio di reindirizzamento.
Con questo sistema i messaggi che arrivano sulle diverse caselle e-mail vengono tutti automaticamente inviati verso una casella, in modo da avere una concentrazione delle comunicazioni.
A nostro avviso l'avvocato dovrebbe munirsi delle seguenti caselle di posta:
1- una casella di posta elettronica ordinaria per lo studio;
2 - una casella di posta elettronica ordinaria personale;
3 - una casella di posta elettronica certificata.
Le prime due caselle potranno essere utilizzate per ricevere tutte le ordinarie comunicazioni.
Nella casella di posta elettronica certificata dovrebbe essere consentito il solo ricevimento della posta elettronica certificata per evitare intasamento e confusione dei messaggi.
Avv. Domenico Condello

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