lunedì, gennaio 11, 2010

Processo penale: inefficace la nomina del difensore, nell’istanza di gratuito patrocinio.


È inefficace l'atto di nomina del difensore contenuto nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 530 dell'8 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un uomo imputato per rapina che aveva inserito la nomina del legale nell'istanza di ammissione al gratuito patrocino.
Secondo il Collegio di legittimità, “le precise formalità previste dagli artt. 93 e 162 c.p.p. conferiscono alla comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato una solennità particolare che non e fine a se stessa, ma che trova la sua esclusiva e pregnante ragion d'essere nell'ottica dell'attribuzione a detta dichiarazione dell'autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza, rafforzata da radicali sanzioni processuali, che esso riveste nel procedimento›”.
Ma non basta. A questo punto non può essere efficace, “se non nel procedimento incidentale in cui è effettuata”, la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di ammissione ai patrocinio dei non abbienti.
Fermo restando che anche all'interno di questa procedura e contestualmente alla presentazione della domanda può essere fatta la nomina del difensore e l'elezione del domicilio da valere nel procedimento principale, “ma sempre che dette dichiarazioni acquistino evidente autonomia e siano chiaramente rivolte ad avere effetto anche al di là dell'incidente”.
Sulla base di questi motivi la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un uomo accusato di concorso in una rapina che aveva presentato l'istanza di accesso al gratuito patrocinio, contenente la nomina del difensore.
Insomma ora l'uomo dovrà scontare la pena inflitta dalla Corte d'appello di Napoli e non ha diritto di replica, perchè il suo ricorso s’è fermato di fronte a un vizio di forma.
Di parere opposto la procura generale della Cassazione che aveva invece chiesto l'annullamento con rinvio della condanna.

Debora Alberici, Italia Oggi del 09/1/2010 pag. 20

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