giovedì, febbraio 18, 2010

Anno Giudiziario 2010 della Corte dei Conti: il presidente del CNF Alpa interviene alla cerimonia d’inaugurazione.



Ripensare la responsabilità erariale degli amministratori infedeli, assegnandole una funzione risarcitoria del danno ma legandola alla reale capacità patrimoniale, alle funzioni svolte e ai rischi assunti. Questo per garantire che la sanzione per danno erariale sia effettiva ed efficace.
E’ questa l’indicazione venuta dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, che si è tenuta oggi presso la sede di viale Mazzini, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali.
L’obiettivo è quello di rendere effettiva la sanzione, tenendo conto del più recente orientamento della Corte di cassazione che, a sezioni unite, ha rimarcato i confini della giurisdizione del giudice contabile rispetto a quella del giudice ordinario, distinguendo tra danno subito dalla società mista (che di per sé non implica danno erariale) dal danno risentito dal singolo socio, specie pubblico.
“La distinzione di soggetti e quindi di rimedi non postula a mio avviso anche una distinzione di finalità, quasi che al rimedio erariale competesse solo la funzione sanziona tria e a quello ordinario la funzione risarcitoria”, ha spiegato Alpa, per il quale “anche per il danno erariale ed i rimedi ad esso preposti, occorre promuovere un ripensamento: che senso ha una sanzione che non è realisticamente e concretamente esperibile, di fronte ad una che, colpendo ovviamente l’ amministratore infedele, lo obbliga a risarcire il danno risentito dall’erario in una misura compatibile con le funzioni svolte, con i rischi assunti, con la capacità patrimoniale ordinaria? E se anche l’azione di responsabilità avesse solo o soprattutto funzione sanzionatoria, non dovrebbe essere compatibile con il principio di proporzionalità, ormai introdotto nel nostro ordinamento in virtù della applicazione dei principi consolidati del diritto comunitario?”.
Altro aspetto toccato dalla relazione di Alpa riguarda i rapporti tra giudice amministrativo e giudice contabile nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della direttiva Ue 66/2007 recepita con la legge comunitaria 2008, laddove il primo, annullata una gara, confermi un contratto che si risolvesse in un danno per l’erario.

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