mercoledì, marzo 31, 2010

Alfano: intercettazioni, subito la legge.


Campagna elettorale finita, riapre il “cantiere giustizia” ed il guardasigilli Alfano indica una priorità ben precisa: “La maggioranza chiederà l’immediata calendarizzazione del ddl sulle intercettazioni” in Parlamento.
Alfano ha ribadito che varare un provvedimento sulle intercettazioni “servirà a riportare l’uso” di questo strumento “a limiti accettabili, per far sì che queste non vengano fatte a tappeto anche nei confronti di chi non è coinvolto nelle indagini e infine a impedire che le conversazioni finiscano poi pubblicate sui giornali”.

Danno morale: quantificazione, criteri, precisazioni (Cassazione civile sentenza n. 5770/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2010, n. 5770
(Presidente Varrone - Relatore Filadoro)
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento.
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico.”

martedì, marzo 30, 2010

XXX Congresso Nazionale Forense di Genova: convocazione.


Nella mia qualità di Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto,
CONVOCO
il XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
in GENOVA
nei giorni dal 25 al 27 novembre 2010
con il titolo
“ L’AVVOCATURA NELLA SOCIETA’
TRA SISTEMA ECONOMICO E TUTELA DEI DIRITTI “
sottotema
“ Diritti Umani e Ruolo Sociale dell’Avvocatura “
I lavori congressuali si terranno a bordo della Nave da crociera Costa “ Concordia ” e saranno regolati secondo il programma che sarà successivamente inviato.
Seguirà, a cura dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la trasmissione del materiale da utilizzarsi per la elezione dei delegati e per la iscrizione al Congresso.
Avv. Prof. Guido Alpa

domenica, marzo 28, 2010

Programma IX Conferenza Nazionale Cassa Previdenza Avvocati.

Aumentati i diritti di copia degli atti.

Fallimento e fondo patrimoniale (Cass. Civ. sent. n.1112/2010).


CASSAZIONE CIVILE, Sezione I
Sentenza n. 1112 del 22 gennaio 2010

Svolgimento del processo
Con decreto del 10.4.2003 il giudice delegato del Tribunale di Potenza autorizzava il curatore ad acquisire all'attivo del fallimento Pa. Gi. beni immobili di proprieta' del fallito costituiti in fondo patrimoniale.
Il provvedimento, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che rilevava come "la garanzia della procedura concorsuale deve applicarsi anche a favore dei creditori familiari dell'imprenditore, non sussistendo ragioni per riservare loro un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori"; che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l'acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza; che non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, essendo stata dettata la norma in questione con riferimento al diverso e ormai soppresso istituto del patrimonio familiare; che sugli immobili in questione era stata costituita ipoteca a garanzia di un finanziamento (articolo 169 c.c.), e quindi il diritto dell'istituto di credito mutuante avrebbe dovuto essere in ogni modo soddisfatto.
Avverso la decisione Pa. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento. Entrambe le parti depositavano infine memoria.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12.11.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di impugnazione Pa. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L.F., articolo 46, articolo 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui alla L.F., articolo 46, n. 3; 2) violazione dell'articolo 132 c.p.c., per la contraddittorieta' della motivazione, estranea al "thema decidendum".
Accertato infatti che sui beni del fondo possono essere soddisfatti soltanto i crediti contratti per i bisogni della famiglia "non si comprenderebbe la ragione o quanto meno l'utilita' dell'acquisizione dei beni del fondo patrimoniale all'attivo del fallimento".
Osserva il Collegio che, dall’ interpretazione di quanto rappresentato (per vero non con assoluta chiarezza) con il ricorso, si desume che sostanzialmente il ricorrente ha soffermato la sua attenzione non sui profili procedimentali dell'acquisizione (decreto del giudice delegato), ma sugli aspetti sostanziali della vicenda (sui quali soltanto ha incentrato la sua difesa il controricorrente), sostenendo in particolare che il dettato di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, escluderebbe comunque la possibilita' per il curatore di acquisire i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salva la conoscenza, da parte del creditore, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 c.c.).
In particolare il Tribunale di Potenza aveva ritenuto che non fossero ravvisabili validi motivi per escludere che i beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, dovessero essere inclusi nel fallimento; che il soddisfacimento dell'esigenza posta a base della costituzione del fondo patrimoniale ben avrebbe potuto essere soddisfatta anche con l'acquisizione dei relativi beni da parte degli organi fallimentari, con la formazione di una massa separata destinata soltanto a soddisfare i creditori per debiti contratti nell'interesse della famiglia; che segnatamente non sarebbe stata correttamente evocabile nel caso di specie, in cui si tratta di fondo patrimoniale, la disposizione di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, che sottrae al fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare (salvo quanto disposto dagli articoli 170 e 326 c.c.), attesa la diversita' dei due istituti.
Tuttavia, quanto a quest'ultimo punto, pur essendo condivisibile il rilievo attinente alla non coincidente disciplina dei due istituti in esame, essenzialmente consistenti nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilita' e inespropriabilita' disposta con riferimento al fondo patrimoniale, occorre evidenziare come risultino identici sia i rispettivi fini perseguiti, in entrambi i casi individuabili nell'obiettivo di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, sia lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilita' ed espropriabilita.
Cio' induce dunque a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la disposizione contenuta nella L.F. articolo 46, n. 3, dettato nella vigenza del patrimonio familiare debba trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto.
D'altra parte in tal senso depongono anche le ulteriori seguenti considerazioni.
Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte, che pur non avendo affrontato la questione dalla angolazione sopra indicata ha comunque escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento (C. 00/8379, C. 90/11449).
Inoltre la modifica apportata alla L.F., articolo 46, n. 3, dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, con la quale fra l'altro il richiamo al patrimonio familiare e' stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziche' alla volonta' del legislatore.
Infine dalla previsione contenuta nella L.F., articolo 155, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che esclude l'acquisibilita' al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cosi' confermando il principio della non confondibilita' di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalita' normativamente indicate, con gli altri beni dell'imprenditore fallito.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione senza rinvio del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 382 c.c., u.c..
La sostanziale novita' della questione e le modifiche normative intervenute dopo la proposizione del ricorso inducono alla compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

venerdì, marzo 26, 2010

Giustizia/ Maroni: Anche i magistrati possono essere criticati.


Milano (Apcom) - "Quando il premier Berlusconi critica la magistratura diventa denigrazione, quando un magistrato dice di noi cose pazzesche diventa diritto di critica: ci sono due pesi e due misure".
Così il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha risposto alla domanda se fosse d'accordo con le quotidiane critiche di Silvio Berlusconi ai magistrati, nel corso di una intervista nel corso della trasmissione "Mentana condicio" sul sito Web "Corriere.it".
"Serve una riforma della Giustizia - ha sottolineato Maroni - per tornare a rapporto corretto tra politica e magistratura, una riforma che nell'ultimo anno poteva essere fatta in modo compiuto: spero che, come ha annunciato il premier, la faremo entro la fine della legislatura"
Poi il ministro è entrato nel merito della questione, spiegando che "quando il premier Berlusconi critica la magistratura diventa denigrazione, quando un magistrato dice di noi cose pazzesche diventa diritto di critica: ci sono due pesi e due misure".
Maroni ha quindi evidenziato "casi concreti di giudizi criticabili fatti da magistrati, come da ultimo la reimmissione in libertà di tre mafiosi".

Alfano: “Aboliremo la legge Bersani”.


Alfano parlando a Sulmona, in Abruzzo, per sostenere il candidato Pdl alla presidenza della provincia dell’Aquila, ha annunciato: “Intendo convocare subito dopo la pausa pasquale gli stati generali dei professionisti italiani che rappresentano un milione di partite Iva”.
La finalità del Ministro è esplicita: “rimuovere dalla legislazione italiana tutte quelle norme introdotte con Bersani, le sue lenzuolate che con il finto intendimento di proteggere i cittadini, non hanno protetto i cittadini ma hanno penalizzato tutti i professionisti italiani”.
“La democrazia — ha continuato Alfano - non è una serie di divieti e di obblighi tra i quali devi fare slalom. E l’insieme delle regole e dei diritti che consentono a ciascuna persona di esprimere il meglio di se stesso. E noi abbiamo intenzione di togliere tutte quelle regole che non servono ma creano solo ostacoli alla libertà e alla crescita dei cittadini”.

Dalle amministrative un segnale per i giovani avvocati.


L'imminente rinnovo di ben 13 consigli regionali è un importante test per partiti e coalizioni, ma al di là delle accese schermaglie elettorali dovrebbe essere anche un'occasione per discutere di programmi. La situazione non è rosea.
L'Italia annaspa in una crisi che presenta radici nell'economia globale ma anche caratteristiche tutte locali come la mancanza di sostegno alle attività professionali e la patologica carenza di giusti criteri di selezione della dirigenza.
Per risollevare le sorti di un Paese bloccato occorrono interventi lungimiranti ed obiettivi condivisi anche a livello regionale. È quindi auspicabile un impegno verso lo sviluppo, che valorizzi tutte le risorse, compresi i professionisti.
Le regioni hanno le competenze per incidere sulla crescita qualitativa dei professionisti, innanzitutto, attraverso l'approvazione di una legge regionale ad hoc, sulla scia delle esperienze positive già avviate in alcuni territori.
Sostenere le professioni significa poi contribuire allo sviluppo, a patto che la scelta dei professionisti avvenga in base a criteri meritocratici, a rotazione ed attraverso il riconoscimento di pari opportunità a giovani e donne.
Non è un mistero che gli incarichi professionali e le consulenze nelle pubbliche amministrazioni spesso vengano affidati per ragioni clientelari. Né le leggi aiutano più di tanto.
L'Ente pubblico, infatti, deve assegnare il complesso di consulenze e patrocini dopo aver confrontato in maniera concorrenziale almeno cinque offerenti, ma l'obbligo viene meno se l'oggetto dell'affidamento è la consulenza o il patrocinio legale poiché l'incarico è «fiduciario».
In tali condizioni lo scarso utilizzo dei professionisti giovani e di genere femminile contribuisce al depauperamento del territorio che non riesce a preparare, nel medio e lungo termine, il ricambio generazionale ed il conseguente innalzamento del PIL. I dati parlano chiaro. La disoccupazione in Italia ha raggiunto l'8,3%, ma l'allarme è rappresentato dalla disoccupazione giovanile, balzata al 26,5%, il triplo rispetto alla media europea.
E nell'avvocatura? I giovani guadagnano assai meno dei colleghi più anziani; e se l'avvocato è giovane e donna, ricava la metà – e talvolta anche un terzo - rispetto ai colleghi coetanei maschi della medesima area geografica (dati resi noti dalla Cassa forense e dal Censis nel rapporto intitolato «Dopo le buone teorie, le proposte.
Programma di ricerca intervento per le donne avvocato», commissionato dall'Aiga unitamente alla Commissione pari opportunità del Cnf). Sia chiaro, i giovani avvocati non chiedono interventi di sostegno sic et simpliciter. Si attendono che la politica li consideri una risorsa e che investa nelle loro capacità, garantendo al Paese la crescita e la modernizzazione.
Per raggiungere tali obiettivi occorre, da un lato, l'approvazione di leggi regionali che stimolino la crescita qualitativa dei professionisti e ne favoriscano le aggregazioni, soprattutto se giovani e di genere femminile, anche sostenendo percorsi formativi che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze territoriali, ma dall'altro lato bisogna assicurare l'affidamento di incarichi e consulenze attraverso l'adozione di criteri legislativi fondati sulla trasparenza, la meritocrazia, la rotazione ed il riconoscimento di pari opportunità in favore di giovani e donne.
Solo così le amministrazioni locali agevoleranno davvero lo sviluppo utilizzando al meglio una parte importante delle proprie risorse.

di Claudia Pizzurro - Giunta nazionale Aiga

martedì, marzo 23, 2010

Consigli giudiziari: l’Avvocatura chiede la modifica dell'ordinamento giudiziario.


Roma. Una proposta di modifica dell’ordinamento giudiziario per garantire una partecipazione ampia agli avvocati nei consigli giudiziari, gli organi di autogoverno locali della magistratura.
L’ha approvata venerdì scorso il Consiglio nazionale forense, in occasione della seduta amministrativa, accogliendo il lavoro predisposto il 17 marzo nella riunione degli avvocati componenti dei consigli giudiziari coordinata dal consigliere Cnf, Andrea Mascherin.
Le modifiche proposte, in particolare, si propongono di:
a) stabilire per legge che i componenti avvocati partecipano alla discussione e alle deliberazioni anche nelle materie nelle quali non hanno diritto di voto (pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenza dall’impiego) e nella materia di magistratura onoraria; il documento spiega che tale proposta tende a consentire la partecipazione alla discussione in tutte le materie di competenza del consiglio giudiziario, eliminando le incertezze e le diverse prassi che si sono instaurate in sede locale.
b) di prevedere, nelle norme sulla valutazione di professionalità dei magistrati, che il consiglio giudiziario acquisisca e valuti obbligatoriamente anche le “osservazioni motivate dei consigli dell’Ordine degli avvocati”, osservazioni che andranno acquisite anche per le deliberazioni attinenti all’assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi con riferimento all’attitudine al conferimento di tali funzioni. E di prevedere ancora che il Consiglio dell’Ordine che ha presentato osservazioni motivate, abbia la facoltà di impugnare davanti al Tar il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura; obiettivo è quello di assicurare, acquisendo le osservazioni del Coa, utili elementi di conoscenza su fatti specifici che incidono sulla professionalità del magistrato.
c) di prevedere, infine, nel giudizio di idoneità finalizzato al passaggio di funzioni giudicanti e requirenti e viceversa, che il presidente della Corte di appello acquisisca anche le osservazioni motivate del consiglio dell’ordine degli avvocati. Il documento propone ancora di intervenire sulle modalità di elezione e designazione dei componenti dei Consigli giudiziari, per una maggiore rappresentanza geografica e diversificazione delle competente e per consentire alle Regioni ( che con la Finanziaria 2010 possono firmare convenzioni con il ministero per il potenziamento del servizio giustizia) di esprimere un loro componente.
L’obiettivo sotteso a queste modifiche è quello di sviluppare lo spirito delle norme sui consigli giudiziari, introdotte con il decreto legislativo 25/2006 (poi modificato dalla legge Mastella, n. 111/2007), che hanno coinvolto l’avvocatura nell’autogoverno dei magistrati.
Ma è anche quello di garantire uniformità di comportamento e di prassi all’interno dei Consigli giudiziari tra i quali alcuni sono aperti a una salda collaborazione con l’avvocatura, altri meno.
Nella riunione del 17 marzo è stato deciso poi di costituire due gruppi di lavoro: il primo con lo scopo di predisporre una griglia di valutazione dei magistrati che potrà essere utilizzata dai Consigli dell’Ordine e dagli stessi Consigli giudiziari; il secondo si occuperà di redigere un manuale snello per spiegare struttura e compiti dei Consigli giudiziari.
E’ stata infine stabilita l’opportunità di organizzare una serie di eventi formativi a livello distrettuale rivolta sia ai consiglieri dell’Ordine che agli iscritti per favorire la conoscenza su questi organi di autogoverno della magistratura, ai quali l’avvocatura partecipa. Intanto, i rappresentanti legali nei CCGG si riuniranno ancora il 14 maggio.

L'assegno posdatato non è titolo esecutivo (Cass. Civ. Sez.III sent. 5069/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2010, n. 5069
(Presidente Varrone - Relatore Vivaldi)

Svolgimento del processo

T. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza emessa dal tribunale di Perugia - sezione distaccata di Foligno in data 9.6.2008 ed in pari data depositata, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta.
Con l'opposizione l'odierna ricorrente deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo costituito da assegno postdatato.
Resiste con controricorso P. M..
Il giudizio davanti alla Corte di cassazione è iniziato, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., con il deposito in cancelleria, da parte del relatore, della relazione, ai sensi del primo comma dell'articolo citato e la fissazione - con decreto - dell'adunanza da parte del Presidente.
Il decreto e la relazione sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero e notificati ai difensori delle parti. Le parti hanno presentato memoria.
Nella seduta in data 7 maggio 2009 la Corte ha deliberato sul ricorso.
Il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 - bis, quinto comma c.p.c.. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza proposta dalla resistente.
Non si versa, infatti, in ipotesi di litispendenza quando - come nella specie - nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l'appello, sia il ricorso per cassazione, poiché tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché, in tal caso, venendo in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v. Cass. 6.12.2007 n. 25452; Cass. 10.2.2005 n. 2709).
Nella specie, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in materia di opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile - ai sensi dell'art. 616 c.p.c. come modificato, con decorrenza dall'1 marzo 2006, dall'art. 14 l. 24.2.2006 n. 52 -, è quello proposto in questa sede, con il ricorso per cassazione (v. anche S.U. 29.4.2009 n. 9940; Cass. 20.9.2006 n. 20414).
Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere in ordine ai motivi d'impugnazione proposti dalla ricorrente.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi quanto segue.
Con tre motivi la ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 282, 324, 91, primo comma, c.p.c.; 118 R.D. n. 1736 del 1933, come modificato a seguito dell'abrogazione dell'art. 119 medesimo R.D. dall'articolo unico della L. 28 aprile 1967, n. 263; 2059 c.c.).
I quesiti relativi a ciascun motivo sono posti alle pagg. 4 - 5, 7 e 9 del ricorso.
Il ricorso è fondato - per le ragioni che seguono - con riferimento ai primi due motivi da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte.
L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.
Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.
L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dell'articolo unico della Legge 28.4.1967 n. 263, dell'art. 119 della legge sugli assegni n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro ha comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. 6890).
Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118.
Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la norma dell'art. 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933.
Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
E se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6.6.2006 n. 13259; Cass. 25-5-2001 n. 71359); è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.
Deve ritenersi, pertanto, che P. M. non poteva agire esecutivamente, come invece ha fatto, in base al titolo in esame (v. anche Cass. 30.8.1996 n. 7985).
Non può, invece,condividersi la censura posta con il terzo motivo che deve essere dichiarato non fondato.
Presupposto specifico dell'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. (del quale l'art. 2059 c.c. è specificazione e norma selettiva dei danni non patrimoniali) è la illiceità del fatto che ha causato il danno.
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere.
Tuttavia la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso.
Il rimedio contro queste evenienze è dato soltanto dalle opposizioni esecutive.
Nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all'opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. 24.7.2007 n. 16308; Cass. 1.4.2005 n. 6895; Cass. 20.7.2004 n. 13455), la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi.
Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. anche Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie.
La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'art. 96 codice di rito.
Ora, con riferimento alla censura proposta, da un lato deve rilevarsi che il giudice del merito ha escluso la risarcibilità dei danni come richiesta, senza alcun riferimento all'art. 96 c.p.c., in questa sede invocato, ma sull'insussistenza del danno ingiusto, essendo la procedura esecutiva stata la conseguenza dell'inadempimento dell'odierna ricorrente.
E sotto questo profilo il giudice del merito è stato consequenziale alla decisione adottata.
Il mutato giudizio di questa Corte in ordine alla domanda proposta con l'opposizione, però, non può automaticamente comportare il riconoscimento di presunti danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., danni in ordine ai quali l'attuale ricorrente non ha fornito alcun elemento se non addurre l'illegittimità del pignoramento.
Sotto il profilo, poi, dell'art. 96 c.p.c., profilo che pare per la prima volta sollevato in questa sede - e come tale sarebbe inammissibile perché nuovo - le considerazioni sopra riportate rendono evidente che non ricorra alcuna ipotesi di responsabilità aggravata, avendo l'attuale resistente agito sulla base di quello che riteneva costituire un valido titolo esecutivo, quindi, senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da “normale prudenza”.
Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; va rigettato il terzo e la sentenza impugnata va cassata.
Peraltro, non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma c.p.c., accogliendo l'opposizione all'esecuzione.
La natura della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

lunedì, marzo 22, 2010

Giustizia/ Casini: Giudici faziosetti, ma sono la minoranza.


Roma, 22 mar. (Apcom) - In Italia ci sono "dei giudici un po' faziosetti, ma sono la netta minoranza".
Lo afferma il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, rispondendo a una domanda sulla giustizia a orologeria nel corso di un'intervista a Sky Tg24. "C'è questa minoranza, ma la stragrande maggioranza dei giudici - insiste Casini - è fatta di persone per bene, che fanno il proprio lavoro".

II Fisco lancia la nuova cartella esattoriale semplificata.


Meno carta e più informazioni utili per la nuova cartella di pagamento di Equitalia, che va in scena con un look tutto nuovo.
Più facile da leggere e da capire, con meno pagine da sfogliare, tante spiegazioni "evita-incomprensioni", avvertenze confezionate di volta in volta "su misura" e una grafica più chiara e dinamica.
Il provvedimento, firmato sabato scorso dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, battezza cosi il nuovo modello semplificato di cartella, che sarà obbligatoriamente adottato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 30 settembre 2010.
La nuova cartella è il frutto anche del confronto di Equitalia con le associazioni dei consumatori all'interno del tavolo del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).
L'intento è coniugare semplicità, chiarezza e brevità, per agevolare i destinatari del messaggio di pagamento semplificato, che sono i cittadini tenuti a versare somme da riscuotere tramite Equitalia, come ad esempio tributi, contributi previdenziali, ma anche sanzioni amministrative e diritti doganali.
Ecco le principali novità della cartella semplificata. Un frontespizio pin ricco e leggibile per la nuova cartella, che già in apertura offre un quadro sintetico del debito del contribuente, riassumendo in un prospetto ad hoc le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle modalità di pagamento, e indicando espressamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella entro cui si deve "saldare" il debito.
Inoltre, per agevolare il contribuente, la cartella indica se gli viene consegnata in qualità di coobbligato e non come debitore principale.
Voltando pagina, il secondo foglio della cartella indica in alto a destra il nome e l'indirizzo dell'Ente che ha emesso il ruolo, rendendolo così immediatamente visibile.
Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata "Dettaglio degli importi dovuti", che descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo elencata nella consueta area dedicata agli addebiti.
Non solo. Nel nuovo modello le istruzioni sono più complete e dettagliano in maniera organica e puntuale come e dove pagare, fornendo anche le informazioni relative alla possibilità di accedere alla rateazione del pagamento, ora raccolte nella nuova sezione "Dilazioni di pagamento".
La nuova cartella dedica più spazio anche alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo.
L'obiettivo e circostanziare meglio cosa si chiede al destinatario della cartella e cosa può fare se ritiene di essere stato chiamato in causa per errore.
La cartella si chiude con una nuova sezione chiamata "Informazioni utili", con tutte le spiegazioni, supportate dai riferimenti normativi, su spese di notifica, compensi di riscossione, interessi, somme aggiuntive, per rendere più fruibile il messaggio ed evitare al contribuente eventuali incertezze.

"Il contenzioso degli stranieri" (evento formativo - n. 3 crediti)

domenica, marzo 21, 2010

COA Salerno: evento formativo del 26 marzo 2010 (n. 3 crediti).

Incontro di formazione sulla mediazione civile.


Camera di Commercio
Sala Genovesi

GIOVEDI’ 25 MARZO 2010

Incontro di studio sul tema:

“La mediazione civile: aspetti applicativi immediati”


PROGRAMMA

Ore 15,30: Arrivo e registrazione partecipanti
Ore 15,45: Inizio lavori

SESSIONE LAVORI
Presiede: Avv. Michele Gorga
Moderatore: dott.ssa Irene Ada Giannuzzi

Ore 15,50:
Relatori:
Avv. Maurizio Rossi
Avv. Marco Marinaro
Avv. Alessandra Maio

Ore 17,30: Coffee Break

Ore 17,45: Dibattito

Ore 19,00: Conclusione dei lavori


LA COMMISSIONE
dr. Salvatore Di Lonardo – dr. Alfonso Raimo – dr.ssa Irene Ada Giannuzzi
dr. Gianluca D’Aiuto – dr. Michele Gorga

L'aforisma della domenica.

venerdì, marzo 19, 2010

Decreto di sospensione per le elezioni regionali.


Avvocati e Mediazione: prossima scadenza 20 Marzo 2010.


Obbligo d'informativa per iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico, a partire dal 20 Marzo 2010 per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo.
Nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda l'obbligo di informativa per iscritto decorre dal 20 Marzo 2011 ( art. 4 e art. 24 del Dlgs 28/2010)
Il Decreto Legislativo del 4 Marzo n. 28 in vigore dal 20 marzo 201 attuativo della delega di cui all’art. 60 L. 69/2009, istituisce, all’art. 4 comma 3, l’obbligo, a carico dell’Avvocato, di rendere per iscritto al proprio cliente una informativa per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo e nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda.
Nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di Mediazione è facoltativo la informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta a partire del 20 Marzo 2010, al momento del conferimento dell'incarico.
Nell’ipotesi di materie per le quali la Mediazione è posta quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale la informativa sull’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta a partire del 20 Marzo 2011 al momento del conferimento dell'incarico.

Berlusconi: “Con questa giustizia, democrazia a rischio. Nei tribunali giudizi politici”.


La giustizia, i processi in tv, l'inchiesta di Trani sulle presunte pressioni per chiudere Annozero, quella sugli appalti per il G8 e la crisi.
È un intervento a tutto campo quello del premier Silvio Berlusconi, al termine del Consiglio dei ministri di oggi, che ha approvato il decreto incentivi.
Il Cavaliere parla di Santoro e del caso Agcom, argomenti che lo inducono a lanciare un nuovo allarme sullo stato della giustizia, responsabile a suo avviso di “mettere in pericolo la democrazia”.
“Nell'Autorità per le comunicazioni non vince il buon senso, ma l'appartenenza politica: esattamente come nei nostri tribunali in cui non si esaminano più meriti o demeriti di qualcuno, ma si danno dei giudizi in base all'appartenenza politica dei giudici e ciò che conviene alla sinistra politicizzata della magistratura” ha spiegato il Cavaliere, annunciando, come ha già fatto in altre occasioni, che il governo si occuperà nei prossimi tre anni di “una grande e radicale riforma della giustizia”.

giovedì, marzo 18, 2010

Evento formativo di genetica forense (30/marzo/2010-Aula Parrilli).

Difesa d'ufficio penale, stop della Consulta ai praticanti avvocati.


Corte costituzionale, sentenza 17 marzo 2010, n. 106
I difensori d'ufficio devono essere abilitati alla professione forense. Ad affermarlo è la Consulta con la sentenza n. 106, depositata il 17 marzo scorso, nella quale è dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che dispone la possibilità, per i praticanti avvocati, di essere nominati difensori d'ufficio [art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)]
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di essere nominati – in sede penale – difensori d'ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'Ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore.
In particolare l'ultimo periodo della norma impugnata norma precisa che «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».
A parere della Consulta la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal giudice rimettente – della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell'abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.

Diritto e...rovescio.

mercoledì, marzo 17, 2010

Mediazione civile: modelli predisposti dal CNF.


Si propone un modello di informativa, predisposto dal CNF, distinto dall’atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l’utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Io sottoscritto... dichiaro di essere stato informato dall’Avv...., in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e ... (indicazione della controparte) in relazione a ... (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersii del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell’assistito) (Sottoscrizione dell’Avvocato)

Si consiglia infine di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

3. Modello di procura alle liti.

“ Il sottoscritto... nato a ...il ... e residente a ... in Via ... n. ... C.F...., informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo…”

martedì, marzo 16, 2010

Nuovo scontro Alfano-Csm: "Violata Costituzione".


ROMA - "L'iniziativa del Csm di aprire una pratica contro un'ispezione disposta in base all'art. 107 della Costituzione, in relazione ai fatti che stanno accadendo a Trani, è quanto di più grave si sia mai visto da parte di questo organismo ed è un comportamento inaccettabile che viola la costituzione e vulnera il sistema democratico della divisione dei poteri".
Lo afferma il ministro della Giustizia, Angelino Alfano.
"Anziché aprire una pratica per controllare perché presso un ufficio giudiziario vi sia stata una gravissima violazione del segreto d'indagine, anziché verificare come e perché il Presidente del Consiglio, ministri e parlamentari siano stati intercettati e le telefonate anziché distrutte siano state messe a disposizione dei giornalisti, anziché investigare su come sia possibile che la competenza territoriale di questi fatti sia ancora oggi mantenuta a Trani in palese violazione di legge, anziché verificare come sia possibile che un'accusa sortisca contro il Presidente del Consiglio a pochi giorni dalle elezioni, il CSM, travalicando i propri poteri - sostiene il ministro - apre una pratica che, all'evidenza, tende a comprimere l'attività degli ispettori".
"Tutto ciò - conclude il Guardasigilli - è a dir poco preoccupante e dimostra la volontà di certa magistratura di voler evitare che si faccia luce sulle patologie di inchieste che hanno una chiara ed ovvia valenza politica".

Anniversario dell'attentato al Magistrato salernitano dott. Giacumbi.


Oggi ricorre il trentesimo anniversario dell’assassinio ad opera delle Brigate Rosse, «colonna Fabrizio Pelli» del procuratore della Repubblica di Salerno, dott. Nicola Giacumbi.
A partire dalla ore 12 nell’aula di udienza della Corte di Appello è stato ricordato il sacrificio del magistrato, ucciso dalla violenza politica che in quegli anni, con un gesto così eclatante e tragico, intendeva accreditarsi presso i vertici strategici delle Brigate Rosse.
Alla cerimonia alla quale hanno partecipato i vertici locali della magistratura e dell’avvocatura, è intervenuto anche Giuseppe Giacumbi, figlio della vittima.
“Abbiamo voluto organizzare questo ricordo - dice Vincenzo Pellegrino, presidente della sezione salernitana dell’Associazione Nazionale Magistrati - per onorare la memoria di un collega che morì nell’adempimento del proprio dovere e per ricordare alla città il gesto eroico di un magistrato finito nelle mire del terrorismo proprio per la sua funzione”.
I magistrati salernitani hanno voluto rivolgere un invito anche a tutti i cittadini per ricordare il magistrato-eroe, ucciso poco dopo le venti di domenica 16 marzo 1980.

Riforma forense: l’Avvocatura richiama la politica alla responsabilità di approvarla.


I tempi lunghi del parlamento e le modifiche al testo della riforma forense - così come approvato unitariamente dall’avvocatura - mettono a rischio l’efficacia dell’intervento riformatore per qualificare professionalmente e deontologicamente l’avvocatura.
E i legali incominciano a chiedersi se la politica non risponda a logiche diverse da quella della mediazione tra contrapposti interessi, che dovrebbe essere un suo preciso compito.
“Come mai non c’è stata alcuna levata di scudi delle Autorità di garanzia contro le riforme delle altre professioni, come quella notarile e dei commercialisti? Come mai Bankitalia correla l’inefficienza della giustizia con il numero degli avvocati e la Banca mondiale degli investimenti fa lo stesso?”.
Per il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, il momento che vive l’avvocatura è molto critico.
E ne ha fatto un’analisi nella tavola rotonda conclusiva del V Congresso di aggiornamento giuridico- forense, che in tre giornate ha visto la partecipazione di 2700 avvocati che si sono aggiornati in ogni branca del diritto.
Una presenza massiccia che testimonia la volontà di una categoria di “riappropriarsi di un profilo di alta qualificazione e quindi di alta tensione etica”.
Una volontà che rischia di essere delusa dall’assenza della politica. Il timore che serpeggia tra i legali è che il parlamento non porti in porto la riforma della professione, che il 18 sarà in aula al senato ma sulla quale gli auspici, nonostante le promesse, non sembrano essere dei più favorevoli.
“Come avvocati e giuristi dobbiamo chiederci se le nuove forme giuridiche che il legislatore immagina siano in linea con questa volontà che sembra indirizzata a deprimere l’avvocatura”.
Alessandro Bonzo, consigliere che si è occupato della redazione del testo di riforma, ha evidenziato come alcune delle modifiche apportate dalla commissione giustizia del Senato abbiano indebolito l’impianto e annacquato il vigore.
“Avevamo chiesto il riconoscimento delle specialità della professione, ed è stato eliminato ogni riferimento: il potere regolamentare del Cnf è stato eliminato nonostante il suo essere ente pubblico avrebbe potuto favorire l’applicazione del principio comunitario della sussidiarietà; ora si parla di rivedere le norme sull’accesso e sula continuità della professione. La politica sembra non aver compreso l’obiettivo che ci eravamo proposti di riqualificare la professione. Questo ci preoccupa”.
“Se la riforma non si farà, il pericolo è che si consolidi la situazione di crisi in cui versa attualmente la categoria forense, stretta tra crisi economica e decreto Bersani, che è tutt’ora in vigore”, ha sottolineato il presidente dell’Oua Maurizio De Tilla.
Le conclusioni del Congresso di aggiornamento, che ha visto momenti di scambio internazionale come il confronto sul Draft Common Frame of Reference e la visita di una delegazione di professori agentini, sono state affidate a Angelo Falzea, maestro di diritto e figura di riferimento della professione, il quale proprio nel consesso che ha visto i legali dedicarsi interamente al loro aggiornamento professionale, li ha spronati a proseguire sulla strada della ricerca della qualità, allargando gli orizzonti verso l’Europa e il diritto comunitario.
“Il nostro maestro Falzea ci ha richiamato il pensiero di Piero Calamandrei che ha sempre sostenuto che “di fronte allo sfracelo del mondo gli avvocati devono aver fede nel diritto”, ha chiuso il Congresso il presidente Cnf Guido Alpa.

Trani:....... un "piano" contro Silvio?

I misteri dell'inchiesta in Puglia.


Uno dei primi dubbi che s`è posto a proposito del caso Berlusconi-Agcom-Tgl1 riguardava il luogo dell`inchiesta, Trani.
Com`è possibile che una Procura di provincia che sta indagando su un traffico di carte di credito irregolari arrivi nientemeno! - a inquisire il Presidente del consiglio per concussione? Palazzo Chigi, gli uffici dell`Autorità indipendente per le telecomunicazioni e la redazione del Tgl si trovano nella Capitale: come potevano gli inquirenti aggirare questo evidente limite territoriale?
Queste domande prescindono dalle eventuali responsabilità di Berlusconi, che sarà compito di un tribunale giudicare, se si arriverà a un processo.
Ma sottendono una domanda più generale: quali che siano le sue colpe, che paese è un paese in cui il capo del governo può essere messo sotto inchiesta così facilmente, da un giudice che non sa neppure quali sono i compiti dell`Agcom, tanto da ritenere che possa occuparsi anche della difesa dei consumatori truffati con le carte di credito? Ieri i magistrati di Trani hanno cercato di spiegare il senso delle loro iniziative.
Dunque l`inchiesta sarebbe stata incardinata in Puglia dopo due decisivi interrogatori.
Nel primo l`ex sottosegretario e attuale membro dell’Agcom Giancarlo Innocenzi, richiesto di illustrare le eventuali pressioni subite da Berlusconi, negò.
Ed ecco partire contro di lui l`accusa di favoreggiamento, da parte dei magistrati che, disponendo delle intercettazioni delle telefonate con il premier che si sbracciava per ottenere la chiusura di «Annozero», capirono subito che Innocenzi mentiva.
E siccome aveva mentito a Trani, ecco motivata anche la competenza territoriale della locale Procura.
Nel caso di Minzolini tutto fu ancora più semplice. Avendo il direttore del Tg1 detto che per lavoro parlava con molti politici, tra cui Berlusconi, ma che non si sentiva tenuto a rivelare il contenuto di conversazioni professionali, l`interrogatorio del direttore del Tg1 venne secretato.
Ma Minzolini - si sa com`è fatto - all`uscita dal Palazzo di giustizia si mise a telefonare e a raccontare, stupito, quel che gli era successo. Di qui l`accusa di rivelazione di segreto istruttorio, anche in questo caso commessa a Trani.
Si tratta di motivazioni formalmente ineccepibili. Che non spiegano, tuttavia, la lunga serie di intercettazioni fatte prima che i reati di cui Innocenzi e Minzolini sono accusati venissero commessi.
Il dubbio che la forzatura operata a Trani possa impedire un serio accertamento della verità rimane. E giorno dopo giorno diventa più forte.


Marcello Sorgi
da "LA STAMPA" di martedì 16 marzo 2010

lunedì, marzo 15, 2010

TV:.....si va verso la mediazione.

Cassazione: va esclusa esecutività provvisoria della sentenza ex art 2932 c.c..


CASSAZIONE SEZIONI UNITE, sentenza n.4059 c.c. del 22 febbraio 2010 –
Azione ex art. 2932 c.c. – Capi di condanna - Esecutività provvisoria - Esclusione – Passaggio in giudicato - Effetti.



“Nel caso del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita.
L’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un’alterazione del sinallagma.
Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice – ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare – di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell’effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà.
Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo.
Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda.
La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. “

domenica, marzo 14, 2010

L'aforisma della domenica.

Alfano manda gli ispettori alla Procura di Trani: "Episodi gravissimi".


Gli ispettori del ministero della Giustizia partono per Trani, dopo le notizie sull’inchiesta che riguarderebbe il premier Berlusconi, il direttore del Tg1 Augusto Minzolini e il consigliere dell’Autorità per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.
Superato lo scetticismo (viste le mancate condanne, che seguono sempre le fughe di notizie dalle Procure), il Guardasigilli Alfano li ha inviati perché vuole vederci chiaro sulla vicenda delle presunte pressioni sulla Rai contro trasmissioni scomode, come Annozero di Michele Santoro.
E gli ispettori hanno un mandato ben preciso: capire come possano verificarsi nell’inchiesta quelle che lo stesso ministro definisce “tre gravissime patologie che sono chiare anche a uno studente che affronta all’università l’esame di procedura penale e cioè: un problema gravissimo di competenza territoriale, un secondo problema di abuso delle intercettazioni e un terzo che riguarda la rivelazione del segreto d’ufficio”.
Sulla competenza territoriale insiste anche il legale di Innocenzi, Marcello Melandri: “La Procura di Trani è certamente incompetente a procedere in questa vicenda. Se i fatti sono avvenuti a Roma, l’indagine andava trasferita nella capitale”.

sabato, marzo 13, 2010

Ordine Avvocati Salerno: offerta formativa deontologia ed ordinamento forense 2010.


26/04/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Americo Montera
“Struttura, funzioni ed organi della Cassa di Previdenza Forense e riforma dell’Ordinamento professionale”

17/05/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Francesco Saverio Dambrosio
“Rapporti tra Avvocatura ed organi dell’informazione: diritto di cronaca e deontologia forense”

07/06/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Cecchino Cacciatore
“Tecniche difensive, nella fase preliminare ed in quella del giudizio, nel procedimento disciplinare”

27/09/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Giuseppe Di Genio
“Difesa ed Avvocatura nella Carta Costituzionale”.

21/10/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Angela Di Stasi
“Il Codice Deontologico forense europeo”

15/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Edilberto Ricciardi
“La riforma della Legge Professionale”

22/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Maurizio Monina
“L’art. 38 del cod. deontologico forense: l’inadempimento dell’avvocato”

13/12/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Giuseppe Celia
“Il divieto di accaparramento di clientela (art. 19 codice deontologico forense)”

PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUN INCONTRO VERRANNO RICONOSCIUTI N. 2 CREDITI FORMATIVI.

venerdì, marzo 12, 2010

Cassazione: stop alle formule di stile in caso di compensazione delle spese.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)
Premesso
che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun'altra indicazione;

che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l'intimato Comune di Roma con controricorso;

Considerato

che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di altro giudice.

Legittimo impedimento: male minore e molti dubbi .


L’approvazione della legge sul «legittimo impedimento» del presidente del Consiglio, nonché degli altri ministri, in rapporto allo svolgimento di attività di governo, segna una tappa da tempo preannunciata nella strategia difensiva del presidente Silvio Berlusconi sui processi che coinvolgono.
Una tappa che per certi aspetti si configura come il «male minore» rispetto ad altre iniziative legislative che, dirette in concreto al medesimo scopo, avrebbero effetti ben più devastanti sull’intero fronte della giustizia penale, come accadrebbe con il «processo breve».
Eppure anche il testo varato ieri presenta tutta una serie di questioni destinate a sollevare gravi riserve, anche di ordine costituzionale, che almeno in parte si sarebbero potute superare se si fosse proceduto a una serena discussione parlamentare.
A rigore, infatti, nulla vieta al legislatore di prevedere, accanto alla normale disciplina del «legittimo impedimento», già prevista dal codice, una più specifica disciplina volta a definire(a tipizzare») le figure di impedimento strettamente connesse all’esercizio di attività di governo da parte del presidente del Consiglio e dei suoi ministri.
Tuttavia anche in questi casi, pur prefigurandosi una sorta di presunzione legislativa di impedimento, dovrebbe sempre essere ammessa una possibilità di controllo da parte del giudice sull’effettivo verificarsi delle situazioni riconducibili alle ipotesi legislative.
Così non è invece, a quanto sembra, nelle intenzioni della nuova legge (sebbene, in via interpretativa, possa sostenersi anche il contrario quando l’impedimento venga invocato di volta in volta).
E ciò soprattutto allorché l’impedimento venga attestato — come si prevede — attraverso un apposito provvedimento da parte della presidenza del Consiglio, nel quale si certifica anche il carattere continuativo dell’impedimento stesso fino a un massimo di sei mesi.
Qui infatti, sebbene possa apparire singolare la realtà di un impedimento così a lungo protratto nel tempo, la legge sembra configurare una vera e propria presunzione assoluta, tale da imporre senz’altro al giudice il rinvio dell’udienza. Proprio queste situazioni, se davvero dovesse derivarne per il giudice un vincolo automatico a rinviare l’udienza, senza alcuna possibilità di controllo, sono quelle che suscitano i maggiori dubbi di legittimità costituzionale.
Poiché in ipotesi del genere (come aveva già chiarito la Corte costituzionale nella recente sentenza sul Lodo Alfano) si tratterebbe in sostanza non di un impedimento, ma di una «prerogativa» legata alla titolarità della carica ministeriale, che come tale non potrebbe essere introdotta con legge ordinaria.
Certo la Corte costituzionale, se investita della questione, potrebbe optare anche per una sentenza interpretativa di rigetto, riconoscendo cioè al giudice un potere di sindacato sul merito dell’impedimento, anche in queste situazioni.
Se, invece, fossero gli stessi giudici, pur di fronte alla nuova legge, a ritenere di poter comunque esercitare un tale potere, è verosimile che s’aprirebbero le porte a un ricorso per conflitto di attribuzione, da parte della presidenza del Consiglio, di fronte alla stessa Corte costituzionale.

di Vittorio Grevi
tratto da: “IL CORRIERE DELLA SERA”

giovedì, marzo 11, 2010

ALFANO, PIANO STRAORDINARIO CONTRO ARRETRATO: OBIETTIVO E' SMALTIRE 5MLN E 600 MILA PROCESSI CIVILI PENDENTI.


(ANSA) ROMA - Un ''piano straordinario di smaltimento dell'arretrato civile'' - pari a 5 milioni e 600 mila cause - e' stato annunciato dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano, durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario forense, nella sede del ministero della Giustizia.
Il ministro ha detto che ''il sistema e' bloccato da 30 anni di arretrato e ogni anno ci sono 200.000 procedimenti nuovi che non si riescono a smaltire: occorre prendere il toro per le corna''.
Alfano ha poi detto che il governo mettera' a disposizione risorse, per attuare questo piano, che verranno prese dal Fondo unico per la Giustizia con un prelievo ''una tantum''.
Il ministro nel suo intervento alla cerimonia - presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa - ha ricordato lo ''stile e la compostezza degli avvocati aquilani'' che dopo il sisma e nonostante i lutti dei colleghi morti ''hanno voluto mantenere la sede giudiziaria dell'Aquila''.
Il ministro ha poi voluto ricordare la memoria dell'avvocato ed ex parlamentare di An, Enzo Fragala', recentemente ucciso a Palermo.

Inaugurazione anno giudiziario forense 2010, presso il CNF.





mercoledì, marzo 10, 2010

Cassazione: illecito disciplinare per mancato assolvimento dell' obbligo di formazione continua(Cass. Civ., sez. III, ord. n. 2235/2010).


La sottrazione agli adempimenti previsti dagli Ordini, in tema di formazione e aggiornamento professionale, configura illecito disciplinare: di conseguenza le eventuali sanzioni applicate dal Consiglio sono da considerarsi assolutamente legittime.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2235 del 1° febbraio scorso, con la quale è stato, in parte, respinto il ricorso presentato da un notaio a cui era stata applicata la sanzione disciplinare della censura, per aver conseguito solo 93 crediti formativi sui 100 richiesti per il biennio 2006-2007.
La Suprema corte, cui spetta l'ultima parola in tema di sanzioni disciplinari, ha accolto solo in parte il ricorso precisando che: "...il notaio deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze di tutte le materie giuridiche che la riguardano tale aggiornamento il notaio S. doveva porre in essere nell'arco di due anni (maturando nel corso di 24 mesi 100 crediti formativi) e la sanzione comminata allo stesso riguarda un comportamento continuato nell'arco di due anni, e non integrante, pertanto, una condotta isolata".
"...la circostanza che gli ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti conformi al loro codice deontologico- non significa che detti ordini introducano requisiti, per l'esercizio delle varie attività professionali non previste espressamente dalla legge".
"...pur risultando pacifico che lo S. aveva prospettato la esistenza di particolari condizioni di salute che gli avevano impedito di raggiungere i crediti formativi minimi previsti- e quindi, in buona sostanza, la ricorrenza di specifiche circostanze attenuanti a norma dell'articolo 144, comma 1, legge professionale, nulla ha osservato al riguardo la pronunzia impugnata, omettendo di indicare le ragioni che si opponevano alla concessione di tale beneficio".
Il rischio di sanzione disciplinare è stato dunque valutato sulla base di eventuali circostanze che possono condizionare i tempi di acquisizione dei crediti formativi: ad esempio i motivi di salute possono impedire la frequenza dei corsi tenuti fuori dalla propria sede.

Incontro al CNF sulla conciliazione e la riforma dell'ordinamento forense.