venerdì, marzo 19, 2010

Avvocati e Mediazione: prossima scadenza 20 Marzo 2010.


Obbligo d'informativa per iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico, a partire dal 20 Marzo 2010 per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo.
Nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda l'obbligo di informativa per iscritto decorre dal 20 Marzo 2011 ( art. 4 e art. 24 del Dlgs 28/2010)
Il Decreto Legislativo del 4 Marzo n. 28 in vigore dal 20 marzo 201 attuativo della delega di cui all’art. 60 L. 69/2009, istituisce, all’art. 4 comma 3, l’obbligo, a carico dell’Avvocato, di rendere per iscritto al proprio cliente una informativa per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo e nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda.
Nell’ipotesi di materie per le quali il ricorso al procedimento di Mediazione è facoltativo la informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta a partire del 20 Marzo 2010, al momento del conferimento dell'incarico.
Nell’ipotesi di materie per le quali la Mediazione è posta quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale la informativa sull’obbligo di dover procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo, pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a pena di improcedibilità dell’eventuale futura azione in sede giudiziaria delle connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta a partire del 20 Marzo 2011 al momento del conferimento dell'incarico.

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