martedì, marzo 23, 2010

L'assegno posdatato non è titolo esecutivo (Cass. Civ. Sez.III sent. 5069/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2010, n. 5069
(Presidente Varrone - Relatore Vivaldi)

Svolgimento del processo

T. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza emessa dal tribunale di Perugia - sezione distaccata di Foligno in data 9.6.2008 ed in pari data depositata, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta.
Con l'opposizione l'odierna ricorrente deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo costituito da assegno postdatato.
Resiste con controricorso P. M..
Il giudizio davanti alla Corte di cassazione è iniziato, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., con il deposito in cancelleria, da parte del relatore, della relazione, ai sensi del primo comma dell'articolo citato e la fissazione - con decreto - dell'adunanza da parte del Presidente.
Il decreto e la relazione sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero e notificati ai difensori delle parti. Le parti hanno presentato memoria.
Nella seduta in data 7 maggio 2009 la Corte ha deliberato sul ricorso.
Il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 - bis, quinto comma c.p.c.. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza proposta dalla resistente.
Non si versa, infatti, in ipotesi di litispendenza quando - come nella specie - nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l'appello, sia il ricorso per cassazione, poiché tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché, in tal caso, venendo in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v. Cass. 6.12.2007 n. 25452; Cass. 10.2.2005 n. 2709).
Nella specie, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in materia di opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile - ai sensi dell'art. 616 c.p.c. come modificato, con decorrenza dall'1 marzo 2006, dall'art. 14 l. 24.2.2006 n. 52 -, è quello proposto in questa sede, con il ricorso per cassazione (v. anche S.U. 29.4.2009 n. 9940; Cass. 20.9.2006 n. 20414).
Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere in ordine ai motivi d'impugnazione proposti dalla ricorrente.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi quanto segue.
Con tre motivi la ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 282, 324, 91, primo comma, c.p.c.; 118 R.D. n. 1736 del 1933, come modificato a seguito dell'abrogazione dell'art. 119 medesimo R.D. dall'articolo unico della L. 28 aprile 1967, n. 263; 2059 c.c.).
I quesiti relativi a ciascun motivo sono posti alle pagg. 4 - 5, 7 e 9 del ricorso.
Il ricorso è fondato - per le ragioni che seguono - con riferimento ai primi due motivi da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte.
L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.
Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.
L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dell'articolo unico della Legge 28.4.1967 n. 263, dell'art. 119 della legge sugli assegni n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro ha comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. 6890).
Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118.
Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la norma dell'art. 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933.
Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
E se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6.6.2006 n. 13259; Cass. 25-5-2001 n. 71359); è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.
Deve ritenersi, pertanto, che P. M. non poteva agire esecutivamente, come invece ha fatto, in base al titolo in esame (v. anche Cass. 30.8.1996 n. 7985).
Non può, invece,condividersi la censura posta con il terzo motivo che deve essere dichiarato non fondato.
Presupposto specifico dell'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. (del quale l'art. 2059 c.c. è specificazione e norma selettiva dei danni non patrimoniali) è la illiceità del fatto che ha causato il danno.
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere.
Tuttavia la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso.
Il rimedio contro queste evenienze è dato soltanto dalle opposizioni esecutive.
Nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all'opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. 24.7.2007 n. 16308; Cass. 1.4.2005 n. 6895; Cass. 20.7.2004 n. 13455), la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi.
Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. anche Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie.
La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'art. 96 codice di rito.
Ora, con riferimento alla censura proposta, da un lato deve rilevarsi che il giudice del merito ha escluso la risarcibilità dei danni come richiesta, senza alcun riferimento all'art. 96 c.p.c., in questa sede invocato, ma sull'insussistenza del danno ingiusto, essendo la procedura esecutiva stata la conseguenza dell'inadempimento dell'odierna ricorrente.
E sotto questo profilo il giudice del merito è stato consequenziale alla decisione adottata.
Il mutato giudizio di questa Corte in ordine alla domanda proposta con l'opposizione, però, non può automaticamente comportare il riconoscimento di presunti danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., danni in ordine ai quali l'attuale ricorrente non ha fornito alcun elemento se non addurre l'illegittimità del pignoramento.
Sotto il profilo, poi, dell'art. 96 c.p.c., profilo che pare per la prima volta sollevato in questa sede - e come tale sarebbe inammissibile perché nuovo - le considerazioni sopra riportate rendono evidente che non ricorra alcuna ipotesi di responsabilità aggravata, avendo l'attuale resistente agito sulla base di quello che riteneva costituire un valido titolo esecutivo, quindi, senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da “normale prudenza”.
Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; va rigettato il terzo e la sentenza impugnata va cassata.
Peraltro, non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma c.p.c., accogliendo l'opposizione all'esecuzione.
La natura della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

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