venerdì, aprile 30, 2010

Offerta formativa 2010: Ordinamento Giuridico Tedesco.

Mediazione civile: delibera di protesta del COA di Salerno.



Delibera assunta dal COA di Salerno nella tornata di sabato 24.4..u.s.

Il Consiglio
Esaminato e valutato il D. Lgs. 28/10
rileva
con assoluta immediatezza, uno spirito proteso alla penalizzazione dell'Avvocatura, erroneamente considerata, anche dai Legislatori precedenti, contraddittore debole;
esprime
severa critica all'operato del Legislatore attuale e vibrata protesta per le modalità di attuazione del disegno politico;
preso atto
della ferma volontà della Classe di opporsi, con ogni mezzo lecito, all'attuazione del D. Lgs. 28/10 e all'attacco subdolamente portato all'Avvocatura;
invita e diffida
i vertici nazionali dell'Avvocatura - C.N.F. e O.U.A. - ad intraprendere un confronto costruttivo con Governo e Parlamento per discutere i rilievi formulati dall'Avvocatura ed a portare le modifiche più opportune a tutela della dignità costituzionale dell'Avvocato e del diritto di difesa del cittadino
riserva
all'esito delle auspicabili determinazioni che saranno assunte in sede nazionale, ogni ulteriore iniziativa da delegare all'Assemblea degli iscritti, anche su base regionale.

Manda alla Segreteria di inviare la presente delibera,per estratto, al C.N.F.,all'O.U.A.ed al Ministro della Giustizia.

giovedì, aprile 29, 2010

Esame avvocato: inchiesta della Procura di Potenza.


A Potenza compiti troppo simili per passare inosservati ed annullati perche “copiati in tutto o in parte da altri lavori”.
Infatti, all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le prove scritte di un centinaio di aspiranti legali lucani furono poi annullate dalla Commissione di Trento nel dicembre 2007, e in questi giorni la Procura della Repubblica di Potenza ha inviato 110 avvisi di conclusione delle indagini a quelli che tre anni fa erano gli esaminandi.
La prova scritta dell’esame si era svolta a Potenza con una commissione composta da avvocati del distretto. Gli elaborati, nel 2007, furono poi inviati per la correzione alla Commissione di Trento, scelta attraverso un sorteggio. La maggioranza di quelle prove scritte furono annullate, e solo pochissimi candidati furono ammessi a sostenere l'orale.
ll numero di elaborati “bocciati” troppo alto ha dato il via all'inchiesta, affidata al pm di Potenza, Sergio Marotta: nei giorni scorsi sono stati inviati gli avvisi di conclusione delle indagini.

martedì, aprile 27, 2010

TAMPONAMENTO A CATENA IN AUTOSTRADA E ONERE PROBATORIO DANNEGGIATO.


“Il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 107 c.d.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.
Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
Cassazione, Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7804.

COA Salerno: assemblea di bilancio (10/05/2010).

sabato, aprile 24, 2010

Dl incentivi/ Rc auto, azione diretta con 'clausola salvezza'.


Roma, 24 apr. (Apcom) - Verso il ripristino dell'azione diretta con una sorta di clausola di salvezza che eventualmente garantisca la possibilità di rivalersi sull'assicurazione del responsabile dell'incidente.
Questo è infatti l'obiettivo dell'emendamento del governo al dl incentivi in tema di Rc auto che va a modificare il Codice delle assicurazioni private.
Una sentenza della Corte costituzionale, si spiega infatti nella motivazione che accompagna la proposta dell'esecutivo, "pur non dichiarando l'illegittimità del risarcimento diretto, ha fornito una interpretazione della sua disciplina che ha posto l'esigenza di alcune riflessioni e di chiarimenti normativi".
L'emendamento del governo, prosegue la motivazione, "tende a chiarire gli strumenti di tutela alla luce dell’interpretazione data dalla Corte e di evidenziare nel modo più chiaro che le azioni dirette del danneggiato verso il proprio assicuratore nonché verso l'assicuratore del veicolo vettore in caso di trasportato, non costituiscono istituti nuovi ed autonomi che privano il danneggiato stesso dell'azione verso l'assicuratore del responsabile ma rappresentano invece forma di esercizio di quest'ultima azione, in quanto l'assicuratore del danneggiato è convenuto in giudizio quale mero sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, mentre l'assicuratore del vettore è convenuto in forza del suo obbligo di intervenire in prima istanza e ferma, in entrambi i casi, la regolazione successiva dei rapporti tra le imprese coinvolte".
Proprio per chiarire meglio che si va nella direzione di una maggiore tutela per il danneggiato è stata quindi "espressamente inserita una clausola di salvezza, consentendo in tal modo che l'azione contro l'assicurazione del veicolo condotto dal danneggiato escluda soltanto l'azione contro l'assicurazione del responsabile, la quale peraltro potrebbe sempre intervenire in giudizio".

L'aforisma del sabato.

venerdì, aprile 23, 2010

Stop alle ruspe in Campania con il decreto omnibus.


Roma 23 aprile 2010- Stop alle ruspe in Campania fino al 30 giugno 2011 con il via libera del Consiglio dei ministri al decreto omnibus. Fra le altre misure, il provvedimento sospende la demolizione di alcuni edifici abusivi in provincia di Napoli.
Il provvedimento riguarda gli immobili della Campania destinati a prima abitazione, sui quali sia stato disposto l'abbattimento a seguito di sentenza penale.
Si tratta di "immobili stabilmente occupati da parte di soggetti che non hanno altra abitazione e costruiti entro il 31 marzo 2001". Attenzione, però: "si procede in ogni caso alla demolizione ove vengano riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità" e se "è stata accertata la violazione dei vincoli paesaggistici della normativa vigente".
Infatti con l'approvazione di un emendamento proposto dai ministri del Carroccio la portata della sanatoria è stata circoscritta, escludendone l'applicabilità nelle zone sottoposte a vincoli.

Ordine Avvocati Salerno: offerta formativa deontologia 2010.

mercoledì, aprile 21, 2010

Alfano: Ddl avvocatura, primo passo per riforma libere professioni.


Roma, 21 apr - “La riforma dell'ordinamento forense deve segnare, a nostro avviso, il primo passo di un più ampio progetto di riordino dell'intero comparto delle libere professioni, innanzitutto all'insegna degli interessi dei cittadini che verranno tutelati, puntando a garantire con più rigore la qualità del prodotto professionale”.
Lo ha dichiarato nell’aula del Senato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, illustrando la linea del governo sul disegno di legge di riforma dell'avvocatura italiana.
La riforma delle professioni per Alfano “costituirà il punto di equilibrio tra la tutela del consumatore cittadino, la tutela della dignità dei professionisti, la garanzia di un futuro dignitoso ai giovani meritevoli ed il rispetto degli impegni comunitari. Pensiamo di poter individuare un punto di equilibrio nell'ambito della riforma delle professioni tra questi quattro obiettivi. È importante - aggiunge il ministro - che tale ampio disegno di riforma prenda l'abbrivio dal provvedimento oggi in esame anche per il forte valore simbolico della professione dell'avvocato, tesa a garantire alla società in cui opera il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge”.
Il Guardasigilli insiste sul fatto che “il disegno di legge di riforma dello statuto dell'avvocatura oggi in discussione appare idoneo ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi connessi al provvedimento”.
Spiegando la genesi del provvedimento, che “trae origine dalla necessità di intervenire per aggiornare il sistema di regole e di funzionamento dell'avvocatura italiana”, Alfano ha ricordato che alla fine di agosto del 2008, ha convocato presso il dicastero da lui guidato “i presidenti degli ordini del comparto giuridico-economico, nell'ambito di coloro i quali, tra gli ordini, sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del ministero della Giustizia, e ho chiesto loro di impegnarsi a riflettere su quali potessero essere gli elementi di modernizzazione della professione forense che, senza contraddire i passi in avanti compiuti negli anni, potessero davvero segnare una svolta per la professione forense. Gli ordini forensi hanno approfondito tale tematica, hanno tenuto innumerevoli riunioni nel corso dei mesi e sono arrivati per la prima volta ad una soluzione testuale di ipotesi normativa, che è stata consegnata al Parlamento e che molti parlamentari e molti gruppi parlamentari hanno appoggiato. Rispetto a quel testo, il Governo ribadisce in questa sede la condivisione dell'impianto, la rivendicazione del metodo e l'origine prima del provvedimento che nasce da quell'incontro dell'agosto 2008, cui hanno fatto seguito - intendo ribadirlo - laboriosi ed intensi incontri tra i rappresentanti di tutti gli ordini territoriali dell'avvocatura italiana”.
Per il Guardasigilli “è evidente che l'attuale disciplina forense, risalente all'ormai lontano 1933, è unanimemente avvertita come non più adeguata, per un verso, a soddisfare l'imprescindibile esigenza di attuare il fondamentale principio costituzionale del diritto di difesa del cittadino e, per altro verso, a consentire uno svolgimento delle stesse attività professionali rispondente ai requisiti di dignità e decoro che devono presiedere alle delicate funzioni dell'avvocato”.
Secondo il ministro, “questo intervento legislativo, come gli altri che il governo intende varare a breve, pone rimedio ad un errore di fondo che accomuna tutti gli interventi del precedente Governo in materia. L'errore consiste nell'aver contrapposto gli interessi dei professionisti a quelli dei cittadini, immaginando questi interessi come antagonisti, immaginando cioè che l'interesse del cittadino-consumatore fosse contrapposto ed antagonista a quello del professionista, senza considerare per alcuni versi che il professionista, erogatore di prestazioni nel proprio campo, è fruitore di servizi in tutti gli altri e quindi è a sua volta cittadino e consumatore. Questo metodo ci ha consentito di ribadire che l'unico vero e grande tesoro che l'avvocato può accumulare nell'ambito della sua carriera non è economico, ma consiste fondamentalmente nella fiducia e nella stima del suo cliente, che sceglie di andare dal suo avvocato, riponendo nelle mani dello stesso i beni più preziosi come la libertà, l'onore e financo i sentimenti familiari”.
Il Guardasigilli ritiene che sia “indispensabile per tutelare davvero il cittadino-consumatore responsabilizzare al massimo gli ordini professionali, rendendoli i primi garanti della qualità dei servizi resi dai loro iscritti ed allontanando qualunque tentazione di corporativismo. L'avvocatura italiana - gliene do atto - ha saputo cogliere per prima il segno di questa ineluttabile evoluzione ed è stata capace di ritrovare la sua impunità su questo disegno di legge, che ha visto la condivisione, come dicevo poc'anzi, di tutte le più svariate sensibilità dell'avvocatura italiana”. Inoltre, prosegue il ministro, “fondamentale appare la riforma del sistema disciplinare, con la differenziazione dell'organo inquirente, responsabile dell'istruttoria disciplinare, da quello giudicante, e con l'introduzione dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare oggi soggetta ad una discrezionalità che alimenta, seppur talvolta ingiustificatamente, sospetti di forte corporativismo”.
Tra l’altro, il governo ha “apprezzato la modifica introdotta nell'ambito dei lavori parlamentari in commissione Giustizia qui in Senato, che ha restituito al ministero della Giustizia, in via generale, il potere regolamentare in materia di ordinamento forense”.
A giudizio di Alfano “la necessità poi di garantire anche la trasparenza dei rapporti con i clienti impone un' importante semplificazione della disciplina delle tariffe professionali per renderle semplici, eque e comprensibili ai cittadini. Le tariffe professionali non possono più rappresentare un labirinto, devono diventare un rettilineo. Al riguardo è forte la richiesta da parte del mondo delle professioni della reintroduzione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari. Al riguardo, le iniziative assunte dal precedente governo, sebbene adottate sotto la bandiera della tutela dei consumatori, non hanno apportato, a nostro avviso, alcun apprezzabile beneficio per i consumatori medesimi mentre hanno danneggiato fortemente i professionisti privandoli di una fondamentale tutela proprio nel momento in cui si abbatteva su di loro la crisi”.
Più in generale, “la riforma della professione forense dovrà, al riguardo, sancire un binomio inscindibile tra la qualità elevata della prestazione e l'adeguatezza del compenso”.
Alfano conclude rammentando che l’avvocatura non deve e non può più “essere la strada del laureato in giurisprudenza che non ha altre strade, lo sbocco del laureato in giurisprudenza che non vince altri concorsi. L'avvocatura è una vocazione”.

Notifica avvocati a mezzo posta: si perfeziona con la consegna.


CONSIGLIO DI STATO Sezione VI
sentenza n. 2055/2010 del 29 gennaio 2010
FATTO
Con atto di appello notificato il 5.10.2009, la società (omissis) impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10.4.2009 (omissis).
Nella citata sentenza si rilevava come la notifica fosse stata effettuata in proprio dall’avvocato, tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 della legge 21.1.1994, n. 53, con perfezionamento della stessa il 3.3.2009, data della consegna del plico al destinatario in base alla relativa ricevuta.
Non si estenderebbe infatti all’avvocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solo con riferimento agli ufficiali giudiziari – quali pubblici ufficiali deputati “specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari” – avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante, il noto “meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
Le ragioni sopra sintetizzate erano contestate dall’originaria società ricorrente (nonché, con atti di intervento ad adiuvandum, dagli ordini e dalle associazioni forensi specificati in epigrafe); la medesima società, inoltre, riproponeva nella presente sede i motivi di gravame non esaminati in primo grado di giudizio ed insisteva nel chiedere l’annullamento degli atti impugnati, nonché il risarcimento del danno.
Il Comune di Gattico, a sua volta costituito in giudizio, si difendeva nel merito, riconoscendo l’avvenuto superamento della tesi interpretativa, posta a base della sentenza appellata; secondo la difesa comunale, infatti, non avrebbe potuto ritenersi assentibile la collocazione degli impianti di cui trattasi nella zona prescelta dall’appellante, trattandosi di zona boschiva, soggetta a vincolo idrogeologico ed inedificabile, a norma dell’art. 27 della legge regionale n. 56/1977 (riferita a costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di bosco ad alto fusto) e dell’art. 45, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G., sussistendo – peraltro – la possibilità di altra localizzazione idonea, in area adiacente.
L’iter procedurale, previsto per la formazione del silenzio assenso, sarebbe stato inoltre sospeso con nota n. 3132 del 28.4.2008, in cui si esternavano le ragioni ostative per la collocazione dell’impianto.
L’atto impugnato, inoltre, avrebbe avuto “significato e portata” di annullamento, in via di autotutela, dell’eventuale assenso tacito, non potendo ritenersi che il codice delle comunicazioni elettroniche abbia sottratto agli enti locali le funzioni di tutela del territorio.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell’art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53; quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta notificazione”) e dell’art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa.
Nella citata pronuncia, la suprema Corte riconosceva la fondatezza della questione di costituzionalità, in quanto “l’inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge n. 890/1982” non avrebbe consentito “interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario”; tale interpretazione, d’altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell’eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso.
Era ritenuto, pertanto, “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante”che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un’attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale). Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio “di portata generale”, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”.
A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all’art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.
Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata si assume un indirizzo di non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente – come già ricordato – solo al combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già in parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico: cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13922).
Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c.. In accoglimento delle tesi difensive, al riguardo prospettate nell’atto di appello, nonché negli atti di intervento specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne deve disporre l’annullamento senza rinvio.
A quest’ultimo riguardo, sembra opportuno sottolineare come non sia ravvisabile nel caso di specie, in applicazione dell’art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un “difetto di procedura o vizio di forma”, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al contenuto della decisione – e non identificabili con difetti procedurali (come quelli riferiti a non corretta valutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione) – erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per pronunce di quest’ultimo tipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774)." (…)
Depositata il 13/4/2010.

martedì, aprile 20, 2010

Penalisti: “Su sedi disagiate il Csm sia puntuale. Ritardi trasferimenti prova d’indebite pressione dell'Anm".


Roma, 20 apr. (Apcom) - I penalisti tornano a sollecitare il Csm perchè risolva il problema dei vuoti d'organico nelle sedi disagiate, ricorrendo ai trasferimenti d'ufficio dei magistrati.
"Pretendiamo - afferma in una nota l'Unione delle Camere Penali - che il Consiglio superiore della magistratura, una volta completato l'esame delle domande dei magistrati che hanno fatto richiesta di trasferimento verso le sedi disagiate, proceda con la massima urgenza ai trasferimenti d'ufficio".
"L'esame delle domande di trasferimento - affermano i penalisti - dovrebbe concludersi entro la fine di aprile, poi il Csm dovrà avviare e portare a termine entro qualche settimana i trasferimenti d'ufficio verso le sedi rimaste prive di copertura. Tuttavia, continuiamo a temere che la magistratura associata voglia scongiurare il ricorso ai trasferimenti d'ufficio per consentire la copertura degli uffici giudiziari che intanto continuano a scontare gravi problemi di efficienza e funzionalità".
"Ulteriori ritardi - concludono gli avvocati - saranno da noi stigmatizzati e saranno la riprova delle indebite pressioni dell'Associazione nazionale magistrati sull'organo di governo della magistratura per rimandare o addirittura soprassedere sui trasferimenti d'ufficio in vista della scadenza elettorale per il rinnovo del Csm".

Ddl Intercettazioni: tornano gravi indizi reato,stretta su media


ROMA 20 aprile 2010 - Il governo ha presentato oggi al Senato due emendamenti al ddl sulle intercettazioni che consentono alla magistratura di ricorrere a questo strumento di indagine in presenza di "gravi indizi di reato", mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva il più stringente requisito degli "evidenti indizi di colpevolezza". Gli emendamenti prevedono anche per il pm una proroga delle intercettazioni di 15 giorni.

Il governo ha chiesto poi di modificare la norma transitoria in modo che per le indagini in corso continui a valere la vecchia normativa, meno severa di quella che vuole introdurre ora, ma le intercettazioni non potranno comunque superare il nuovo limite temporale di 75 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Queste concessioni dell'esecutivo alle pressioni della magistratura e del Capo dello Stato per allargare la sfera di applicazione delle intercettazioni prevista dal ddl non si estendono però alla parte che riguarda il divieto di pubblicazione da parte dei media.

Anzi, la stretta sui media viene rafforzata, secondo quanto emerge dai 10 emendamenti presentati sempre oggi dal relatore del Pdl Roberto Centaro.

Chi viola il divieto di pubblicazione delle intercettazioni e di tutti gli altri atti giudiziari coperti da segreto viene punito nel massimo a 6 anni di reclusione, contro i cinque del testo del ddl votato alla Camera.

Questa scure si abbatte anche sulle riprese televisive "a contenuto captativo di conversazioni", come i programmi tv con la telecamera nascosta.

Il blackout viene esteso infine alla ripresa e registrazione di conversazioni (reato punibile fino a quattro anni), a meno che da queste registrazioni non emerga una notizia di reato e che la stessa venga comunicata tempestivamente all'autorità giudiziaria.

COMPENSI PROFESSIONALI: SULL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO AMMESSO SOLO RICORSO IN CASSAZIONE.


“In tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo”.
Cassazione, Sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225

lunedì, aprile 19, 2010

Eventi formativi di diritto amministrativo (aprile/maggio 2010)

Mediazione civile: no all'obbligo d’informativa in materia di persone e famiglia (Trib.Varese, sez. I civ., ordinanza 09/04/2010).


Tribunale di Varese-Sezione I Civile
Ordinanza 6-9 aprile 2010
(Presidente Paganini - Relatore Buffone)
Osserva(...omissis...)
Il difensore della parte ricorrente ha allegato al proprio fascicolo di parte il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010.
In effetti, il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (1) ha previsto che, all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato sia tenuto a informare l’assistito: 1) della possibilità di avvalersi del procedimento di Alternative Dispute Resolution disciplinato dalla nuova normativa in tema di mediazione conciliazione delle controversie civili: 2) delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del suddetto articolato legislativo.
L’avvocato deve informare altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto (ed “il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio”).
L’obbligo di informazione (cui si associa un onere di allegazione nell’eventuale giudizio) provoca anche una reazione dell’Ufficio giudiziario: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Stante l’attuale formulazione dell’art. 4, comma III, la violazione del disposto ivi introdotto fa sì che i contratti di patrocinio debbano considerarsi annullabili in caso di omessa informativa.
Da qui l’importanza di adempiere all’onere (rectius: obbligo) informativo prescritto dalla normativa.
Va, però, rilevato che, nel caso di specie, l’obbligo di informativa non trova applicazione.
L’intero testo normativo, infatti, disciplina le sole “controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili” (art, 2, d.lgs. 28/2010), così come alle sole liti aventi tale natura giuridica si riferiscono le fonti normative da cui ha attinto il nuovo saggio di legificazione (v. art. 60 legge 69/2009 e Dir. 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008).
Si vuol dire che restano estranee al regime giuridico conciliativo le controversie aventi ad oggetto mere questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della famiglia (come, ad esempio: la separazione personale tra i coniugi; lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili; i procedimenti ex artt. 709-ter e 710 c.p.c.; l’amministrazione di sostegno; etc.), come, del resto, è confermato dall’art. 5, comma IV, lett. e del d.lgs. 28/2010 (che esclude dalla mediazione cd. obbligatoria i procedimenti in camera di consiglio). Un’ulteriore conferma dell’esclusione qui sostenuta è esplicita nella direttiva europea già citata (n. 52 del 21 maggio 2008), relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (che attrae le controversie transfrontaliere): il decimo considerando della suddetta direttiva, espressamente prevede che essa non trovi applicazione riguardo “ai diritti ed agli obblighi su cui le parti non hanno facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile; tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia”.
A ben vedere, dunque, una interpretazione secundum constitutionem delle norme interessate impone di renderle vitali solo là dove esse abbiamo una funzione effettiva e, dunque, si giustifichino in termini di ragionevolezza: orbene, che funzione avrebbe informare una parte della possibilità di avvalersi dei mediatori, in caso di liti che tale possibilità non prevedono? E quale razionalità avrebbe una norma che, in queste ipotesi, in caso di omessa informativa, consentisse di accedere all’annullabilità del contratto di patrocinio?
I rilievi sin qui svolti inducono a dovere accedere ad una interpretazione teleologica della normativa di nuovo conio, cosicché l’obbligo informativo di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi sussistente solo se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista) l’attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori.
Conclusivamente, nella controversia in esame, poiché involgente una lite giudiziaria per cui non previsto l’accesso (anche facoltativo) al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, non sussiste alcun obbligo per i difensori di rendere l’informativa di cui all’art. 4, comma III, decreto cit. e, conseguentemente, nessun obbligo del giudice, in caso di omessa informativa succitata, di provvedere in supplenza ai sensi del medesimo grimaldello normativo (art. 4, comma III, ult. inciso).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 710, 737 c.p.c..
Rigetta l’istanza di anticipazione.
Manda alla cancelleria perché l’odierno provvedimento sia comunicato alle parti.

sabato, aprile 17, 2010

Pec e firma digitale: evento formativo del 23/04/2010 (n.4 crediti).

Avvocatura in allarme: stati generali contro la media-conciliazione.


L'Oua convoca gli stati generali dell'Avvocatura contro la media-conciliazione. Lo ha annunciato il presidente, Maurizio de Tilla, che ha inviato una lettera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i presidenti dei consigli degli ordini e alle associazioni forensi. L'incontro si terrà a Baveno Stresa, presso la 9^ Conferenza nazionale della Cassa forense, per discutere di media-conciliazione e per decidere le iniziative di protesta per chiedere la modifica di questo istituto.
Nella lettera, de Tilla contesta il dlgs perché “emargina gli avvocati (non prevista l'assistenza nella procedura), stabilisce l'obbligatorietà della conciliazione (incostituzionale per eccesso di delega) e obbliga gli avvocati a sottostare a regole (la richiesta al cliente di sottoscrizione di un modulo) che incrinano il rapporto di fiducia, ancor più di quanto ha fatto la Bersani”.
“Numerosi Ordini e associazioni”, scrive, “hanno approvato mozioni e documenti di forte contrasto con il decreto legislativo. La base è in forte allarme”.

L'aforisma del sabato.

venerdì, aprile 16, 2010

ONORARI: È VINCOLANTE IL PARERE DELL'ORDINE?


Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463
"Per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente".



Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463
(Pres. Schettino – Rel. Malzone
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4.2.1991 il Comune di Silvi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 67.807.000, oltre IVA e CAP, emesso dal Presidente del Tribunale dell'Aquila su istanza dell'avv. Omissis per crediti professionali, eccependone l'eccessività, perché emessa sulla base di un'operazione tra minimi e massimi tariffari, senza tener conto dell'effettiva attività professionale realmente prestata.
Il Tribunale dell'Aquila con sentenza n. 90/96, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarò che all'avv. Omissis competevano lire 8.000.000, quanto alla fase svoltasi dinanzi al T.R.A. e lire 7.500.000 quanto alla fase svoltasi davanti al Consiglio di Stato, compensando le spese.
La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza n. 764/03, depositata il 23.9.03, sull'appello proposto dall'avv. Omissis, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, perché emessa in assenza della richiesta di spedizione a sentenza della causa da parte dei difensori delle parti; ma, decidendo nel merito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Comune di Silvi a pagare all'avv. Omissis la somma di Euro 10.027,73 oltre IVA e interessi legali; compensava per la metà le spese dei due gradi di giudizio e poneva l'altra metà a carico del Comune di Silvi.
Per la cassazione della decisione ricorre l'avv. Omissis esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 5 legge n. 2248/1865 All. E e per difetto di motivazione nella parte in cui ha immotivatamente disapplicato il parere del Consiglio dell'Ordine, pur in assenza di contestazione circa l'effettivo svolgimento di quelle prestazioni.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 5 tariffa professionale forense del 1985, nonché difetto di motivazione, perché, pur avendo ritenuto che l'opera prestata dall'avv. Omissis, a prescindere dal risultato conseguito, dovesse essere valutata come importante per le questioni trattate, aveva liquidato l'onorario di primo grado al di sotto di un terzo dell'onorario medio e quello di appello meno di un quarto dell'onorario medio.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del DM. 14.2.1992 n. 238, per non avere riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata, bensì i soli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza.
Ben vero, per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. 31 marzo 2008 n. 8397).
Per quanto attiene la seconda e terza questione, la regola posta dall'art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause di pagamento somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia ex art. 10, si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata, è interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento alla domanda medesima, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass. 4, febbr. 2005 n. 2274).
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l'assenza dell'intimato.

giovedì, aprile 15, 2010

Oggi inizio della 9° Conferenza Nazionale Cassa Previdenza Avvocati.

Alpa (Cnf): “Siamo soddisfatti dell’incontro con Alfano. Bene aver ribadito la priorità della riforma forense".


Roma 15/04/2010 - Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa commenta l’incontro di oggi presso il ministero della giustizia tra il guardasigilli Alfano e i presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini: “Siamo soddisfatti dell’incontro e del fatto di avere nel ministro un interlocutore per la riforma delle professioni, intesa secondo una quadro di principi e valori che oggi il ministro ci ha illustrato e che corrispondono esattamente al testo di riforma dell’ordinamento forense predisposto da tutte le componenti dell’avvocatura istituzionale e associata. La nostra riforma è legata a quella della giustizia”.
“Una strategia e un programma condivisibile che assegna alla riforma forense un ruolo di battistrada. Il ministro sarà per questo in aula al senato il 21 aprile”, ha aggiunto Alpa.
Il presidente del Cnf ha apprezzato il passaggio del discorso del ministro che ha spiegato come la riforma non è destinata a mettere in contrapposizione gli interessi degli avvocati (e degli altri professionisti) con quelli dei cittadini, tanto da puntare su principi che tendono alla tutela di interessi generali: il ripristino delle tariffe minime dovrà essere all’insegna della trasparenza e chiarezza (progetto al quale il Cnf sta già lavorando), dovrà puntarsi alla qualificazione e all’aggiornamento costante, gli Ordini saranno preservati ma come garanzia di qualità nella loro autodisciplina.
Se questioni aperte ci sono, per gli avvocati queste sono legate alla compatibilità/corrispondenza tra la normativa futura e quella già in vigore. Rispondendo alle critiche indirizzate alla riforma forense da Antitrust e dalle rappresentanze delle imprese, Alpa ha sottolineato come “esse siano spesso il frutto di una interpretazione ideologica orientata. Le tariffe fungono per esempio da strumenti di perequazione sociale: assicurano un uguale trattamento tra il cliente potente (banche/assicurazioni) e il comune cittadino. Quella della concorrenza è una ideologia nel senso che in alcuni ambienti si considera la concorrenza un bene in sé, assoluto. In realtà esso va contemperato con altri interessi anche generali: l’interesse pubblico, la tutela del cittadini, la qualificazione del professionista”.
Per Alpa, in Italia il mercato forense è aperto: si vede dai numeri nel confronto europeo: 230mila avvocati di cui 46mila patrocinanti in Cassazione; in Inghilterra 110mila solicitors e 12mila barrister, unici ad avere accesso alle Corti; in Germania 120mioa avvocati di cui solo 40 patrocinanti in cassazione; in Francia 48 su 48mila.
“Negli altri paesi Ue esiste un monopolio”, ha commentato Alpa.

Giuramento con siparietto.


Stamane, al Consiglio dell’Ordine Avvocati del Tribunale di Vattelappesca, c’è il giuramento di un gruppo di giovani neoavvocati.
Dopo la cerimonia di giuramento, si tiene il solito “rinfresco” augurale offerto dal locale Consiglio, con tanto di fervorino ammannito dal Presidente (…si sa che i giovani sono facili “prede elettorali”).
Senonchè il Presidente suddetto, forse avendo di recente praticato il “precetto pasquale”, esaurita l’immancabile tirata retorica sui “valori” della professione, ha avuto una significativa scivolata di sincerità, dichiarando: “Vi auguro tanta fortuna. Ne avrete bisogno perché il lavoro è molto poco. E quel poco ce lo prendiamo noi!”.
Dove per “noi” devono intendersi le lobby ed i comitati d’affari che - nella nostra grande, sfortunata ed amata professione - ammorbano e controllano tutto e tutti.
Comunque… evviva, una volta tanto, la sincerità!
consiglioaperto

L’OUA SOSTIENE L’INIZIATIVA DEL MINISTRO ALFANO E CONTESTA GLI IDEOLOGISMI DI CHI S’OPPONE ALLA RIFORMA FORENSE.


Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, in relazione alle prese di posizione di alcuni parlamentari del partito Radicale e del partito Democratico, contro il progetto di legge di riforma forense all’esame del Senato, ha così dichiarato: “Questa riforma è voluta e condivisa da tutta l’Avvocatura, soprattutto dai più giovani che a causa della legge Bersani hanno subito una forte precarizzazione della propria attività professionale. Il ministro Alfano ha mostrato un grande coraggio e una grande determinazione nel suo impegno a favore dell’Avvocatura e delle professioni in generale. Positive, in questo senso, sono le sue ripetute dichiarazioni a favore d’una modifica della legge Bersani”.

PROCESSO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - RISPOSTA RETICENTE O EVASIVA (CASS. CIV. SENT. N. 7783 DEL 31/03/2010).


(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. Spagna Musso)
Sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010
“La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta”.

martedì, aprile 13, 2010

Istituito l’Osservatorio per la tutela delle categorie professionali (Protocollo d'intesa 08/04/2010).



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

MINISTERO DELL’INTERNO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con sede in Roma, in persona del Presidente nazionale Dott. Claudio Siciliotti,

Il Consiglio Nazionale Forense con sede in Roma, in persona del Presidente prof. Guido Alpa,

e

li Dipartimento della P.S., in persona del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio Manganelli,

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO l'art. 4 del Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2000 che istituisce, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Servizio Analisi Criminale con il compito dì curare l'analisi di livello strategico sulle dinamiche dei fenomeni criminali e sulla contrapposta azione di contrasto, anche attraverso l'analisi dei relativi dati statistici; nonché i progetti integrati interforze; l'aggiornamento dei relativi archivi elettronici e la correlazione con altri archivi elettronici di Polizia Criminale; lo sviluppo di specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, anche su base informatica;

CONSIDERATO che i componenti delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché degli Avvocati possono essere nominati dalle Autorità Giudiziarie in incarichi di particolare rilievo specialistico, quali quelli di curatori fallimentari, revisori dei conti, delegati alle esecuzioni immobiliari, custodi e amministratori giudiziari dei beni sottratti alla criminalità organizzata e che in ragione di tali incarichi alcuni appartenenti alle predette categorie sono state vittime di gravissimi episodi delittuosi;

CONSIDERATO l'aumento della domanda di sicurezza nel settore e la conseguente necessità di dare impulso all'analisi integrata del fenomeno, per individuare le misure di prevenzione e difesa più idonee alla protezione da formee di intimidazione, anche gravi, correlate all'espletamento di incarichi attribuiti dall'Autorità Giudiziaria

CONVENGONO

Art. 1.

Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Direzione Centrale della Polizia Criminale - è istituito un Osservatorio per la tutela delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché da rappresentanti delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati.
L'Osservatorio si riunisce almeno una volta al mese e, se necessario, ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta.

Art. 2

L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
• monitoraggio e analisi degli episodi intimidatori ai danni delle suddette categorie che siano collegabili ad incarichi professionali ricevuti dall'Autorità giudiziaria in conformità alla normativa vigente;

• segnalazione alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza delle situazioni che presentano profili di criticità per l'adozione degli interventi ritenuti necessari;
• richiesta periodica di informazioni alle Prefetture-UTG e agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 3

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché con il Presidente dei Consiglio Nazionale Forense, provvederà all'individuazione nominativa dei componenti dell'Osservatorio.

Art. 4

La presente intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo della stessa.
Le parti possono concordemente modificare i contenuti della presente intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Prefetto Antonio Manganelli

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Dott. Claudio Siciliotti

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Prof. Guido Alpa

Presenzia

Il Ministro dell'Interno
Roberto Maroni

Evento formativo del 23/04/2010 (n. 4 crediti).

domenica, aprile 11, 2010

Maroni: non è illegale scaricare musica.


La pensa così il Ministro dell’Interno, Roberto Maroni sulla controversa questione dei download di file musicali. Attualmente esistono decine di programmi e di siti coi e dai quali è possibile scaricare musica gratuitamente.
Maroni, sull’argomento, ha così dichiarato: “scaricare musica da Internet ‘non la considero un’azione illegale“. Secondo il ministro il download libero e gratuito non ha niente a che fare con la pirateria.
Attualmente la pensa così anche la Corte di Cassazione che in una sentenza di inizio 2007 aveva assolto due studenti, rei appunto di aver scaricato e condiviso file musicali. I suddetti studenti erano stati condannati anche in corte d’appello, ma la Cassazione appunto, ribaltò il giudizio.
La legge in vigore sul diritto d’autore prevede la punibilità per chi “duplica allo scopo di trarne profitto” materiale coperto appunto dal copyright.
Lo scaricare file musicali ( o di altro genere), se non finalizzato a questa pratica quindi non risulta essere reato.

sabato, aprile 10, 2010

L'aforisma del sabato.

Conciliazione: gli Ordini forensi chiedono che il ministero della giustizia approvi in fretta i decreti attuativi.


Roma. 09/04/2010 - Fare in fretta con i decreti ministeriali sui requisiti degli organismi di conciliatori e dei conciliatori e sulle indennità, cioè i decreti che attueranno in concreto la riforma che ha introdotto nel sistema giustizia la mediazione (legge 69/2009 e decreto legislativo n. 28/2010).
L’esigenza di avere un quadro normativo completo per poter cogliere al meglio le opportunità e superare le difficoltà interpretative e pratiche che le norme hanno posto è emersa oggi nel corso di una affollata riunione con i referenti degli Ordini locali per la conciliazione, organizzata dal Consiglio nazionale forense proprio con l’obiettivo di verificare nel tempo e sul campo lo stato dell’arte.
La pressione dei e nei fori locali è forte, soprattutto perché sul mercato sono già operative strutture private, legittimate dalla riforma societaria. Mentre appena una decina di Ordini possono vantare un organismo di conciliazione già avviato. In più c’è la formazione da organizzare e in assenza dei decreti ministeriali che fissino i requisiti dei conciliatori è tutto più difficile.
L’indicazione emersa oggi da parte del Cnf è quella di aspettare i decreti attuativi e di muoversi in un quadro aggiornato. Ma proprio per questo la richiesta al ministero della giustizia è di fare il più in fretta possibile. Con la riforma governativa, gli Ordini sono chiamati a istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, che saranno riconosciuti di diritto dal ministero.
Una opportunità certo, ma anche una sfida visto che, per chi non è già sul mercato sulla base delle vecchie regole, il rischio è quello di una partenza in salita che potrebbe trasformarsi anche in una iniziativa inutile e piuttosto costosa (stime prudenziali parlano di 9 milioni di euro per il sistema ordinistico).
Le iniziative del Cnf. “Con la commissione Cnf per lo studio della mediazione abbiamo avviato un confronto con il ministero della giustizia nella convinzione che gli organismi di conciliazione presso gli Ordini forensi abbiano delle caratteristiche peculiari: saranno formati da soggetti con una formazione specifica giuridica teorico-pratica e potranno garantire una maggiore imparzialità. Siamo dell’avviso anche che le parti avranno interesse a essere accompagnate da un legale di fiducia. Insisterò presso il ministero perché gli Ordini siano automaticamente iscritti anche come enti formatori. E sono dell’avviso che i conciliatori presso gli Ordini non potranno essere che avvocati che si siano formati presso l’Ordine stesso o altri Ordini forensi”, ha spiegato il presidente Cnf Guido Alpa.
I dubbi sull'implosione del sistema sono tutti sul tappeto, anche perché andrà valutata la sostenibilità economica e pratica del sistema. “Siamo tutti preoccupati perché non ci sono dati che ci diano un ordine di grandezza. Certo è però che il sistema si dovrà autofinanziare e quindi è importante che il ministero fissi delle tariffe che siano sufficienti a coprirne i costi”, ha evidenziato Alpa.
Fabio Florio, ordinatore della commissione Cnf, ha invitato a evitare la corsa alla formazione in mancanza dei decreti attuativi perché l’obiettivo deve essere quello della qualità. La commissione comunque ha già predisposto un programma di incontri sul territorio nei prossimi tempi.
I costi. Nel corso della riunione sono state avanzate alcune stime: supposto che almeno (e sono stime prudenziali) il 5% degli avvocati iscritti agli albi vogliano diventare conciliatori e calcolando una cifra di 500 euro a testa per singolo corso, il costo per l’avvocatura sarà di 5milioni e mezzo di euro.
Dal canto loro gli Ordini dovranno organizzare almeno 370 corsi e, stimati almeno due dipendenti impegnati negli organismi di conciliazione dovranno sborsare oltre 9milioni di euro. Senza neanche rientrare dell’Iva corrisposta ai conciliatori.
Polizza assicurativa.Altra questione emersa oggi è stata quella della polizza assicurativa: la legge la prevede come obbligatoria ma le compagnie di assicurazioni finora contattate dagli Ordini spesso non possono fornire proposte sulla base del volume di affari (che a tutt’oggi non si riesce a stimare).
Il Cnf sta valutando due strade alternative: o chiedere al ministero l’esonero per gli Ordini, come già previsto per le Camere di Commercio; oppure stipulare una convenzione con una compagnia di assicurazione.
Questioni operative. Quanto alle prime indicazioni operative in tema di formazione, Ana Uzqueda ha suggerito quali devono essere le competenze da acquisire in un corso di formazione per conciliatori: conoscenza delle dinamiche del conflitto, comunicazione efficace, tecniche di negoziazione cooperativa, tecniche di comunicazione, tecniche e procedura di mediazione dei conflitti.
Quanto alla qualità dell’ente di formazione, gli elementi che militano a suo favore sono la presenza di un responsabile scientifico, requisiti di professionalità dei docenti, un sistema di valutazione e il sistema di selezione dei mediatori.
Paola Ventura, che proviene da una esperienza sul campo a Milano, ha spiegato come istituire un ente di conciliazione sia come emanazione diretta dell’Ordine o tramite una fondazione costituita ad hoc. “Una fondazione avrebbe più libertà anche nella fissazione delle tariffe ma potrebbe avere più difficoltà nell’assegnazione dei locali da parte del Tribunale”.
Angelo Santi, componente della commissione Cnf, ha annunciato che la commissione sta predisponendo un modello di regolamento per il funzionamento degli organismi di conciliazione.
Dubbi interpretativi. Rimangono sullo sfondo le difficoltà interpretative delle norme, messe in luce da Domenico Dalfino che ha suggerito di non enfatizzare le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di informazione da parte dell’avvocato: l’assistito potrebbe agire per la ripetizione di quanto già corrisposto all’avvocato.
Sul piano disciplinare sarebbe applicabile l’articolo 40 del codice deontologico. Dubbi poi sorgono, quando la mediazione è prevista come condizione di improcedibilità, nel caso di domande riconvenzionali o alla chiamata in causa o al’intervento volontario di terzi.
Paolo Luiso ha sottolineato come la mediazione costituisce uno strumento pregiudiziale rispetto agli altri, in particolar modo rispetto agli strumenti aggiudicativi, perché consente di dare rilievo al mondo degli interessi e delle necessità, che sono irrilevanti nel mondo del diritto e che per questo motivo non possono essere presi in considerazione dal giudice o dall’arbitro.

venerdì, aprile 09, 2010

COA Salerno: Offerta formativa 2010 di deontologia ed ordinamento forense.


26/04/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Americo Montera
“Struttura, funzioni ed organi della Cassa di Previdenza Forense e riforma dell’Ordinamento professionale”

17/05/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Francesco Saverio Dambrosio
“Rapporti tra Avvocatura ed organi dell’informazione: diritto di cronaca e deontologia forense”

07/06/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Cecchino Cacciatore
“Tecniche difensive, nella fase preliminare ed in quella del giudizio, nel procedimento disciplinare”

27/09/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Giuseppe Di Genio
“Difesa ed Avvocatura nella Carta Costituzionale”.

21/10/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Angela Di Stasi
“Il Codice Deontologico forense europeo”

15/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Edilberto Ricciardi
“La riforma della Legge Professionale”

22/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Maurizio Monina
“L’art. 38 del cod. deontologico forense: l’inadempimento dell’avvocato”

13/12/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Giuseppe Celia
“Il divieto di accaparramento di clientela (art. 19 codice deontologico forense)”

PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUN INCONTRO VERRANNO RICONOSCIUTI N. 2 CREDITI FORMATIVI.

mercoledì, aprile 07, 2010

Napolitano promulga la legge sul legittimo impedimento.


Roma, 07 aprile-Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato il disegno di legge sul legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei singoli ministri a comparire in processo.
Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato il 10 marzo scorso, entrerà in vigore a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
"Apprezzabile interesse al sereno svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali" – a quanto si apprende in ambienti del Quirinale, a proposito della promulgazione, dopo approfondito esame, della legge recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza", punto di riferimento del Presidente della Repubblica è rimasto il riconoscimento - già contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 - dell'"apprezzabile interesse" ad assicurare "il sereno svolgimento di rilevanti funzioni" istituzionali, interesse "che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali di diritto".
In questo quadro la legge approvata dalle Camere il 10 marzo scorso è - secondo le fonti del Quirinale - apparsa rivolta a "tipizzare" l'impedimento legittimo disciplinato dall'art. 420-ter del Codice di procedura penale, che la legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e autorità giudiziaria.

Alfano: riforma e statuto per tutte le professioni entro fine legislatura.


Roma, 7 apr. - "Il governo, entro la fine di questa legislatura, intende siglare la riforma delle professioni e lo statuto dei professionisti. Ci sembra un tempo ragionevole per una riforma discussa e attesa da decenni".
Così il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, spiega l'obiettivo dell'incontro con i rappresentanti degli ordini professionali convocato dallo stesso ministro per il 15 aprile.
Secondo Alfano, nell'incontro con i rappresentanti degli ordini professionali si parlerà di "formazione e società tra professionisti".
Temi su cui, secondo Alfano, "ci sarà una scelta condivisa che verrà presa insieme agli attori coinvolti. L'obiettivo è modernizzare il sistema, come si vedrà. Per quanto riguarda - aggiunge - le società tra professionisti, l'importante è non recedere il legame fiduciario tra professionista e cliente, cosa che potrebbe accadere con la spersonalizzazione dei servizi".
Per il titolare del ministero di Via Arenula, sulla riforma "la linea di fondo dell'esecutivo dice di no a un'insalata mista e sì a principi generali che si possano legare a scelte specifiche".
"Si può seguire - conclude - il percorso tracciato con la riforma degli avvocati e puntare su una riforma generale e poi, a seguire, quella per le singoli professioni che oggi si trovano ad autogovernarsi con statuti vecchi e arretrati".

COA Salerno: offerta formativa 2010 di Diritto Comunitario.

Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione (Tribunale Napoli, sez. VI civile, sentenza 10/02/2010).


Con la pronuncia in disamina il Tribunale di Napoli, adito in appello dall’opponente di sanzione amministrativa vittorioso in primo grado avanti al Giudice di Pace, ha manifestato di aderire all’indirizzo espresso recentemente dal Supremo Collegio suprema Corte nell’ordinanza n. 4159/2010, pur non richiamandola espressamente in motivazione.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso in opposizione per carenza di prova ella notifica del verbale opposto, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, ma senza motivare la decisione.
Ha rilevato il Tribunale di Napoli che, non ricorrendo, nel caso in esame, nessuna delle due ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c ai fini della compensazione (soccombenza reciproca o esistenza di giusti motivi), l’esercizio di tale potere da parte del Giudice si risolve in un mero arbitrio (lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale contemplato dalla Costituzione).
Pur ammettendo che il Giudice di Pace abbia – nel caso di specie - compensato le spese sul presupposto che trattavasi di causa in cui il privato avrebbe potuto attuare una difesa in proprio, cioè senza l’assistenza tecnica di un avvocato, ebbene , anche questa motivazione sarebbe insufficiente ai fini di giustificare detta pronuncia, perché la difesa in proprio è una mera facoltà garantita al privato che, in quanto tale, può essere o meno esercitata in piena libertà da suo titolare.
Con la conseguenza che non si può imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente.
Pertanto, non è consentito al Giudice “sanzionare” il detto mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese.
Il Tribunale ha evidenziato, infine, il senso dell’obbligo di motivazione imposto al Giudice affermando che, in carenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., così come il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede alcuna motivazione (dal momento che la giustificazione della mancata compensazione è ricavabile dalla carenza dei presupposti di legge), allo stesso modo il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il Giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)

Premesso
che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun'altra indicazione;
che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l'intimato Comune di Roma con controricorso;
Considerato
che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di altro giudice.

lunedì, aprile 05, 2010

Irragionevole durata del processo: quantificazione dell’indennizzo (Cass.civ., sez. I, ord. n. 4798/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 26 febbraio 2010, n. 4798
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
" R.D. ha proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di sedici motivi avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma depositato il 7 settembre 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1.400 - oltre spese per l'importo complessivo di Euro 800 più accessori - per l'eccessivo protrarsi di una causa di lavoro svoltasi dinanzi ai giudici di Napoli per il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo.
Il Ministero ha resistito con controricorso. Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di un anno e quattro mesi, verificatasi nella fase di appello, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di due anni in detta fase.
Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all'art 6 della Conv. di Strasburgo secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Edu.
Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.
Il secondo motivo, attinente al calcolo della ragionevole durata del processo, è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha motivatamente ritenuto di adottare lo standard CEDU di normale durata di un processo civile nel caso in esame, avuto riguardo al tipo di questioni in esso discusse, mentre il ricorrente prospetta una durata inferiore adducendo profili astratti e non pertinenti al decisimi.
Con il sesto motivo si deduce sotto diversi profili l'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.
Il motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello liquidato la somma di Euro 1.000 per ogni anno di ritardo: somma congrua ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Difatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta - a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 - all'art. 6 della Convenzione, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340).
In particolare, la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell'indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multls, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).
Non può essere seguita la censura - articolata con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo - in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro o previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).
Con il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell'indennizzo riferito all'intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata.
La censura appare manifestamente infondata, avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese processuali della fase dinanzi alla Corte d'appello di Roma, si deve rilevare come la difesa ricorrente incentri la sua doglianza sul rilievo che avrebbero dovuto essere applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte d'appello, sostenendo che il procedimento de quo non potrebbe essere considerato di volontaria giurisdizione in quanto sicuramente a carattere contenzioso e destinato ad una pronuncia giudiziale suscettibile di essere impugnata per cassazione a norma dell'art. 360 cod. proc. civ.; considera, ancora, che non sarebbe risolutiva la disposizione che rinvia al rito in camera di consiglio al fine di applicare la voce tariffaria destinata i procedimenti camerali.
Le censure non appaiono puntuali, dal momento che la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare nel medesimo ricorso quali voci della tariffa, diverse da quelle utilizzate, avrebbero determinato a suo vantaggio una liquidazione superiore rispetto a quella operata dai giudici capitolini, non essendosi fatta carico la parte neppure di indicare in modo più preciso quale voce di quelle liquidate avrebbe contravvenuto ai minimi tariffari previsti per l'indicata voce tabellare.
Infondato è poi l'assunto che si sarebbe dovuto procedere secondo gli onorari liquidati dalla Corte CEDU.
Tali onorari attengono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo e, quindi, nulla hanno a che vedere con il presente procedimento che, svoltosi davanti a giudici dello Stato, non può che essere sottoposto alle tariffe professionali che disciplinano le spese della professione legale davanti ai tribunali e alle corti dello Stato (Cass., Sez. 1^, 5 settembre 2008, n. 22404). Per il resto, i quesiti o le sintesi conclusive nei motivi concernenti le spese appaiono generici".
Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;
che il ricorso va di conseguenza rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010.