martedì, aprile 20, 2010

COMPENSI PROFESSIONALI: SULL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO AMMESSO SOLO RICORSO IN CASSAZIONE.


“In tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo”.
Cassazione, Sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225

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