mercoledì, aprile 21, 2010

Notifica avvocati a mezzo posta: si perfeziona con la consegna.


CONSIGLIO DI STATO Sezione VI
sentenza n. 2055/2010 del 29 gennaio 2010
FATTO
Con atto di appello notificato il 5.10.2009, la società (omissis) impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10.4.2009 (omissis).
Nella citata sentenza si rilevava come la notifica fosse stata effettuata in proprio dall’avvocato, tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 della legge 21.1.1994, n. 53, con perfezionamento della stessa il 3.3.2009, data della consegna del plico al destinatario in base alla relativa ricevuta.
Non si estenderebbe infatti all’avvocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solo con riferimento agli ufficiali giudiziari – quali pubblici ufficiali deputati “specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari” – avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante, il noto “meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
Le ragioni sopra sintetizzate erano contestate dall’originaria società ricorrente (nonché, con atti di intervento ad adiuvandum, dagli ordini e dalle associazioni forensi specificati in epigrafe); la medesima società, inoltre, riproponeva nella presente sede i motivi di gravame non esaminati in primo grado di giudizio ed insisteva nel chiedere l’annullamento degli atti impugnati, nonché il risarcimento del danno.
Il Comune di Gattico, a sua volta costituito in giudizio, si difendeva nel merito, riconoscendo l’avvenuto superamento della tesi interpretativa, posta a base della sentenza appellata; secondo la difesa comunale, infatti, non avrebbe potuto ritenersi assentibile la collocazione degli impianti di cui trattasi nella zona prescelta dall’appellante, trattandosi di zona boschiva, soggetta a vincolo idrogeologico ed inedificabile, a norma dell’art. 27 della legge regionale n. 56/1977 (riferita a costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di bosco ad alto fusto) e dell’art. 45, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G., sussistendo – peraltro – la possibilità di altra localizzazione idonea, in area adiacente.
L’iter procedurale, previsto per la formazione del silenzio assenso, sarebbe stato inoltre sospeso con nota n. 3132 del 28.4.2008, in cui si esternavano le ragioni ostative per la collocazione dell’impianto.
L’atto impugnato, inoltre, avrebbe avuto “significato e portata” di annullamento, in via di autotutela, dell’eventuale assenso tacito, non potendo ritenersi che il codice delle comunicazioni elettroniche abbia sottratto agli enti locali le funzioni di tutela del territorio.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell’art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53; quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta notificazione”) e dell’art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa.
Nella citata pronuncia, la suprema Corte riconosceva la fondatezza della questione di costituzionalità, in quanto “l’inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge n. 890/1982” non avrebbe consentito “interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario”; tale interpretazione, d’altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell’eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso.
Era ritenuto, pertanto, “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante”che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un’attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale). Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio “di portata generale”, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”.
A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all’art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.
Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata si assume un indirizzo di non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente – come già ricordato – solo al combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già in parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico: cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13922).
Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c.. In accoglimento delle tesi difensive, al riguardo prospettate nell’atto di appello, nonché negli atti di intervento specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne deve disporre l’annullamento senza rinvio.
A quest’ultimo riguardo, sembra opportuno sottolineare come non sia ravvisabile nel caso di specie, in applicazione dell’art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un “difetto di procedura o vizio di forma”, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al contenuto della decisione – e non identificabili con difetti procedurali (come quelli riferiti a non corretta valutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione) – erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per pronunce di quest’ultimo tipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774)." (…)
Depositata il 13/4/2010.

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