martedì, maggio 18, 2010

Condominio e spese comuni: le ipotesi di nullità, ovvero annullabilità, dei deliberati assembleari.


"In materia di delibere condominiali sono affette da nullita’- che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole puo’ fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformita’ da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullita’, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformita’ dei criteri di cui al citato art. 1123 c.c.”.
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE-Sentenza 19 marzo 2010, n. 6714.

Nessun commento: