giovedì, maggio 06, 2010

Foro del consumatore.


Corte di Cassazione Sez. Terza
Sent. del 26.04.2010, n. 9922

Svolgimento del processo

Con sentenza 24 marzo - 19 maggio 2005, il giudice di pace di Roma dichiarava la propria incompetenza per materia e per territorio, essendo competente a decidere la controversia introdotta da Ennio R. contro UNIPOL (relativa alla restituzione di somme indebitamente percepite sulla base di un contratto di assicurazione per r.c.a. e a.d.r., in violazione dell’art. 2 della legge_287_1990), la Corte d’appello di Bologna.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il R. con un unico motivo.
Resiste UNIPOL con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1469 bis comma 3 e 19 cod. civ. (foro esclusivo del consumatore), ed errata individuazione del giudice competente per territorio.
Il giudice di pace aveva dimostrato di non conoscere - e comunque non aveva applicato - il principio del foro esclusivo del consumatore, da individuarsi nel luogo di residenza o di domicilio elettivo dello stesso consumatore.
Tale principio, enunciato dalla ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14669 del 1° ottobre 2003, era stato recepito dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte in tutti i casi in cui parti della controversia siano un professionista ed un consumatore.
Considerato che nel caso di specie l’attuale ricorrente era residente in Roma, il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi alla Corte di appello di Roma, funzionalmente e territorialmente competente, in forza delle disposizioni di legge richiamate.
Osserva il Collegio:
Avverso la decisione del giudice di pace che decide solo sulla competenza è ammissibile il ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza che accoglie l’eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice di pace adito contiene solo statuizioni sulla competenza; pertanto, se pronunciata in causa di valore inferiore a millecento euro, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., essa è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, nel caso di specie non si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 40 del 2006.
Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 19 maggio 2005, e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (che prevedevano la formulazione di un principio di diritto in tutti i casi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma primo dell’art. 360 c.p.c.).
Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.
La legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello (Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207).
La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. S.U. ord. n. 14669 del 1° ottobre 2003).
La sentenza del giudice di pace che ha deciso in senso difforme da tale principio deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, territorialmente e funzionalmente competente.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
Depositata in Cancelleria il 26.04.2010

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