giovedì, maggio 13, 2010

La sanatoria - inerente la nullità dell'atto di citazione, prevista all'art. 164 comma 2 c.p.c. - è applicabile anche in appello.


Cassazione civile - Sezioni unite
Sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217

“L’art. 164 comma 2 c.p.c. non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell’art. 156 comma 3 c.p.c. e dell’art. 164 comma 3 c.p.c., la stessa interposizione dell’appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l’invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
Il giudice d’appello deve pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado.
Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l’esigenza della ragionevole durata del processo.
Sicché il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell’art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (Cass., sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27411, m. 586913)”.

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