martedì, maggio 18, 2010

Procedimenti penali camerali: l’astensione del difensore non legittima il rinvio dell’udienza.


Nei procedimenti in camera di consiglio, l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali, non rileva come causa legittima di rinvio dell'udienza.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18613 del 17 maggio 2010, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte territoriale di Trieste che aveva respinto la richiesta di rinvio del difensore per adesione all'astensione delle udienze, poichè si trattava di procedimento celebrato in camera di consiglio.
La Corte ha spiegato che il legittimo impedimento del difensore non opera come causa di rinvio nei procedimenti in camera di consiglio e che, in ogni caso, è previsto solo per legittimo impedimento dell'imputato e non anche per quello del difensore.
Nel caso specifico, gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, "l' astensione dall' attività defensionale proclamata dall' Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 della Costituzione trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione, giudiziaria e cioé nel diritto di azione e difesa di cui all' art. 25, Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo. Essa trova ulteriore limite nell' obbligo di un congruo avviso e di un un ragionevole limite temporale dell' astensione, nonchè nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare ed assicurare le prestazioni essenziali".

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