sabato, giugno 12, 2010

IL RIMBORSO FORFETTARIO SPETTA ALL'AVVOCATO AUTOMATICAMENTE, ANCHE IN ASSENZA D’ESPLICITA RICHIESTA.


“Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192
(Pres. Finocchiaro – Rel. Massera)

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