martedì, giugno 01, 2010

Illecita pubblicazione dell’immagine altrui.


L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni anche patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico cui il danneggiato abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui si fornisca la prova.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con decisione n. 10957/2010 dello scorso 6 maggio: secondo i giudici di legittimità, qualora non sia fornita la prova del danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione.
Tale importo potrà essere determinato in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecito e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, in particolare tenendo conto della Legge 633 del 1941, art. 158, comma 2.

Art. 158 Legge 633/41:
1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile

Nessun commento: