mercoledì, luglio 14, 2010

Nel processo l’avvocato può diventare anche testimone (Cass. Civ. sent. n. 16151 dell’8 luglio 2010).


L'avvocato può assumere nello stesso processo (civile e penale), anche se non contestualmente, la veste di testimone e difensore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16151 dell’8 luglio 2010, ha respinto il ricorso di una donna che contestava la testimonianza del difensore della controparte, prima che questo assumesse l’incarico, in un procedimento di sfratto per morosità.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali.
Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge.
In motivazione è stato ritenuto che “dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore”.
Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto d’ incompatibilità alternativa.
Insomma, “non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone”.

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