mercoledì, luglio 21, 2010

Scioglimento di comunione: la stima dei beni va riferita ai valori correnti all'epoca della divisione.


In tema di scioglimento della comunione ereditaria la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all’epoca della divisione. È quanto emerge dalla sentenza n. 15123/10, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Innanzi ai Giudici di legittimità è stato confermato il verdetto di merito: i valori di riferimento dei beni oggetto della comunione da sciogliere, ai fini della formazione delle quote, devono essere riferiti ai valori correnti.
Escluso quindi che i valori – come invece sosteneva la difesa – debbano essere quelli dell’epoca dell’apertura della successione.
L’erede che abbia apportato miglioramenti ai beni ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate e non del valore delle trasformazioni che vanno a incrementare la massa da dividere, non trovando applicazioni le regole di cui all’articolo 1150 cc.
Il successore, infatti, in questo caso, deve essere considerato come un mandatario o un utile gestore dei coeredi.

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