lunedì, agosto 16, 2010

Il CNF ricorre al Garante contro il CEPU.


Roma. L’annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione” è ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna.
E lo fa presentando un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).L’esposto è stato depositato mercoledì 28 luglio.
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. L’esposto Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per l’esclusivo scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri. “ E’ dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l’esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati”. D’altra parte, già il Cnf con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dell’Ordine sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi, vigilando che non sia indebitamente eluso l’esame di Stato (strumento per garantire al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela all’interno del giusto processo) attraverso l’esercizio fraudolento delle libertà garantite dall’ordinamento Ue.
I motivi a base dell’esposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust. Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).

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