venerdì, ottobre 15, 2010

Procedimento disciplinare avvocati: il consigliere che partecipa alla fase istruttoria può partecipare anche a quella decisoria.


Corte di cassazione-Sezioni unite civili
Sentenza 7 ottobre 2010, n. 20773
“Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale: in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l'applicazione delle disposizioni in materia d'incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa, né può profilarsi una qualche violazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, attesa la non pertinenza dei parametri indicati, riferibili alla sola attività giurisdizionale (cfr., tra le altre, Sez. un. n. 138 del 2006, n. 9097 del 2005, n. 6406 del 2004 e n. 1229 del 2004)”.

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