martedì, dicembre 14, 2010

Avvocati: reiscrizione all’albo vietata in caso di reato (Cass. Sezioni Unite civili n. 25089/2010).


Negata la reiscrizione all'ordine dell'avvocato che aveva chiesto la cancellazione per motivi personali ma che prima della cancellazione aveva avuto una condanna per falso, venendo così meno il requisito della condotta «specchiata e illibatissima».
A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione con la sentenza delle sezioni unite civili n. 25089 depositata il 13/12/2010.
Il professionista cui in precedenza era stata inflitta dall'ordine la sanzione disciplinare della censura soprattutto a causa della sua (allora) giovane età e del fatto che il pm aveva sollecitato l'ammonimento.
Nel chiedere la reiscrizione il ricorrente aveva provato a ricordare precedenti pronunce del Cnf che ritenevano esistente il requisito della condotta "immacolata" anche in presenza di un procedimento o di un precedente penale, negando un automatismo ed esaltando, invece, la discrezionalità dell'ordine nella valutazione. Come pure per l'invocazione del ne bis in idem, con la quale il professionista aveva chiesto che l'antica censura ricevuta dall'ordine costituisse un precedente tale da precludere qualsiasi successiva misura.
Per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, invece il giudizio da rendere al momento dell'iscrizione o della reiscrizione ha un'autonomia piena.

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