martedì, febbraio 01, 2011

Ordini professionali: il contributo al Consiglio forense è una tassa (competenza del giudice tributario).


Hanno natura fiscale i contributi dovuti dall’avvocato al Consiglio forense, dunque in caso di controversia sarà competente a decidere il giudice tributario.
Questo è quanto è stato stabilito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione attraverso la sentenza 1782 depositata due giorni fa, il 26 gennaio 2011.
Il fatto che la quota venga denominata “contributo” non ha alcuna rilevanza e certamente non modifica la natura dla prestazione che si configura come “fiscale” a tutti gli effetti, poiché a detta della corte la legge riconosce “una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente”, non avendo di fatto una possibilità di scelta se aderire o meno all’albo per potere esercitare la professione dunque di conseguenza non avendo possibilità di scelta sul pagare o meno la relativa quota all’ordine.
Si tratta addirittura di un dovere di contributo al Consiglio che inoltre secondo la sentenza della Corte avrebbe tra le altre funzioni quella di organizzare e controllare in maniera efficace il sistema di protezione giuridica anche a tutela degli stessi cittadini potenziali fruitori dei servizi resi dagli avvocati, dunque la misura del contributo non corrisponde ad un servizio reso all’iscritto quanto piuttosto ad un servizio per la collettività.
La sentenza 1782/2011 richiama in maniera esplicita l’analogia di questa fattispecie con simili controversie sorte in precedenza per altri ordini professionali, affermando una volta di più che la natura della competenza dei giudici tributari si estende non solo alle tasse ma ai tributi di ogni genere e specie, come sancito anche nell’articolo 12 della legge 448/2001.

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