venerdì, maggio 27, 2011

Esecuzione forzata: al giudizio di divisione la mediaconciliazione non s’applica.


È quanto emerge dalla sentenza del 09.05.2011 del Tribunale di Prato.
Il giudice toscano esclude che la forma di risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotta dal Dlgs. 28/2010 possa essere applicata ai procedimenti incidentali di cognizione, ad esempio ai giudizi di divisione endoesecutivi.
Si scontrano, infatti, due esigenze di segno contrapposto: da un lato la funzione deflattiva del nuovo strumento conciliativo, introdotto per alleggerire il lavoro nelle aule di giustizia; dall’altro, la necessità di liquidare al più presto le ragioni dei creditori, tipica del processo esecutivo.
E, tra le due forze in campo, devono prevalere le esigenze di celerità e concentrazione che caratterizzano il processo esecutivo.
Le fasi di cognizione interne a quest'ultimo sono infatti soltanto “parentesi”, cioè passaggi del tutto strumentali all’individuazione definitiva dell’oggetto dell’espropriazione forzata.
Pertanto, applicarvi la mediaconciliazione finirebbe con l’andare in direzione contraria a quella indicata dal legislatore.
Specialmente, conclude il giudice, se si tiene presente la ratio della novella al cpc introdotta sei anni fa.
La legge 80/2005, infatti, concentra il giudizio di divisione in un procedimento incidentale funzionalmente incardinato dinnanzi al giudice dell’esecuzione e, così facendo, esclude in pratica che lo scioglimento della comunione potesse avvenire, una volta imposto il vincolo del pignoramento e dopo l’avviso di cui all’articolo 599 cpc al comproprietario, in una sede diversa da quella esecutiva.

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