lunedì, maggio 09, 2011

Il procuratore distrattario non è legittimato all' impugnazione.


Un avvocato, difensore del cliente in una procedura esecutiva intentata nei confronti suoi e di altri due soci da un Istituto di Credito, ha promosso ricorso per Cassazione, lamentando l’omessa attribuzione al medesimo delle spese e il mancato riconoscimento della maggiorazione per spese generali.
Con un primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’omessa distrazione delle spese in suo favore.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del mancato riconoscimento delle spese generali.
La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.
Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha osservato che è stato stabilito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma.
Del resto, la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo e è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ribadito che non sussiste la legittimazione diretta del distrattario in ordine alla contestazione della congruità o legittimità della liquidazione delle spese e segnatamente, del riconoscimento espresso della maggiorazione forfetaria per spese generali.
Infatti, in tali ipotesi, l’unica legittimata a sollevare doglianze di merito è la parte rappresentata, quale soggetto obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese.
Al contrario, resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronuncia sulle spese, mentre solo nel caso in cui sorgesse contestazione non sull’entità o sulla compensazione delle spese, ma sulla legittimità della disposta distrazione si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte e l’impugnazione sarebbe proponibile anche da quest’ultimo ovvero contro lo stesso. Così la Corte di Cassazione Civile con la recente sentenza n. 9699/2011.

Nessun commento: