domenica, giugno 05, 2011

Avvocati: l'iscrizione a singhiozzo riduce la pensione.


Il calcolo della pensione da parte di Cassa forense – basato sui 15 anni solari precedenti la maturazione del diritto - è indipendente dal periodo di effettiva iscrizione e contribuzione.
In pratica, se un avvocato nel quindicennio che precede la pensione si è cancellato o non ha versato in maniera continuativa, anche le eventuali annualità a reddito zero incideranno sul calcolo degli importi pensionistici e, quindi, su assegni più "leggeri".
Ad affermarlo è la Corte di cassazione – con la sentenza 12136 del 3 giugno 2011 – che ha rigettato il ricorso di un avvocato in pensione nei confronti di Cassa forense.
Per i giudici di legittimità l'articolo 2, comma 1 della legge 576/80 (sostituito dall'articolo 1 della legge 141/92) è chiara: non prevede «alcun elemento sintattico che stabilisca un collegamento tra i redditi dichiarati nei 15 anni solari anteriori al diritto alla pensione e gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione».
Cioè, il riferimento alle annualità non si lega necessariamente a un periodo di iscrizione e versamento dei contributi.
Con la riforma forense, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, la Cassa ha comunque apportato dei cambiamenti alle modalità di calcolo degli importi pensionistici da liquidare, tramite tre scaglioni.
Il primo – per i contributi maturati sino al 2001 – prevede i migliori 10 anni di contribuzione sugli ultimi 15.
Il secondo – per gli importi versati dal 2001 al 2009 – stabilisce i migliori 20 anni sugli ultimi 25.
Mentre il terzo scaglione – dal 2009 a regime – valuterà gli importi sull'intera vita lavorativa (tranne i peggiori cinque anni).
Inoltre, all'articolo 4 del regolamento 2009 per le prestazioni previdenziali di Cassa forense, si precisa che ai fini della determinazione del trattamento della quota base di pensione si considerano soltanto gli anni di contribuzione e di effettiva iscrizione.
MASSIMA
Risulta di piena evidenza dalla lettura del testo legislativo che in tale ultimo periodo – rilevante ai fini del decidere – è assente qualsivoglia elemento sintattico che giustifichi l'assunto del ricorrente inteso a stabilire un collegamento tra le «dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione» e gli anni «di effettiva iscrizione contribuzione».
Nell'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, legge 576/1980, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione «quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione» indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto.
Cassazione, sentenza n. 12136/2011

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