martedì, giugno 14, 2011

L’ATP ex art. 696 bis cpc non richiede la preventiva “mediaconciliazione” (Trib. Varese 21-04-2010).


Mediazione – D.lgs. 28/2010 – Controversia introdotta mediante consulenza tecnica preventiva – Applicabilità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Esclusione.

La consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e la mediazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. 28/2010) perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva.
Pertanto, in caso di CTU preventiva, non sussistono le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e il difensore non è obbligato alla comunicazione di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010.

Tribunale Varese, decreto 21 aprile 2010 - - Est. Buffone.

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