venerdì, agosto 26, 2011

La mediaconciliazione in contumacia costerà 40 euro.


Il provvedimento ministeriale, datato 6 luglio 2011 n. 145 e pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 197, anzitutto modifica il precedente DM della Giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, «sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi».
Nel dettaglio, e sempre in attesa della decisione della Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi sulla legittimità della conciliazione come causa d'improcedibilità, Via Arenula prova a introdurre misure più chiare e severe, soprattutto, in materia di professionalità di mediatori e formatori.
Per assicurarne la serietà e l'affidabilità potrà essere affidato all'Ispettorato generale del ministero della Giustizia il compito di vigilare sugli organismi iscritti nei registri dei conciliatori e degli enti formatori.
Ai mediatori sarà richiesto non solo il possesso di una specifica formazione e di un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, ma anche la partecipazione, «nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito», ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
Inoltre, nei casi in cui una delle parti non si presenti, il decreto prevede ora che «il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo».
Viene quindi sancito il dovere del conciliatore di arrivare comunque al verbale di conciliazione.
Il decreto rafforza poi la necessità che siano fissati «criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta».
L'articolo 5 del provvedimento, operativo da oggi, ritocca la quantificazione delle indennità.
Tra le altre rettifiche viene chiarito che nei procedimenti contumaciali, quando cioè nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, vi prende parte, l'importo massimo «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni».

Nella precedente formulazione la riduzione dell'importo era pari a un terzo, ma questo aveva determinato situazioni inaccettabili, secondo il ministero, con spese troppo elevate per i cittadini.

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