venerdì, settembre 16, 2011

Il Giudice di Pace di Catanzaro rileva la "non manifesta infondatezza" delle q.l.c. relative alla mediaconciliazione.


Per il giudice di Pace di Catanzaro, in una recente ordinanza, le censure di legittimità costituzionale mosse da una delle parti all'obbligo d'esperire la mediaconciliazione non appaiono manifestamente infondate.
In primis “appare evidente – scrive il giudice – la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo 28/10”.
Infatti, mentre nelle delega vi sarebbe la previsione dell’obbligo di attenersi al principio per cui la mediazione non debba “precludere l’accesso alla giustizia”, l’averla resa una condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, si rivelerebbe una preclusione di fatto.
Condivisa anche la censura dell’attore riguardante l’articolo 24 della Costituzione, in quanto, se il tentativo obbligatorio ha un costo “non meramente simbolico” allora “nella sostanza il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro”.
In ultimo, per il giudice “merita adesione” anche l’argomentazione relativa alla violazione dell’articolo 3 della Carta, e dunque del principio di uguaglianza, in quanto il sistema “consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento”, ipotesi non consentita alla parte attrice, graverebbe soltanto quest’ultima dell’obbligo di esercitare il procedimento di mediazione per poter far valere il suo diritto.
Va tuttavia ricordato che con il Dm 145/2011 sono state introdotte delle modifiche al Dm 180/2010 proprio con riguardo ai costi della mediazione obbligatoria, soprattutto quando al procedimento non partecipa anche la parte convenuta. Secondo la nuova tariffa, infatti, l’istante dovrà corrispondere all'organismo la cifra di 40 euro, fino ad un valore delle controversia di mille euro, o 50 euro oltre i mille euro.

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