sabato, settembre 10, 2011

Violazione disciplinare per l'avvocato che rallenta il calendario processuale (norma inserita nel ddl di conversione del d.l. 138/2011).


Il DDL in esame (già approvato dal Senato ed ora l’esame della Camera dei Deputati) per la conversione del D.L. 138/2011 inserisce l’articolo 1-ter con la rubrica “Calendario processuale” che va a sostituire il contenuto dell’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con il seguente testo:
“Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”.
Tale disposizione si applicherà alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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