sabato, ottobre 22, 2011

Creazione Regione denominata "Principato di Salerno" (Corte Costit. Sent. n. 278 anno 2011).


Comuni e province - Variazione territoriale - Fattispecie: distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania per la creazione di una nuova regione coincidente con il territorio dell'attuale Provincia di Salerno, denominata "Principato di Salerno" - Previsione che la richiesta del referendum per il distacco da una regione, di una o più province o di uno o più comuni, se diretto alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali della province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione - Limitazione dell'iniziativa per il referendum ai soli soggetti direttamente interessati alla variazione - Mancata previsione.

(omissis)
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco , sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti , sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

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