lunedì, gennaio 09, 2012

Onorario dell’avvocato: non si può ridurre ai minimi di tariffa, perchè manca il parere dell'Ordine.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 29 settembre - 21 ottobre 2011, n. 21934
(Presidente Plenteda – Relatore Zanichelli)

"Manifestamente fondato è invece il terzo motivo laddove censura l’impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto di non potersi discostare dalla liquidazione in base ai minimi tariffari come operata dal tribunale in difetto della produzione del parere dei competente Ordine professionale dal momento che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene “… se non può essere determinato secondo le tariffe” e tale espressione deve essere intesa non già come riferita all’ipotesi in cui le tariffe professionali non prevedono un compenso in misura fissa ma solo nel minimo e nel massimo, ma al diverso caso che la prestazione professionale, per la sua particolarità, non trovi una sicura collocazione tra le attività previste nella tariffa, così che l’intervento dell’Ordine professionale posa portare al giudice le più opportune indicazioni per l’esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo (in tale senso, quanto alla finalità del parere: Cassazione civile, sez. II, 22 gennaio 2000, n. 694).
E' il caso di rilevare, comunque, che la Corte, dopo aver ribadito che “Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti in materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice svincolata dal rispetto dei limiti tariffari” ha tuttavia precisato che “peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso , in conformità del citato art. 2233 c.c., In tale ipotesi è, peraltro, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l’esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell’ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza” (sez. I, Sentenza n. 1094 del 01/02/2000).
Da ciò consegue l'ulteriore errore in cui è caduto il giudice dei merito nell'omettere di valutare la concreta rilevanza dell'attività prestata per la sola considerazione della mancata produzione da parte dell'appellante dei parere ritenuto necessario, senza provvedere all'acquisizione d'ufficio".

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