mercoledì, aprile 18, 2012

Assegno consegnato solo in garanzia? Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008.
«Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n. 3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978)».

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