mercoledì, maggio 30, 2012

L’obbligazione dei condomini nei confronti di creditori del condominio è parziaria.

Tribunale di Milano, Sez.tredicesima, sentenza del 15/02/2012. 
No al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un solo condomino per il mancato pagamento della fornitura di gasolio da parte di tutto il condomino.
Ai singoli condomini si imputano in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in relazione alle spese per la conservazione e il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
Infatti l’obbligazione dei condomini nei confronti di creditori del condominio è parziaria e non solidale con la conseguenza che il creditore per recuperare il proprio credito può e deve procedere nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
 Nella sentenza si legge:
La società creditrice (per una fornitura di gasolio) ha richiesto l'intero importo, ritenuto dovuto, ad un solo tra gli ex condomini, in seguito divenuta proprietaria dell'intero edificio condominiale - tra l'altro in epoca successiva alla fornitura dei servizi - circostanza questa, che non la rende automaticamente soggetto passivo per l'intera obbligazione sorta, come già detto, antecedentemente. La R. S.r.l. avrebbe dovuto chiedere e specificare l'esatto importo del suo credito nei confronti della M. S.r.l., invece l'importo indicato nel D.I. richiesto è complessivo dell'intero, preteso, credito nei confronti di tutto il condominio.
fonte: www.CondominioWeb.com

Nessun commento: