giovedì, settembre 27, 2012

Avvocato indagato? Sì alla perquisizione nello studio senza avviso all'Ordine.

Cassazione penale , sez. II, sentenza 21.08.2012 n° 32909 
Quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l'avviso al Consiglio dell'ordine forense, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o l'oggetto della difesa. 
E' quanto ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 agosto 2012, n. 32909.
L'art. 103, primo comma, lett. a) e b), c.p.p. dispone che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori siano consentite solo quando questi o altre persone, che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio, siano imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito e per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
Ai sensi del terzo comma, poi, si afferma che, nell'accingersi ad eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio del difensore, l'autorità giudiziaria debba, a pena di nullità, avvisare il consiglio dell'ordine forense del luogo, affinché il Presidente, o un Consigliere da questi delegato, possa assistere alle operazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che per difensore debba intendersi, non solo colui che assiste l'indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che, in altro procedimento, abbia prestato assistenza all'indagato.
Infatti "se si considera la funzione delle garanzie dell'art. 103 c.p.p. ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l'esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti [...]
" Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non sono dirette a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge, con la conseguenza che non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini. (Altalex, 27 settembre 2012. Nota di Simone Marani)

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