martedì, ottobre 30, 2012

Aiga: ok alla riforma forense, se cambiano le regole sulla rappresentanza.

Nel corso dei lavori del Congresso straordinario dell’Aiga, tenuto a Napoli i giorni 25, 26 e 27 ottobre, Dario Greco, presidente dei giovani avvocati ha annunciato l’intenzione di non firmare la delega in bianco richiesta dal presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, per consentire l’approvazione immediata della riforma forense non appena il relativo testo approderà in Senato.
Il rappresentante dell’Aiga, in particolare, si dice favorevole all’approvazione della riforma ordinamentale entro la fine della legislatura ritenendo, tuttavia, necessario che si intervenga con una modifica sulle regole della rappresentanza.
A tal fine – precisa – “è necessario votare l'emendamento all'articolo 65 che prevede una delega al governo di dodici mesi per emanare, sentito il Cnf, gli ordini e le associazioni, i decreti legislativi per garantire un sistema democratico di elettorato attivo e passivo. Che tradotto nel nostro slogan vuol dire: un avvocato, un voto”.
Su tale punto l’Aiga avrebbe l’appoggio anche di Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua.

lunedì, ottobre 29, 2012

ANF : "Si rispettino le regole del Congresso. No a qualunque ipotesi di prorogatio".

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Napoli nei giorni 27 e 28 ottobre 2012,
udita la relazione del Segretario Generale;
all’esito dell’ampio dibattito svoltosi;
PRELIMINARMENTE RILEVA 
- che ad oggi, l'attivita' di preparazione e di approfondimento dei temi congressuali posti all’OdG del XXXI Congresso Nazionale Forense in programma a Bari il 22 – 23 e 24 novembre 2012 procede molto a rilento, poichè solo alcuni dei gruppi di lavoro costituiti (e precisamente: 1)Giurisdizione e tutela dei diritti: strumenti processuali e geografia giudiziaria; 2) Il ruolo dell’avvocatura: funzioni, prospettive e responsabilità, pari opportunità) stanno svolgendo regolarmente i loro lavori, mentre altri (ovvero : 1)Garanzie costituzionali, diritti dei cittadini e ragioni dell’economia; 2) Riforma dell’ordinamento forense; 3) La Previdenza forense; 4) Oua: Rappresentanza Politica, Modifiche Dello Statuto e Del Regolamento) non sono mai nemmeno stati convocati;
- che tale ingiustificata inattivita' rischia di compromettere l’efficacia del dibattito in sede congressuale, al quale deve invece - considerato il particolare momento di difficolta' che l'avvocatura attraversa - essere garantito ed assicurato il massimo spazio. Tanto con l’obbiettivo di individuare con certezza le linee della futura azione politica della rappresentanza politica unitaria , anche con riferimento ad eventuali e piu' efficaci forme di lotta per la tutela degli interessi dell'avvocatura, nel rispetto dei diritti dei cittadini
CONFERMA 
soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, la necessita' di una autorevole e rinnovata rappresentanza politica unitaria della categoria, pur nella consapevolezza della opportunita' di modificare l'attuale modello al fine di consentire la massima rappresentativita' di tutte le componenti dell'avvocatura italiana , augurandosi che tale processo riformatore possa essere quanto meno proficuamente avviato in occasione del Congresso di Bari ed, eventualmente, utilmente proseguito, nelle forme che il Congresso sovrano vorra' individuare;
RITIENE 
- assolutamente indispensabile che venga garantito un corretto svolgimento dei lavori del Congresso e delle Commissioni Congressuali, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari ( come purtroppo da ultimo non e' accaduto) e delle prassi di comportamento consolidate nei precedenti appuntamenti congressuali;
- altrettanto indispensabile che si proceda regolarmente all’elezione della nuova Assemblea dei delegati OUA, escludendo nettamente la possibilita' di ogni e qualunque ipotesi di proroga di diritto o di fatto o di ultrattivita' degli organi attualmente in carica;
AUSPICA 
che, nel rinnovo degli organismi, venga spontaneamente garantita dalle delegazioni distrettuali una adeguata rappresentanza sia delle donne che dei giovani (considerato che il 60% degli iscritti agli Albi ha meno di 40 anni) e che lo stesso accada successivamente, nella elezione degli organismi esecutivi.
Napoli, 28 ottobre 2012

Gratuito patrocinio: il nuovo limite di reddito è fissato in € 10.766,33.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, il decreto 2 luglio 2012 del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Ora l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 10.766,33. 
Il precedente valore, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, era pari ad € 10.628,16.

venerdì, ottobre 26, 2012

Riforma forense: voto definitivo martedì.

Nonostante ieri mattina la Camera avesse proceduto spedita nell’approvazione di articoli ed emendamenti all’AC 3900, l’aula ha votato un emendamento che prevede la doppia sessione di esame, creando un problema di copertura finanziaria e costringendo ad interrompere i lavori.
Inattesa per il Cnf la decisione di quei parlamentari che hanno approvato l’emendamento nonostante il parere contrario della commissione bilancio, del relatore e del governo, creando l’empasse.
Il Cnf tuttavia è certo che si sia trattato di un incidente di percorso e che, atteso l’accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari sul testo messo a punto con grande impegno da commissione giustizia e comitato dei nove, martedì si chiuderà l’iter della riforma.

Gli avvocati contro Bruno Vespa, non accettano alcuna mediazione!

Avvocati furiosi con il Bruno nazionale. Vespa, nel corso della puntata di Porta a Porta dello scorso 24 ottobre, ha fatto una chiosa sulla bocciatura dell’obbligo di mediazione decisa dalla Corte Costituzionale che non è affatto piaciuta alle toghe italiane.
Cosa ha detto di così grave il giornalista, patron di uno dei salotti televisivi più seguiti del Paese?
Vespa, a un certo punto della trasmissione se ne è uscito con questa frase: «Oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria: benissimo, la mediazione obbligatoria serviva ed era già servita l’anno scorso – dati del Ministro Severino all’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario – a far scendere i processi civili. Ne abbiamo, credo, tredici milioni tra penali e civili di processi in Italia: è stata dichiarata incostituzionale e non ne farete un’altra perché gli avvocati ve lo impediranno».
Quel «ve lo impediranno» era rivolto ai politici ospiti della serata. Tutte donne: le responsabili della campagna elettorale di Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani, Simona Bonafè e Alessandra Moretti e le deputate del Pdl Giorgia Meloni e Beatrice Lorenzin. Ma poi, il sor Bruno s’è lasciato andare a commenti un po’ pesanti.
La trascrizione viene così: «Gli avvocati guadagnano sui processi lunghi: se dura 10 anni. Io ho risolto una causa di mediazione, quando non era ancora obbligatoria: due sedute due! Se ci facevo causa durava 10 anni, ma il Parlamento …… la lobby degli avvocati …. Ma possiamo andare avanti così, con le lobby? E gli avvocati, i giornalisti, i farmacisti, i notai….. E che cavolo!».
Non c’è che dire, la passione di Vespa per l’argomento è sembrata sincera. E la preoccupazione per l’annoso problema dei processi troppo lunghi lo ha spinto ai limiti della partigianeria. Cosa del tutto inusuale per un giornalista notoriamente obiettivo e moderato.
Ma la reazione degli avvocati, tacciati di speculare sulla innata litigiosità delle italiche genti, ha messo l’accento anche su un potenziale conflitto di interesse.
Vespa, infatti, è sposato ad Augusta Iannilli. Chi è costei? Lo ha spiegato la presidente dell’Associazione nazionale forense (Anf), Ester Perifano: «La moglie del giornalista, Augusta Iannini, è stata, come dirigente del ministero di giustizia, tra i principali fautori dell’approvazione della normativa» bocciata dalla Consulta. Non a caso, proprio Perifano, il 24 ottobre su Twitter ha dedicato alla signora Vespa il suo primo pensiero, una volta appresa la notizia: «Desidero rivolgere il mio affettuoso pensiero alla dott.ssa Iannini in Vespa, alla quale va il mio più sentito apprezzamento (sic!) per l’opera (im)meritoria svolta quando era capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia».
Chissà, forse il Vespa Bruno si è sentito in dovere di difendere, in qualche modo, anche l’operato della sua dolce metà. Del resto, già nel 2010, il giornalista aveva toccato l’argomento in una puntata andata in onda il 20 dicembre.
All’epoca, persino il Consiglio nazionale forense si mosse per “stigmatizzare” toni e concetti espressi: «Le dichiarazioni del conduttore Vespa sulle qualità della mediazione e sui presunti doppi fini della contrarietà dell’avvocatura sono apodittiche e non realistiche. Si tratta di uno spot improprio a favore di una legge che presenta più aspetti problematici in ordine alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini».
E stavolta? Sulla pagina Facebook dell’Anf, la Perifano ha appena annunciato: «Esposto in partenza!!!»

giovedì, ottobre 25, 2012

Mediazione, Cnf: La illegittimità sancita dalla Consulta restituisce giustizia al sistema.

Roma 24/10/2012. Il Cnf esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale, resa nota ad oggi, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Va dato ampio riconoscimento ai colleghi che per primi hanno individuato la strada del ricorso in sede giudiziaria. Da parte sua il Cnf ha sostenuto le motivazioni del ricorso con una memoria a firma di Massimo Luciani, depositata alla Corte. Il Cnf ha sin dal principio sottolineato che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come condizione, per di più onerosa, per adire il giudice non solo rendeva oltremodo difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini; ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti. Il Cnf rileva che l’efficienza della giustizia è un obiettivo che è condiviso dall’Avvocatura ma occorre che le soluzioni giuridiche in concreto individuate rispettino i diritti dei cittadini e i principi dell’ordinamento.

mercoledì, ottobre 24, 2012

L'AIGA DI SALERNO FESTEGGIA (SARA' PER L'AFFONDAMENTO DELLA MEDIACONCILIAZIONE?).

Evento formativo del 13 novembre 2012.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Corte Costituzionale: bocciata la mediazione obbligatoria!

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Lo comunica la Consulta in una nota.

Astensione, Oua: 10mila avvocati in piazza contro la crisi della giustizia.

“Per la prima volta dal 2006 torniamo in corteo per le strade della capitale, in 10mila, per chiedere che si rimetta al centro dell'agenda politica del Paese la crisi della giustizia. Basta con interventi spot, con leggi che limitano i diritti dei cittadini, aumentando i costi e riducendo le possibilità di accesso al servizio''. È quanto afferma Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), alla fine della lunga manifestazione che ha visto sfilare gli avvocati con una fascia tricolore al braccio e con una rappresentazione di un corteo funebre che raffigurava la 'morte della Giustizia'.
''Tra media conciliazione obbligatoria ‐ spiega de Tilla ‐ aumenti dei contributi unificati, filtri in appello e chiusura di circa 1000 uffici giudiziari, fare un processo è diventato una corsa ad ostacoli. Tutto ciò con un arretrato elefantiaco e una lunghezza dei procedimenti infinita. In questo contesto non mancano i continui tagli, il personale insufficiente, il perseverare negli sprechi, tra esternalizzazione dei servizi, braccialetti elettronici e un'orgia di imprese private che si occupano di intercettazioni. Una situazione grave e che peggiora di giorno in giorno''.
''È ora di interventi organici e seri – sottolinea ancora de Tilla ‐ servono più risorse economiche e piu' personale, ma anche una riorganizzazione degli uffici, un'implementazione del processo telematico e dell'innovazione tecnologica l'autogestione degli stanziamenti e del bilancio della giustizia, per una riforma della magistratura laica e dell'appello (senza inutili filtri e multe)''.
''Ma anche un'implementazione ‐ conclude il leader dell'Oua ‐ senza costi e senza obbligatorietà, degli strumenti extragiudiziali. Fondamentale una proroga di due anni dell'entrata in vigore dei tagli irrazionali, incostituzionali e inutili di circa mille uffici giudiziari. Infine, serve una valorizzazione della professione di avvocato, con una legge adeguata e con un intervento urgente per la revisione dei parametri dei compensi decisi dal ministero''.

giovedì, ottobre 18, 2012

MANIFESTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.

IL GOVERNO MONTI HA PUBBLICATO IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ: LE DISPOSIZIONI SIGNIFICATIVE IN TEMA DI GIUSTIZIA.

Nel disegno di legge cd di stabilità:
  1. viene espressamente introdotto il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali . 
  2. è previsto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. La disposizione, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  3. il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione della termine di ragionevole durata del processo è esente dall’obbligo di registrazione. 
  4. viene modificato il quarto comma dell’art. 91 del cpc in tema di condanna alle spese di giudizio, introducendo un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il valore effettivo della causa, siccome accertato dal giudice. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  5. viene modificato l’art. 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 in tema di composizione della commissione per l’esame di avvocato (un magistrato in meno, sostituito da un docente anche di scuola superiore).
  6. viene modificato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge. 23 dicembre 2005, n. 266 sancendo l’impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell’indennizzo per la violazione della termine di ragionevole durata del processo e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. vengono aumentati gli importi dovuti per il contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo. Con riferimento alla materia degli appalti pubblici e dei ricorsi avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti, vengono introdotti tre scaglioni in base al valore della causa mentre viene aumentato di 50 euro quello per la proposizione del ricorso ordinario (non previsto da norme speciali) e per quello straordinario al Presidente della Repubblica. Viene altresì aumentato di 300 euro il contributo unificato dovuto per quelle controversie speciali previste dall’art. 119 del CPA, diverse dagli appalti pubblici e avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti (ad es: dismissione immobili pubblici, procedure espropriative). 
  8. viene altresì previsto, sempre nel processo amministrativo, che il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis del DPR n. 115 del 2002 (come ora modificato dal comma 17 in commento), è aumentato della metà in caso di giudizi di impugnazione.I predetti aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo (in primo ed in secondo grado) si applicano ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2013-2015.

Taglio spese legali, a favore dei consumatori? Tutte balle!

Premessa: adotterò un linguaggio non tecnico, quindi i puristi non se ne abbiano a male. Che l’avvocatura italiana abbia bisogno di svecchiarsi, non c’è dubbio e credo di averlo scritto varie volte su queste pagine (attirandomi anche qualche critica, amen).
Non è però possibile che da qualche tempo a questa parte, a prescindere dalla posizione politica (rectius: partitica) sia in atto una manovra giornalistico‐politica volta ad addebitare agli avvocati la responsabilità da un lato della lentezza e delle disfunzioni della Giustizia, e dall’altro della crisi del paese.
Così, in contemporanea, si leggono affermazioni sull’eccessivo numero di avvocati in Italia fatte dalle stesse persone che chiedono a gran voce una maggiore “liberalizzazione” (a questo proposito si veda alla voce “svuotare di senso una parola”), visto che ci sarebbe questa fantomatica “casta degli avvocati”.
Bizzarro, a ben vedere. D’altra parte c’è in atto una manovra per abbassare coattivamente, con una serie di interventi da soviet vecchio tipo (ma sempre fatti in nome del liberismo, sia chiaro!), le tariffe degli avvocati.
Per esempio d’ora in poi quando un privato o una società vuole eseguire una sentenza o decreto ingiuntivo, magari per il recupero di un credito, è stato previsto (D.M. 140/12) che l’importo che si può porre a carico del debitore inadempiente con l’atto di precetto sia assai inferiore al valore dell’attività svolta.
Tipo per un credito di € 5.000,00 il valore medio è 60 euro (sì, non avete letto male: sessanta euro, sic!) e al massimo si possono raggiungere i cento euro (entusiasmante, eh?). Ancora: la recente legge di stabilità prevede che il giudice non possa liquidare compensi giudiziali in misura maggiore del valore della causa. Come se fosse previsto che un idraulico non può essere pagato più del prezzo che costa il materiale. Evidentemente, tutto ciò riesce ad essere allo stesso tempo profondamente ingiusto, inutilmente punitivo e vergognosamente ridicolo: insomma, un record.
E se guardiamo bene, ciò significa far risparmiare chi non paga, cioè chi “si comporta male”, che viene incentivato a non adempiere i propri debiti. Meraviglioso, non vi pare?
E, dall’altro lato, posto che gli avvocati non sono enti di beneficenza e non lavorano gratis (cosa che lo stato sa bene viste le tasse/imposte/balzelli vari che chiede!) è evidente che l’avvocato chiederà i soldi per il suo compenso al cliente.
Dunque perché questo è stato fatto? La versione ufficiale è “per abbassare le spese legali per i consumatori“. Signori miei: sono tutte balle!
La verità è che il provvedimento serve, per esempio e tanto per essere chiari, alle compagnie assicurative che risparmieranno milioni di euro di spese legali da pagare in caso perdano la causa. O serve alle banche e grandi aziende per imporre ai propri avvocati costi legali al ribasso.
Al singolo cliente (e smettiamola con ‘sta menata dei “consumatori”! Un avvocato ha clienti, non consumatori. Non siamo al supermercato) privato, o alla piccola azienda, non serve a nulla: anzi, come detto, tutto ciò si risolve in un danno.
Il resto è truffa. Si vuole distruggere la categoria degli avvocati? Si abbia quantomeno la decenza intellettuale di dirlo apertamente. Ma mi rendo conto che sto chiedendo troppo.
 Avv. Renato Savoia

Lite temeraria, pena pecuniaria, danno punitivo, natura.

Tribunale Lamezia Terme sezione civile sentenza 11 giugno 2012 
All’articolo 96 c.p.c. è stato aggiunto dalla legge del 18 giugno 2009 n. 69 (articolo 45, comma 12) il terzo comma, il quale ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte che dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario.
 La norma così modificata dalla legge n. 69/2009 ha natura sanzionatoria (e non meramente risarcitoria) poiché con la citata modifica è stato introdotta nel nostro ordinamento una forma di danno punitivo.

IL 23 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA A ROMA.

GIUSTIZIA, IL 23 OTTOBRE PROTESTA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA: SCIOPERO E CORTEO A ROMA CONTRO L’IRRAZIONALE CHIUSURA DI CIRCA 1000 UFFICI GIUDIZIARI, CONTRO LA ROTTAMAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, IL FILTRO IN APPELLO E GLI AUMENTI DEI COSTI PER I CITTADINI.
 GLI AVVOCATI NON SCENDEVANO IN PIAZZA DAL 2006, ALLORA CONTRO IL DECRETO BERSANI. PREVISTE OLTRE 2000 PRESENZE IN RAPPRESENTANZA DI OLTRE 100 ORDINI FORENSI 
 Alle 11,00 da Piazza della Repubblica fino a Piazza Santissimi Apostoli, dove seguiranno interventi dal palco.

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, commentando la giornata di protesta del 23 ottobre prossimo, ha sottolineato che il bacino di adesione è sempre più ampio e unitario: «La parola d’ordine che circola per i fori di tutta Italia è: “La difesa della dignità e il ruolo dell’avvocato” e la risposta è compatta: oltre 100 ordini forensi hanno già dato l’adesione, con in testa anche le grandi città, a partire da Roma e Napoli. Già oltre 2000 i partecipanti previsti in rappresentanza di tutta la categoria. Ma il numero cresce ogni giorno. Sarà una giornata di astensione dalle udienze con un corteo che sfilerà per le vie della capitale, partendo da Piazza della Repubblica, fino a Piazza Santissimi Apostoli».
«I diritti dei cittadini sono sempre più compromessi o addirittura preclusi – spiega de Tilla - da un lato sono aumentati i costi dei processi (contributo unificato), dall’altro si sono introdotti sistemi di privatizzazione della giustizia civile come la media-conciliazione obbligatoria che comprimono l’accesso alla giustizia. Non solo: diverse riforme procedurali, come il filtro in appello, trasformano il servizio giustizia in un percorso ad ostacoli per il soddisfacimento di un diritto e impediscono l’effettivo svolgimento del “giusto processo”. Il quadro è ancora più drammatico se a tutto ciò aggiungiamo l’indiscriminata cancellazione di 1000 uffici giudiziari, i tagli al settore di risorse e personale, l’eccessiva e dispendiosa esternalizzazione di servizi, la mancata estensione delle best practices e della riorganizzazione dei tribunali, nonché del processo telematico, l’assenza di interventi per la riforma della magistratura onoraria e per la valorizzazione della professione forense, anche con la revisione dei parametri dei compensi, dimezzati del 50% e che stanno producendo conseguenze gravissime sulla categoria».
«Tutte buone ragioni per protestare ed essere a Roma in diverse migliaia – conclude - questo è il primo corteo degli avvocati dal 2006: allora contro il decreto sulle liberalizzazioni. Quella manifestazione fu la prova generale della successiva grande marcia dei 40 mila, delle “grisaglie”, che vide la presenza unitaria e compatta di tutte le rappresentanze delle libere professioni. In quel caso, è bene ricordarlo, fu il “requiem del consenso cittadino” al decreto Bersani». Roma, 18 ottobre 2012

martedì, ottobre 16, 2012

CONGRESSO UNIONE CAMERE CIVILI.

23 ottobre 2012: astensione dalle udienze!

Giustizia: Severino, non si diventa magistrati per avere ribalta mediatica.

(ASCA) - Scandicci (Fi), 15 ott - Non si diventa magistrati ''per occupare la ribalta mediatica conquistando fama e onori'' ma per ''servire il diritto''.
Lo ha detto il ministro della Giustizia Paola Severino parlando ai tirocinanti del primo corso della scuola di magistratura nella nuova sede di villa Castelpulci a Scandicci.
Alla cerimonia e' presente anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Ai magistrati, ha detto la Severino, spetta il compito di ''servire il diritto, applicarlo rigorosamente, con equilibrio e misura, con alta professionalita' tecnica ma anche con saggezza e umanita''' e questo significa ''servire la democrazia e coltivare i valori fondamentali della nostra Costituzione''.
E' questo, ha rilevato la Severino, ''un compito essenziale per la vita stessa del Paese, con una pienezza di garanzie di indipendenza e di autonomia, che non dimenticatelo mai, non ha eguali al mondo.
La legge e la Costituzione - ha detto ancora il ministro rivolto ai nuovi allievi - vi consegnano un compito arduo e complesso: l'esercizio del potere giudiziario. A voi il compito di non abusarne mai, di non farlo neanche soltanto percepire al cittadino come un privilegio di casta e meno che mai come un mezzo per occupare la ribalta mediatica conquistando fama e onori''.

lunedì, ottobre 15, 2012

Parametri per le liquidazioni giudiziali : occorre subito una sostanziosa correzione!

Risarcimento del danno. Colpa medica, al paziente è sufficiente provare il danno.

Cassazione civile sezione III sentenza 9 ottobre 2012 n 17143 

In tema di responsabilità medica, facendo proprio l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite riguardo gli inadempimenti contrattuali, la Cassazione ha chiarito che sul paziente incombe soltanto l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico per giustificarsi dalla presunta colpa dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17143/2012, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che aveva perso completamente il visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare.
Il bambino, nato prematuro, era rimasto per 45 giorni in incubatrice dove non aveva goduto dell’assistenza e dell’ossigeno necessari. Da qui il ricorso contro il medico e la struttura sanitaria.
Nei primi due gradi di giudizio, però, i genitori avevano incassato due bocciature. Il tribunale di Ariano Irpino e la Corte di Appello di Napoli, infatti, avevano respinto il ricorso perché i genitori non avrebbero dimostrato con certezza assoluta l’esistenza del nesso causale tra l’attività del sanitario e la patologia insorta.
Di tutt’altro avviso, come abbiamo visto, la Cassazione secondo cui “il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza”.
“Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”. L’inadempimento del medico, tuttavia, “non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale”.
In tema di onere della prova poi Piazza Cavour precisa che “è da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi ‘facili’ e ‘difficili’, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione”.
In caso di insuccesso, dunque, “incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione”. Ragion per cui la difficoltà tecnica verrà presa in considerazione “solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario”.
In ultimo, riguardo al nesso causale, i giudici ricordano che “in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’”. Dunque anche in questo senso le pretese dei giudici di merito erano errate.

Sì al sequestro dei documenti presso lo studio del legale, se lo stesso è indagato.

Cassazione penale sezione II Sentenza 9 ottobre 2012 n 39837 
Legittimo il sequestro presso lo studio dell’avvocato indagato di tutti quegli atti, anche difensivi, che costituiscono il corpo del reato o strettamente connessi all’affare illecito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39837/2012, respingendo il ricorso di un legale napoletano che aveva subito il sequestro presso il proprio studio di tutta la documentazione relativa alle istruttorie in itinere e quelle già concluse, da cui si rilevava l’effettivo utilizzo di atti falsi provenienti da medici e procacciatori di affari emersi nel corso delle indagini ed appartenenti al sodalizio.
Secondo la Corte, dunque, nessuna violazione dell’articolo 253 del Cpp è stata commessa in quanto il decreto del Pm non riguardava indiscriminatamente tutti gli atti esistenti presso lo studio legale ma solo quella documentazione da cui poteva desumersi l’effettivo utilizzo di atti falsi.
Infondato è anche il rilievo della violazione delle guarentigie previste dall’articolo 103 Cpp, in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale e in particolare non applicabile quando “gli atti indicati debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta all’indagine”.
In ultimo, è da respingere anche la doglianza relativa al presunto sequestro di atti di altri avvocati dello studio in quanto rappresentata in modo generico, senza alcun riferimento concreto.
Per altro verso, rileva la Corte, ove quegli atti fossero effettivamente afferenti alla attività di altri legali, allora il ricorrente sarebbe carente di legittimazione.

venerdì, ottobre 12, 2012

Il ceto medio deve unirsi politicamente contro i poteri forti!

Il ceto medio è, letteralmente, il ceto che sta in mezzo, fra le classi basse e le classi alte. Questo nel significato più ristretto del termine. Nell’accezione più lata, può indicare genericamente quegli strati sociali che occupano una posizione intermedia nella distribuzione della ricchezza, del potere e del prestigio in una società.
Se nell’Ottocento la borghesia era una classe intermedia, ma numericamente non dominante, nel secondo Novecento il ceto medio è diventato la classe dominante numericamente, ed anche politicamente; almeno nelle democrazie occidentali. Il ceto medio rappresenta anche la parte statisticamente più rilevante della popolazione dei Paesi occidentali.
Proprio perché medio, è anche il gruppo più popoloso, mentre le code della distribuzione - molto poveri e molto ricchi - sono numericamente meno rilevanti, ovviamente nel mondo occidentale. Da questo deriva la particolare importanza politica, come bacino di voti, di questa classe sociale.
Dalla prospettiva della politica gli appartenenti al ceto medio sono visti essenzialmente come «elettori». Il ceto medio è considerato come l’area centrale dello spazio elettorale, quella in cui tendono a collocarsi gli elettori moderati, il voto dei quali è considerato determinante.
Proprio per queste ragioni, forse, si può intendere anche che l’essere medio significhi anche fare media in termini di opinione. L’importanza del ceto medio è venuta nel tempo progressivamente aumentando.
Spesso gli è però mancata la consapevolezza di questa sua importanza e del suo preciso ruolo nella società moderna. Nell’attualità il ceto medio italiano raggruppa le categorie dei professionisti e dei piccoli imprenditori, ma anche dei dirigenti e di parte del ceto impiegatizio, docente ed intellettuale.
L’Italia ha una quota di occupazione indipendente, o di lavoro autonomo, molto alta, pari a circa il 26,4 per cento dell’occupazione totale nel 2006, più elevata di qualsiasi altro Paese europeo.
In tutta l’Europa si è sviluppato un ceto medio attivo nelle professioni, nel terzo settore, ma anche tra gli insegnanti e gli studenti, gli impiegati direttivi e di concetto del settore pubblico, i nuovi operatori nel mondo dell’informazione e della cultura.
 Ad ingrossarne le file è stato un numero sempre crescente di donne alla ricerca di un lavoro adeguato alla loro professionalità. La verità è che nei tempi recenti i Paesi occidentali non sembrano più capaci di sostenere, come in passato, le aspirazioni diffuse a una piena cittadinanza sociale, vale a dire a una condizione di ceto medio nella quale la maggioranza della popolazione era arrivata ad identificarsi, accessibile anche a strati sociali inferiori.
Si rilevano con sempre maggiore intensità segnali di difficoltà relativi a livelli di consumo, capacità di risparmio, ammontare del patrimonio, comparando dati per classi sociali, tipi di famiglia, età. Una consolidata sequenza di ingresso nella vita adulta ha caratterizzato sino ad oggi le possibilità: conclusione degli studi, accesso al lavoro, soluzione al problema della casa, matrimonio, procreazione.
Oggi non è più così. Quella sequenza è meno praticabile, i tempi si sono allungati e gli obiettivi sono difficilmente raggiungibili.
Il fatto è che oggi, in presenza di un welfare squilibrato a favore dei padri come quello italiano, quasi solo chi può contare su una famiglia sufficientemente robusta riesce a gestire la fase iniziale e più precaria di carriere appetibili, a restare nel ceto medio o a diventarlo.
Nelle manovre economiche che si sono susseguite è il ceto medio a risentire gli effetti più pesanti. La forte pressione fiscale, le liberalizzazioni selvagge, gli attacchi della stampa e dei mass media, l’impropria qualificazione come caste delle componenti professionali e imprenditoriali, le prospettate azioni di esproprio nei confronti della previdenza privata, costituiscono fondate ragioni di malcontento, se non di rivolta. Dai discorsi degli esponenti della politica si avverte che la fascia di elettorato moderato non è più rappresentata politicamente.
Il ceto medio pone delle domande sulle prospettive di vita e di lavoro. Ma non riceve alcuna risposta dalla politica anche perché questa è distratta dalle impellenti esigenze di autoconservazione che sono fortemente messe in crisi dai più recenti eventi.
La reazione del ceto medio non deve tardare per un radicale rinnovamento della politica, gettando le basi per la creazione di una nuova classe dirigente.
Il ceto medio e segnatamente i professionisti e i piccoli e medi imprenditori devono uscire dal torpore e dall’inerzia, liberandosi da un pessimismo strisciante sul proprio futuro e rimettendosi nuovamente in gioco. Il ceto medio è ancora detentore di un capitale sociale e culturale.
Crede fermamente nella legalità del Paese, nello Stato di diritto, nel contrasto alla criminalità organizzata, nella lotta alla speculazione di ogni tipo e soprattutto a quella finanziaria, nel dovere civico di abbandonare qualsiasi istanza di clientelismo e assistenzialismo.
Il tutto in nome di un’effettiva cittadinanza ed uguaglianza.
Per affrontare il necessario cambiamento è giunto il momento di riorganizzare i corpi intermedi all’insegna di un libero movimento che coinvolga professionisti, imprenditori, intellettuali ed espressioni della società civile. Per contrastare l’egemonia della politica la quale, alimentata da giornali e televisione, preferisce intrattenere relazioni con il grande capitale e le grandi banche.

di Maurizio de Tilla– Presidente OUA

Cassazione: applicazione retroattiva del dm 140/12, a ogni liquidazione successiva delle spese processuali.

Ragioni di sistema impongono di applicare il dm 140/12 a ogni liquidazione successiva dei compensi per i legali.
Ormai il corrispettivo va rapportato alla prestazione nella sua interezza senza che sia possibile riferirsi a singoli atti o fasi di giudizio.
Corte di Cassazione SS.UU. Civili - n. 17405 del 12 ottobre 2012

Legge stabilità: altro aumento del contributo unificato e tetto agli onorari.

Nel pacchetto stabilità, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso martedì, sono state inserite altre norme comportanti aumenti per le spese di giustizia.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Quando l'impugnazione, anche se proposta in via incidentale, è respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Un obbligo che, precisa la disposizione, nasce al momento del deposito del provvedimento del giudice che ha accertato i presupposti per infliggere l’aumento.
ONERI DEL SOCCOMBENTE
Sempre sul piano dei costi della giustizia, la manovra ha stabilito che, in ogni caso, i compensi (ove non sono però comprese le spese vive) liquidati dai giudici, e messi a carico della parte soccombente (ex art. 91 cpc), non possono essere superiori all’importo della causa promossa.

mercoledì, ottobre 10, 2012

Preventivo su richiesta: Governo battuto alla Camera.

Preventivo su richiesta, riserva di consulenza stragiudiziale e niente socio di capitale. Il governo è stato battuto alla Camera nelle votazioni sugli emendamenti alla proposta di legge di riforma della professione forense.
L'Esecutivo, infatti, aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13 (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali), che è stato respinto. Il sottosegretario alla Giustizia, Salvatore Mazzamuto, aveva definito l'articolo “in assoluto contrasto” con i principi previsti dal decreto legge 1/2012 (riforma delle professioni) e dai decreti ministeriali sui cosiddetti parametri.
Se le cose rimarranno così, dunque, gli avvocati dovranno rendere il preventivo solo su richiesta del cliente e non obbligatoriamente in tutti i casi in cui assumono un incarico professionale. E sul fronte delle tariffe, i parametri tornano ad essere dei criteri orientativi nei rapporti con i clienti.
Ma non finisce qui, perché il CNF potrà esprimere un proprio parere sulla congruità o meno del compenso richiesto dal professionista. Al consiglio dell’ordine, invece, va il potere di tentare un conciliazione nei casi di controversie sul quantum.
L’Aula respinge anche il socio di capitale nelle società tra professionisti. In ultimo, passa la “riserva” di consulenza legale stragiudiziale per tutte le materie connesse all’attività giurisdizionale e se esercitata in maniera sistematica e continuativa.

Oua: contro il “filtro” proponiamo l’appello sprint.

Contro il “filtro” di ammissibilità in appello, introdotto dal Governo col Dl “Crescitalia”, arriva la controproposta dell’Oua: anticipare alla “prima ed unica udienza di trattazione” la vera e propria decisione nel merito. Insomma, giudicare direttamente sulla fondatezza del ricorso, e non fornire soltanto una valutazione sulla probabilità di accoglimento (che, del resto, altro non sarebbe se non “una manifesta infondatezza”).
Per il presidente de Tilla è questa l’unica strada “per contribuire a rendere più efficiente la nostra macchina giudiziaria, senza però attaccare i diritti dei cittadini e l’accesso alla giustizia”. “Come Oua - spiega il presidente de Tilla - sottoporremo al Ministro della Giustizia una proposta contro il filtro in appello perché è una norma autoritaria e inutile per i fini che vuole raggiungere, cioè la riduzione dei tempi del contenzioso”.
“È indubitabile - prosegue de Tilla - che un intervento sul processo di appello fosse necessario ed ineludibile, tenuto conto che la durata media (7-8 anni) del gravame si sta rivelando negli ultimi anni il principale collo di bottiglia che ritarda la definizione dei giudizi civili”. Del resto con questi tempi il Paese si espone sempre di più alle condanne per violazione della Legge Pinto. A questo proposito de Tilla ricorda che “nell’ultimo rimaneggiamento si è codificata in due anni la durata massima del secondo grado di giudizio”. Dunque, bisogna trovare per forza delle soluzioni. Tuttavia, la strada tracciata non convince l’Avvocatura secondo cui “entrambe le disposizioni modificate dal Legislatore comportano gravi difficoltà interpretative e applicative”, oltre ad incontrare “un dissenso generalizzato, non soltanto da parte del ceto forense, ma anche dalla massima parte dei processualisti italiani”.
“La più agevole soluzione – prosegue de Tilla – è quella di anticipare alla prima ed unica udienza di trattazione non tanto l’esame di ammissibilità dell’appello sotto il profilo della sua probabilità di accoglimento, quanto la decisione nel merito sotto il profilo della fondatezza o meno dell’appello”.
Ciò permetterebbe di non “alterare gli equilibri processuali e le garanzie dei cittadini. E si potrebbero “seriamente ridurre i tempi di svolgimento del giudizio di appello, soprattutto se la riforma fosse accompagnata da un serio (e adeguatamente sostenuto sul piano finanziario) programma di smaltimento dell’arretrato”. In definitiva, secondo l’Oua, se l’attuale riforma sul filtro va presa sul serio, un giudizio nel merito non comporterebbe poi un impegno molto più gravoso per il giudice. Infatti, il legislatore ha già chiesto al giudice di appello il “sacrificio” di esaminare “approfonditamente il gravame”, al fine di delibarne l’ammissibilità ex articolo 348 bis del Cpc.
Un esame “sostanzialmente di merito”, osserva l’Oua, per cui “non si vede la ragione” per non arrivare alla “definitiva decisione della sentenza con l’emanazione di una sentenza di merito”. Si potrebbe farlo, per esempio, prevedendo che “prima della decisione, il giudice assegni alle parti costituite un termine di trenta giorni per il deposito di memorie e ulteriori venti giorni per eventuali repliche”.
Del resto, conclude de Tilla “fin dalla costituzione delle parti in giudizio il thema decidendum è definitivamente delineato” e, dunque, fatte salve “rare e residuali ipotesi di svolgimento di attività istruttorie” in secondo grado, non è richiesta nessuna ulteriore attività difensiva, “salve quello che possano derivare dall’eventuale proposizione di impugnazioni incidentali”. In definitiva, “l’unica differenza fra i due tipi di decisione, riguarderebbe la motivazione che, soltanto per l’ordinanza potrà essere succinta, mentre la sentenza dovrà rispettare i canoni generali di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.”.
A quel punto, la sentenza sarebbe soggetta al normale rimedio del ricorso per cassazione. L’articolo 350 c.p.c. dovrebbe essere riformato, prevedendosi che il giudice di appello inviti le parti a precisare le conclusioni al termine della prima udienza di trattazione, senza ulteriori inutili differimenti, con la concessione di termini per il deposito di memorie e repliche. Salva sempre l’ipotesi, del tutto residuale, di richiesta di una delle parti di discutere oralmente la causa (art. 352 comma secondo c.p.c.). Tale modifica renderebbe del tutto inutili le novelle introdotte con il decreto Crescitalia (art. 342 e art. 348 bis) che dovrebbero essere conseguentemente abrogate».

lunedì, ottobre 08, 2012

CERIMONIA PER I 50 ANNI DI TOGA.

Manifesto dell'OUA per l'astensione del prossimo 23 ottobre.

OUA: Il 23 ottobre sciopero e manifestazione nazionale dell'Avvocatura a Roma.

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha deliberato di proclamare l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e dalle altre attività giudiziarie, nel giorno 23 ottobre 2012, in concomitanza con la manifestazione di Roma dello stesso giorno, con corteo che parte da Piazza della Repubblica (vicino alla Stazione Termini). 
Gli avvocati italiano protesteranno contro:
  1. L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE 
  2. LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA 
  3. LA REVISIONE SELVAGGIA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 
  4. L’APPELLO CASSATORIO (FILTRO IN APPELLO) 
  5. LA DELEGIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO FORENSE 
Maurizio de Tilla, Presidente dell’Oua ha precisato: «Una protesta necessaria, una giornata di sciopero e una grande manifestazione nazionale. Apprezziamo la disponibilità del Ministro della Giustizia a dialogare su questioni importanti come l’accesso e la riforma dei corsi di laurea, ma serve uno sforzo in più da parte dell’intero Esecutivo: sono da rivedere tutti quei provvedimenti che in questi ultimi due anni hanno portato a penalizzare fortemente i cittadini, con la compressione del diritto di difesa, come con l’irrazionale revisione della geografia giudiziaria (la fine della giustizia di prossimità), l’introduzione del filtro in appello e della illegittima media-conciliazione obbligatoria, con interventi che hanno messo in ginocchio gli avvocati, fortemente colpiti dal punto di vista economico e professionale, a causa dell’abolizione delle tariffe e delle conseguenti irrazionali ed opache tabelle di parametrazione dei compensi, con ribassi di oltre il 50% e con la incostituzionale delegificazione dell’ordinamento forense».

Riforma forense, Mascherin (Cnf): niente scuse, la Camera approvi la legge.

In questa intervista il consigliere segretario del CNF, Andrea Mascherin, è fiducioso sugli esiti del passaggio parlamentare della riforma forense alla Camera la prossima settimana e da atto dell’intenso lavoro che è stato condotto in questi ultimi giorni dai gruppi parlamentari e dal governo, in sede di comitato dei nove, nell’analisi degli emendamenti e nella ricerca di soluzioni condivise sui temi più caldi.
“Se l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato sono la premessa che tutti dichiarano condivisa, sarà più semplice in aula individuare soluzioni comuni sui temi della riserva, delle incompatibilità e sull’esercizio continuativo della professione, sulle società, sulle specializzazioni e sui parametri e approvare così una riforma che a questo punto è una questione di civiltà”.
Domanda. I nodi della riforma sono noti, a partire da quella riserva della consulenza legale che altre professioni contestano e che il Governo pare non digerire.
 Risposta. Per l’avvocatura è importante, nell’interesse esclusivo del cittadino, che la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale svolta in maniera organizzata sia riconducibile all’avvocato e non ad altre strutture che non offrono le stesse garanzie di autonomia e indipendenza e, aggiungerei, di preparazione. Per lo stesso motivo siamo fermi nel chiedere che nelle società tra avvocati non trovi spazio il socio di puro capitale. Questa è la regola in Europa, come abbiamo sempre segnalato. Se la questione è quella di favorire forme di organizzazione del lavoro più adeguate a sostenere la concorrenza è sufficiente ammettere le società di capitali con soli avvocati. Confidiamo che parlamento e governo abbiano compreso la questione e faranno scelte conseguenti nella direzione da noi indicata.
Domanda. I giovani legali temono che i criteri legati al reddito per la prova dell’ esercizio effettivo e continuativo per la permanenza nell’albo possano essere penalizzanti. Qual è la posizione del Cnf?
Risposta. Per noi l’istituto della continuità è fondamentale a garanzia della professionalità dell’avvocato, che deve sempre essere attuale. Detto questo, per quel che ci riguarda, qualsiasi riferimento al reddito può essere eliminato dal testo. D’altra parte, rimaniamo convinti che il principio della professione forense come attività svolta in maniera esclusiva sia un valore per gli stessi giovani che vorranno abbracciare questa professione. Una concorrenza sana è quella che si realizza sul piano della qualità e non certo al ribasso. Ecco perché siamo così sensibili anche al tema delle incompatibilità.
Domanda. Il ritorno alle tariffe non sarebbe anacronistico?
Risposta. Su questo tema si è alzato un gran polverone. Le tariffe non sono vincolanti sin dal 2006 e l’avvocatura ha già scontato l’effetto che, peraltro, di certo non ha favorito i cittadini. Ora non ne facciamo una questione terminologica, si chiamino anche parametri; benissimo la semplificazione e la trasparenza-lo stesso Cnf ha avanzato una sua proposta in questa direzione. Occorre sottolineare come accordi e preventivi siano spesso di impossibile determinazione. Pensiamo all’ipotesi di un cliente che si presenta all’avvocato con un avviso di garanzia, i cui esiti sono all’evidenza imprevedibili. Resta fermo in ogni caso che all’avvocato debbano essere garantiti compensi rispettosi della alta funzione svolta.
Domanda. La questione specializzazione pare che sia stata al centro di una intensa discussione. Eppure tutti sono d’accordo sul principio. Come mai allora?
Risposta. Posso dire questo: nella Unione europea il circuito delle specializzazioni è ricondotto sostanzialmente nell’alveo dell’avvocatura sia per quanto riguarda le modalità di formazione che per il conferimento del titolo. Ed è ragionevole, visto che si tratta di un percorso estremamente professionalizzante. E’ quello che chiede anche l’avvocatura italiana. Le specializzazioni sono destinate ad essere una grande opportunità soprattutto per i giovani avvocati.
Domanda. Questa legge metterà “in sicurezza” l’avvocatura?
Risposta. Per l’avvocatura questa riforma è solo l’inizio di un intenso percorso di rinnovamento. Ma sopratutto darebbe atto del senso di responsabilità del parlamento e del governo e della loro capacità di comprendere la imprescindibilità del ruolo dell’avvocato in un sistema democratico.

venerdì, ottobre 05, 2012

AIGA : sì a riforma forense che aiuti i giovani.

"Ci auguriamo che la prossima settimana sia decisiva per l’approvazione delle riforma forense, che può e deve essere migliorata rispetto al testo approvato dal Senato. Vi sono ancora troppi sbarramenti anagrafici per l’esercizio della professione e per l’elettorato passivo nelle istituzioni forensi; è un controsenso affermare di volere aiutare i giovani e poi prevedere un’anzianità d’iscrizione all’albo per potere conseguire le specializzazioni".
È quanto dichiara il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, Dario Greco, dopo il rinvio alla prossima settimana della discussione alla Camera del testo di riforma dell’ordinamento forense. Secondo il presidente dell'Aiga, "sono altresì urgenti misure che facilitino lo sbocco professionale ai giovani praticanti e ai giovani avvocati, con il riconoscimento di un equo compenso non solo al praticante, ma anche all’avvocato collaboratore di studio".
Greco chiede anche che "scompaia ogni riferimento al reddito prodotto per dimostrare l’esercizio continuativo della professione e si introducano misure a difesa dell'indipendenza dell'Avvocatura, specie con riferimento alla presenza del socio di mero capitale nelle società professionali e al regime delle incompatibilità dell’iscrizione all’albo per il lavoratori dipendenti".
Greco conclude chiedendo "maggiore democrazia negli organi di governo dell’Avvocatura, con la creazione di un organo nazionale di governo dell’Avvocatura eletto a suffragio diretto da parte di tutti gli avvocati italiani. In questo senso, l’Aiga è senz’altro favorevole all’istituzione del Consiglio Superiore dell’Avvocatura".

Evento formativo del 09 ottobre 2012 (n. 3 crediti).

Avvocati: all'università ci sarà il numero programmato.

giovedì, ottobre 04, 2012

Manifestazione a Roma del prossimo 23 ottobre: l'opinione di Michelina Grillo.

L'Ordine forense di Napoli si fa promotore di una manifestazione dell'Avvocatura a Roma il 23 ottobre prossimo.
Non entro nel merito, anche se avrei molte cose da dire, ma mi limito a sottolineare come anche questa iniziativa renda palese ed evidente che le rappresentanze nazionali, non sono ritenute rappresentative da un Ordine importante, che, tra l'altro, esprime l'attuale presidente Oua, e come ciascuno si senta in diritto (o in dovere) di assumere iniziative autonome.
 E poi non mi si dica - pur riconoscendo i limiti delle attuali rappresentanze - che l'Avvocatura è facilmente rappresentabile!!!!
Ovviamente a meno che questa iniziativa non sia stata....sollecitata...da qualcuno e sia di fatto preconcordata......

Avv. Michelina Grillo

Evento formativo del 24 ottobre 2012.

Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del Distretto di Salerno e Osservatorio per la Giustizia nel Distretto di Salerno 

Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini - sala Molinari 
Piazza S. Francesco d’Assisi n. 33 - Salerno - 
Mercoledì 24 ottobre 2012 (ore 15.00 fino a 18.00) 

Saluto del dott. Matteo Casale 
Presidente della Corte di Appello di Salerno

RELAZIONE 
Il “filtro” nel giudizio di appello
prof. Giorgio Costantino 
Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università “Roma Tre”

INTERVENTI PROGRAMMATI 
DIBATTITO 

Agli Avvocati del foro di Salerno che parteciperanno all’incontro saranno riconosciuti i crediti formativi che il Consiglio dell’Ordine delibererà di concedere.

martedì, ottobre 02, 2012

DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Il XXXI congresso forense ha come tema “L'avvocatura per una democrazia solidale. Il cittadino prima di tutto”; l'espressione “democrazia solidale” - ove non si tratti di una tautologia demagogica di marca politichese - sfugge alla mia comprensione, ma qualcuno la spiegherà.
E' facile comunque prevedere che al centro del dibattito non ci sarà la “democrazia solidale”, ma il ciclone dirompente che il governo, poco solidale con l'avvocatura, ha scatenato con decreti agostani che hanno la genesi in leggi approvate da quasi tutto il parlamento.
Prima di entrare nel merito del congresso è bene ricordare – in relazione all'art. 20 del disegno di legge che tante polemiche ha destato – che nella passata legislatura il sen. Calvi presentò una proposta che, essendo firmata anche da autorevoli esponenti della sua area politica (Finocchiaro, D'Ambrosio, Cossutta ecc.) aveva passato il vaglio della commissione giustizia del Senato: prevedeva la cancellazione dall'albo nel caso di assenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione qualificato “presunzione legale ed assoluta del permanere dei requisiti minimi di idonea competenza professionale” (art. 22 co 1) da provarsi solo con il reddito ( co 3. “Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza forense.).
Una presunzione legale ed assoluta!!! Non si può escludere che questo governo o la futura legislatura introducano questa norma, ben meno elastica del tanto criticato art. 20 che consentirebbe al CNF in sede regolamentare di tenere conto dei suggerimenti dell'ANF che, nel 2003, prima del congresso di Palermo, auspicava che la permanenza nell'albo non fosse ancorata a requisiti reddituali ma alle norme concernenti “la formazione permanente, l'aggiornamento ed il conseguimento delle specializzazioni”.
Ciò premesso vengo al Congresso.
Chi sostiene che il CNF ha deciso autoritativamente di promuovere l'approvazione del disegno di legge è in malafede, perché il consiglio nazionale ha consultato e convocato costantemente i consigli degli ordini ed i rappresentanti di tutte le associazioni maggiormente rappresentative. Dopo le innovazioni di questo ultimo anno la normativa vigente è, per sommi capi, la seguente: a) nessuna riserva di legge per consulenza ed assistenza stragiudiziale (il disegno di legge prevede la riserva con qualche eccezione); b) la possibilità di costituire società anche di capitale con soci non professionisti (il disegno di legge prevede la possibilità di costituire società multidisciplinari tra liberi professionisti con l'esclusione delle società di capitali); c) obbligo della copertura assicurativa la cui mancanza costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge contiene identica previsione); d) non sono previste allo stato le specializzazioni (il disegno di legge regolamenta le specializzazioni facoltative ); e) la pubblicità è libera e consentita con ogni mezzo (il disegno di legge consente una pubblicità “controllata” con le modalità stabilite dal CNF);f) la formazione continua è un obbligo la cui violazione costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge enuncia gli stessi principi); g) le tariffe sono soppresse e sono stati introdotti risibili parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali (il disegno di legge mantiene le tariffe e ripristina l'inderogabilità di quelle minime ); h)sono state eliminate tutte le incompatibilità (il disegno di legge mantiene il sistema delle incompatibilità); i) non occorre esercitare per restare iscritti (il disegno di legge introduce l'obbligo dell'esercizio della professione effettivo, continuativo, abituale e prevalente per la permanenza della iscrizione all'albo e l'obbligo di accertamenti triennali del consiglio che deve seguire le modalità stabilite con decreto ministeriale emesso previo parere del CNF: il consiglio può effettuare le verifiche necessarie ANCHE mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale) . l) è istituito il consiglio di disciplina del quale possono far parte anche soggetti terzi scelti dal presidente del tribunale tra una rosa di nomi segnalata dal consiglio dell'ordine (il disegno di legge prevede la costituzione di un consiglio istruttore di disciplina e di un collegio giudicante composto da avvocati); m) la pratica è ridotta a diciotto mesi (il disegno di legge prevede un tirocinio di almeno due anni e consente dopo un anno di pratica la sostituzione dell'avvocato davanti al giudice di pace, al tribunale civile, al tribunale penale per i reati già appartenenti alla competenza pretorile).n) è prevista l'annotazione sull'albo di tutte le sanzioni disciplinari anche quelle lievi come l'avvertimento e la censura (il disegno di legge non introduce innovazioni sul sistema della pubblicità delle sanzioni disciplinari).
Molti si accingono a prendere parte al XXXI congresso convinti che, come in tutti quelli precedenti, sia l'occasione per discutere, più o meno amabilmente, le singole norme, esercitarsi in avvincenti disquisizioni sulla natura e sull'utilità dell'OUA, proporre modifiche statutarie o misurarsi in dissennate gare per conquistare fettine di un potere tanto più risicato quanto più l'avvocatura retrocede nella considerazione della collettività.
Il tempo delle chiacchiere è finito!
Il governo ha dimostrato che sul nostro ordinamento non intende trattare e cerca di imporre – contro ogni principio costituzionale – le proprie scelte al Parlamento. Se ancora vi è spazio di manovra esiste una sola alternativa alla rassegnazione: tentare di ottenere che i deputati, anche per difendere la dignità e le prerogative del Parlamento, approvino il testo licenziato dal Senato.
Se gli avvocati, riuniti a Congresso, non si renderanno conto che occorre fare quadrato intorno al CNF per premere sul Parlamento e tentare di ottenere l'approvazione della legge e continueranno a discutere potremo dire, parafrasando Tito Livio: DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Avv. Elio Di Rella

Parametri, il Tribunale di Varese: nessuna vincolatività per il giudice che può ricalcolare il compenso, in modo che risulti congruo all’attività prestata.

Interessante e opportuna la sentenza del 26 settembre scorso della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, nel liquidare le spese legali in una causa relativa a un decreto ingiuntivo, ha chiarito che i parametri non sono vincolanti per la liquidazione delle spese e dunque il giudice può provvedervi rifacendosi ad altri criteri (anche alle vecchie tariffe in caso di incarichi espletati prima dell’entrata in vigore dei parametri) per rendere congruo il compenso dell’avvocato.
In particolare, si afferma nella sentenza, il giudice che, adeguatamente motivando, reputi incongruo il compenso determinato alla luce dei parametri, “in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa”, potrebbe “non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem”.
La sentenza del Tribunale di Varese segue quelle del Tribunale di Cremona, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per riduzione irragionevole dei compensi degli avvocati e del Tar Lombardia, per la quale con il dm parametri la liquidazione del compenso deve essere complessiva, senza distinzioni tra diritti e onorari.