martedì, ottobre 02, 2012

DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Il XXXI congresso forense ha come tema “L'avvocatura per una democrazia solidale. Il cittadino prima di tutto”; l'espressione “democrazia solidale” - ove non si tratti di una tautologia demagogica di marca politichese - sfugge alla mia comprensione, ma qualcuno la spiegherà.
E' facile comunque prevedere che al centro del dibattito non ci sarà la “democrazia solidale”, ma il ciclone dirompente che il governo, poco solidale con l'avvocatura, ha scatenato con decreti agostani che hanno la genesi in leggi approvate da quasi tutto il parlamento.
Prima di entrare nel merito del congresso è bene ricordare – in relazione all'art. 20 del disegno di legge che tante polemiche ha destato – che nella passata legislatura il sen. Calvi presentò una proposta che, essendo firmata anche da autorevoli esponenti della sua area politica (Finocchiaro, D'Ambrosio, Cossutta ecc.) aveva passato il vaglio della commissione giustizia del Senato: prevedeva la cancellazione dall'albo nel caso di assenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione qualificato “presunzione legale ed assoluta del permanere dei requisiti minimi di idonea competenza professionale” (art. 22 co 1) da provarsi solo con il reddito ( co 3. “Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza forense.).
Una presunzione legale ed assoluta!!! Non si può escludere che questo governo o la futura legislatura introducano questa norma, ben meno elastica del tanto criticato art. 20 che consentirebbe al CNF in sede regolamentare di tenere conto dei suggerimenti dell'ANF che, nel 2003, prima del congresso di Palermo, auspicava che la permanenza nell'albo non fosse ancorata a requisiti reddituali ma alle norme concernenti “la formazione permanente, l'aggiornamento ed il conseguimento delle specializzazioni”.
Ciò premesso vengo al Congresso.
Chi sostiene che il CNF ha deciso autoritativamente di promuovere l'approvazione del disegno di legge è in malafede, perché il consiglio nazionale ha consultato e convocato costantemente i consigli degli ordini ed i rappresentanti di tutte le associazioni maggiormente rappresentative. Dopo le innovazioni di questo ultimo anno la normativa vigente è, per sommi capi, la seguente: a) nessuna riserva di legge per consulenza ed assistenza stragiudiziale (il disegno di legge prevede la riserva con qualche eccezione); b) la possibilità di costituire società anche di capitale con soci non professionisti (il disegno di legge prevede la possibilità di costituire società multidisciplinari tra liberi professionisti con l'esclusione delle società di capitali); c) obbligo della copertura assicurativa la cui mancanza costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge contiene identica previsione); d) non sono previste allo stato le specializzazioni (il disegno di legge regolamenta le specializzazioni facoltative ); e) la pubblicità è libera e consentita con ogni mezzo (il disegno di legge consente una pubblicità “controllata” con le modalità stabilite dal CNF);f) la formazione continua è un obbligo la cui violazione costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge enuncia gli stessi principi); g) le tariffe sono soppresse e sono stati introdotti risibili parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali (il disegno di legge mantiene le tariffe e ripristina l'inderogabilità di quelle minime ); h)sono state eliminate tutte le incompatibilità (il disegno di legge mantiene il sistema delle incompatibilità); i) non occorre esercitare per restare iscritti (il disegno di legge introduce l'obbligo dell'esercizio della professione effettivo, continuativo, abituale e prevalente per la permanenza della iscrizione all'albo e l'obbligo di accertamenti triennali del consiglio che deve seguire le modalità stabilite con decreto ministeriale emesso previo parere del CNF: il consiglio può effettuare le verifiche necessarie ANCHE mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale) . l) è istituito il consiglio di disciplina del quale possono far parte anche soggetti terzi scelti dal presidente del tribunale tra una rosa di nomi segnalata dal consiglio dell'ordine (il disegno di legge prevede la costituzione di un consiglio istruttore di disciplina e di un collegio giudicante composto da avvocati); m) la pratica è ridotta a diciotto mesi (il disegno di legge prevede un tirocinio di almeno due anni e consente dopo un anno di pratica la sostituzione dell'avvocato davanti al giudice di pace, al tribunale civile, al tribunale penale per i reati già appartenenti alla competenza pretorile).n) è prevista l'annotazione sull'albo di tutte le sanzioni disciplinari anche quelle lievi come l'avvertimento e la censura (il disegno di legge non introduce innovazioni sul sistema della pubblicità delle sanzioni disciplinari).
Molti si accingono a prendere parte al XXXI congresso convinti che, come in tutti quelli precedenti, sia l'occasione per discutere, più o meno amabilmente, le singole norme, esercitarsi in avvincenti disquisizioni sulla natura e sull'utilità dell'OUA, proporre modifiche statutarie o misurarsi in dissennate gare per conquistare fettine di un potere tanto più risicato quanto più l'avvocatura retrocede nella considerazione della collettività.
Il tempo delle chiacchiere è finito!
Il governo ha dimostrato che sul nostro ordinamento non intende trattare e cerca di imporre – contro ogni principio costituzionale – le proprie scelte al Parlamento. Se ancora vi è spazio di manovra esiste una sola alternativa alla rassegnazione: tentare di ottenere che i deputati, anche per difendere la dignità e le prerogative del Parlamento, approvino il testo licenziato dal Senato.
Se gli avvocati, riuniti a Congresso, non si renderanno conto che occorre fare quadrato intorno al CNF per premere sul Parlamento e tentare di ottenere l'approvazione della legge e continueranno a discutere potremo dire, parafrasando Tito Livio: DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Avv. Elio Di Rella

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